Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6169

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6169
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6169
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile

SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 14676 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BRAMBILLA ANNA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«Accertare e riconoscere al sig. titolare di un permesso di soggiorno per cure Parte_1 mediche con diritto di svolgimento di attività lavorativa.
Accertare e riconoscere il diritto del sig. di ottenere il rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale.
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
QUESTURA DI NOVARA - ha così concluso: Controparte_2
«Rigettare il ricorso perché del tutto infondato. In ogni caso, revocare, ove già concessa, o rigettare, ove domandato, del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In ogni caso con condanna della parte ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art 96 cpc E vittoria di spese di lite essendo l'azione intentata del tutto abusiva e sovrabbondante»
1 MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17/08/2024, ha formulato domanda di Parte_1
accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale, con eliminazione dell'indicazione – apposta sul permesso di soggiorno a lui rilasciato - «NON VALIDO PER IL LAVORO».
Unitamente alla domanda di merito, il ricorrente aveva anche agito in sede cautelare. Il
Tribunale aveva però rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora.

1.1. Con riferimento al merito, parte ricorrente – dopo avere rappresentato di essere giunto in
Italia nel 2002 e di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro sino al
2015 – ha rappresentato che, dal 2015, egli non è più riuscito a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.
Con specifico riferimento all'oggetto di questo processo, il ricorrente allega di essere affetto da una cardiopatia che – nel novembre 2023 – ha determinato un suo ricovero per scompenso cardiaco. In conseguenza di tali condizioni di salute, il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
Il Questore di Novara ha pertanto rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche ex art.
19, co. 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 con provvedimento emesso in data 12.6.2024, con scadenza indicata al 7.2.2024. Sul permesso di soggiorno in questione è apposto un timbro che recita «valido per il soggiorno nel territorio nazionale. Non valido per lavoro».
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede che il permesso di soggiorno sia rilasciato per la durata di un anno e che sia eliminata l'indicazione apposta dal Questore «non valido per lavoro».

1.2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella comparsa di risposta, l'amministrazione evidenzia che: (i) la richiesta di elisione della dicitura «non valido per lavoro» sarebbe infondata e strumentale (il ricorrente non lavora dal
2015;
è mantenuto in strutture caritatevoli;
ha problemi di salute e «non è dato comprendere ora, per quale motivo, nel pieno della vigenza di un permesso per cure mediche, improvvisamente, il ricorrente sarebbe abile al lavoro»);
(ii) il permesso per cure mediche non
è convertibile in permesso di lavoro (e ciò dimostra che detto permesso è strettamente funzionale all'assolvimento delle esigenze di carattere sanitario: «si tratta di un permesso
2
temporaneo concesso a fini sanitari per gravi patologie – dunque invalidanti – cosicché
l'impossibilità lavorativa è insita nelle stesse condizioni di salute del richiedente»);
(iii) il ricorrente è destinatario di plurimi provvedimenti di espulsione;
(iv) il ricorrente ha precedenti penali e di polizia.

1.3. Il giudizio si è svolto davanti alla presente sezione specializzata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d-bis), d.l. n. 13/2017, in composizione monocratica (non essendo il presente giudizio tra quelli considerati dall'art.3, co.

4-bis, d.l. n. 13/2017
), secondo le procedure del rito semplificato di cognizione (ex art. 19-ter, co. 1, d.lgs. n. 150/2011).
All'udienza del 7.11.2024 parte ricorrente ha formalizzato le conclusioni richiamando le argomentazioni e i documenti prodotti in corso di causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Alla stessa udienza, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.


2. Sul diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett.

d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998
L'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che non è consentita
l'espulsione «degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza».

2.1. Va premesso che non è in contestazione – nemmeno da parte dell'amministrazione resistente – il fatto che il ricorrente versi in condizioni di salute tali da giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, d. lgs.
n. 286 del 1998. Del resto, la stessa amministrazione ha rilasciato detto permesso di soggiorno al ricorrente, sebbene per un lasso di tempo inferiore a quello massimo stabilito dalla legge.
La presenza di una patologia cardiaca è attestata dalla relazione sanitaria redatta dal personale della struttura di cardiologia dell'ospedale di Borgomanero in data 27.12.2023;
rimandando per il resto al testo integrale del referto, si limita qui ad evidenziare che – all'esito di un protratto ricovero e sulla base dell'osservazione clinica e degli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale – è stato riscontrato che il sig. è affetto da una «grave Pt_1
cardiopatia ipocinetica con disfunzione ventricolare sinistra», con necessità di assunzione di terapia farmacologica (la cui sospensione o non corretta assunzione «può compromettere in
3
modo significativo la prognosi del paziente») e utilità di uno «stretto followup» e
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