Trib. Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 208

TRIB Taranto
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Taranto
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 208
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 208
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3061 dell'anno 2021, avente per oggetto: appello,
TRA DI OR OR (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lattarulo, appellante principale – appellato incidentale E
DI EN TO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. AR
Fumarola, appellato principale – appellante incidentale
E SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE S.p.A. (c.f. 00320160237 - p. i. 04596530230), in persona del procuratore, dott. Dario Zecchino,, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nicola Fortunato, altra appellata NONCHE' ALLIANZ s.p.a. (p.i. 05032630963), RM AR (c.f. [...]), altri appellati – non costituiti All'udienza del 01.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (stante la rinunzia a detti termini dei procuratori comparsi), sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che Di GO OR proponeva appello avverso la sentenza n. 2325/2020, pronunziata dal Giudice di Pace di NT in data 24.11.2020, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da ER AR in relazione al sinistro stradale verificatosi il 19.01.2018, alle ore 14.00 circa, in abitato di Laterza (TA), all'intersezione tra la via Enrico Toti e la via Giacomo Puccini;
l'appellante lamentava la violazione degli artt. 141 e 145, comma 1, c.d.s. e conseguente violazione dell'art.2054, comma 2, c.c.;
sostanzialmente il Di GO si doleva del fatto che il primo giudice lo avesse ritenuto esclusivo responsabile del predetto sinistro, sostenendo di contro l'appellante che dagli elementi istruttori raccolti in primo grado ed in particolare dalla visione del video contenuto nel dvd prodotto sempre in primo grado dovesse evincersi la concorsuale responsabilità dei conducenti dei due veicoli (IA e IA) che giungevano all'intersezione fra le due vie innanzi indicate, con successivo danneggiamento della vettura (BMW) del
ER che si trovava parcheggiata sulla via Puccini e che veniva attinta dalla IA del Di NA dopo l'urto fra quest'ultima vettura e la IA del Di GO;

* rilevato che Di NA TO e la Società LI di Assicurazione s.p.a. (in breve LI), costituitisi con distinte comparse, si opponevano all'accoglimento del gravame;
il Di NA chiedeva, inoltre, “[…] in ogni caso, anche in via di appello incidentale, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio e rimborso forfettario in misura del 15% oltre accessori, in favore dell'intestato procuratore dichiaratosi anticipatario.” […]”;

* rilevato che gli altri appellati non si costituivano;

* rilevato preliminarmente che la domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, avanzata dal Di NA “anche in via di appello incidentale


appare inammissibile, sia in quanto lo stesso non si è costituito nel termine di venti giorni precedenti la prima udienza del presente giudizio (cfr. artt. 343 e 166 c.p.c.), sia in quanto non sono stati specificamente articolati i motivi di detto appello incidentale (cfr. art. 342
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