Trib. Milano, ordinanza 13/03/2025
TRIB Milano
Ordinanza
13 marzo 2025
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13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 39571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39571/2024 promossa da:
AN OT JG (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Erika BRUNO
BELLONI TURCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso di
Porta Romana n. 106
Parte attrice opponente contro
IC RI MA TE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. RI Grazia RAGGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Napoli, Corso Amedeo Di Savoia n. 218
Parte convenuta opposta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 38 c.p.c.
NI TT GA ha proposto opposizione all'atto di precetto a lui notificato in data 15.10.2024 da
ON NO RI ON per il pagamento di € 5.637,72, oltre interessi legali, imposta di registro e spese successive, in virtù del decreto ingiuntivo n. 10723/2024 emesso il 30.7.2024 dal
Tribunale di Milano.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'inesistenza di un valido titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto, attesa la nullità del decreto ingiuntivo emesso da Giudice incompetente per valore, trattandosi di ingiunzione di pagamento per un credito di € 4.470,34, richiesto a titolo di spese straordinarie per la prole, per cui la competenza per valore spettava al Giudice di pace di Milano anziché al Tribunale. Nel merito, ha dedotto la non debenza dell'importo ingiunto, essendo riconducibile a spese con carattere ordinario e sostenute in assenza di accordo tra i genitori.
Sulla base dei motivi dedotti, ha chiesto, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo perché emesso da
Pagina 1
Giudice incompetente per valore e, nel merito, accertare la non debenza delle spese straordinarie ingiunte.
Si è ritualmente costituita ON NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39571/2024 promossa da:
AN OT JG (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Erika BRUNO
BELLONI TURCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso di
Porta Romana n. 106
Parte attrice opponente contro
IC RI MA TE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. RI Grazia RAGGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Napoli, Corso Amedeo Di Savoia n. 218
Parte convenuta opposta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 38 c.p.c.
NI TT GA ha proposto opposizione all'atto di precetto a lui notificato in data 15.10.2024 da
ON NO RI ON per il pagamento di € 5.637,72, oltre interessi legali, imposta di registro e spese successive, in virtù del decreto ingiuntivo n. 10723/2024 emesso il 30.7.2024 dal
Tribunale di Milano.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'inesistenza di un valido titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto, attesa la nullità del decreto ingiuntivo emesso da Giudice incompetente per valore, trattandosi di ingiunzione di pagamento per un credito di € 4.470,34, richiesto a titolo di spese straordinarie per la prole, per cui la competenza per valore spettava al Giudice di pace di Milano anziché al Tribunale. Nel merito, ha dedotto la non debenza dell'importo ingiunto, essendo riconducibile a spese con carattere ordinario e sostenute in assenza di accordo tra i genitori.
Sulla base dei motivi dedotti, ha chiesto, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo perché emesso da
Pagina 1
Giudice incompetente per valore e, nel merito, accertare la non debenza delle spese straordinarie ingiunte.
Si è ritualmente costituita ON NO
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