Trib. Agrigento, sentenza 23/02/2024, n. 279

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 23/02/2024, n. 279
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 279
Data del deposito : 23 febbraio 2024

Testo completo

R.G. n. 1837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1837/2023 degli affari civili contenziosi
, nato a [...] il [...] (Avv. MAGLIARISI Parte_1
SALVATORE)
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] (Avv. AMOROSO Controparte_1
LUCIA)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1


OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 20.2.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/07/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
10.10.2000, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nata una figlia, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del
6.9.2022, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al G.I., veniva confermata
l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 20.2.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è omologata con decreto divenuto esecutivo;
non è stata indicata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta
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