Trib. Catania, sentenza 24/01/2024, n. 369
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. G G D B, a seguito dell'udienza del 23/1/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4848/2021 R.G.L., avente a oggetto: “differenze retributive”;
PROMOSSA DA
TROVATO CONCETTA, con l'Avv. A P;
- Ricorrente -
CONTRO
(adesso Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, e
[...] [...]
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati, ex art. 417 bis c.p.c., prof.ssa
A D F e dott. V F;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_4
tempore, con gli Avv.ti Antonio Cimmino, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.7.2021, l'odierna ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...1 accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute, ciascuna come dovuto per legge, al pagamento in favore della ricorrente delle somme ad ella spettanti, a titolo di retribuzione, 13° mensilità e T.F.R. (per frazione dovuta), per il servizio di
1 docente svolto nell'anno scolastico 2016/2017, nella classe di concorso A026, presso
l' , per n. 4 ore Controparte_3 aggiuntive istituzionali all'orario di cattedra, in forza del contratto individuale di lavoro per ore aggiuntive prot. n. 09778 del 18/11/2016, con decorrenza dal 14.09.2016 al
31.08.2017, con liquidazione anche a mezzo di C.T.U. contabile, ove ritenuta utile e necessaria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;con conseguente condanna altresì al versamento della relativa contribuzione di legge per il medesimo detto periodo e per n.4 ore aggiuntive istituzionali all'orario di cattedra, con quantificazione di essa anche a mezzo di C.T.U. contabile, ove ritenuta utile e necessaria.
2 condannare le amministrazioni convenute, ciascuna come dovuto per legge, al pagamento di spese e compensi tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente ha dedotto che ha prestato servizio nell'a.s. 2016/2017 presso l' di Catania in Organizzazione_1
qualità di docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A026 (ex A047 –
Matematica);che nel periodo dal 14.9.2016 al 31.8.2017, in forza di contratto individuale di lavoro del 18.11.2016 sottoscritto con la predetta istituzione scolastica, ella ha espletato il proprio servizio per 22 ore settimanali, prestando dunque n. 4 ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario di cattedra;che il predetto contratto è stato trasmesso alla competente
;che ella ha regolarmente svolto la propria Organizzazione_2 attività didattica per le 22 ore settimanali negoziate con l'istituzione scolastica, ricevendo tuttavia il pagamento corrispondente soltanto a 18 ore settimanali di insegnamento e, dunque, non ricevendo il pagamento per le restanti 4 ore di servizio settimanali aggiuntive all'orario di cattedra;che sono rimaste senza esito le richieste formali formulate all'amministrazione scolastica;che ella ha pertanto diritta alla corresponsione delle conseguenti somme spettanti a titolo di retribuzione, tredicesima mensilità e TFR per le ore aggiuntive di lavoro espletate nell'anno scolastico 2016/2017.
Ritualmente instaurato il contraddittorio (cfr. ricorso notificato depositato in data
20.12.2021), con memorie difensive depositate in data 21-26.1.2022 si è tardivamente costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica convenuta, formulando le seguenti conclusioni: “...- Accogliere la richiesta di rinvio ad altra udienza, tenendo salvi i diritti della prima udienza di comparizione delle parti ai fini conciliativi, -Ordinando a parte ricorrente a provvedere alla notifica dell'atto introduttivo della domanda nei confronti dell' Controparte_5
[...] e nei confronti della , visto che questa
[...] Organizzazione_2
ha provveduto alla stipula del contratto in favore del Organizzazione_3
dipendente, non avendo le funzioni calcolo e di erogazione che sono disposte dall'organico amministrativo ad altro Ufficio competente;-Disporre nei confronti dell' Controparte_5
e nei confronti della , ciascuno per le
[...] Organizzazione_2
proprie competenze di provvedere al deposito in atti del riepilogo contributivo e della liquidazione delle differenze retributive aggiuntive dovute al docente istante per
l'espletamento dell'esercizio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”.
Con ordinanza del 21.1.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei
CP_ confronti dell'
Con memoria difensiva depositata in data 14.4.2022, si è tempestivamente costituito in
CP_ giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “...perché l'Onorevole Giudice del
Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ove nel corso del giudizio risultasse provato quanto dedotto dalla ricorrente relativamente al rapporto lavorativo intercorso tra la medesimo e il in persona del legale Rappresentante pro CP_6 tempore, alla sua durata ed all'inquadramento rivendicato, Voglia condannare il convenuto in persona del legale Rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione CP_6
contributiva, con relative sanzioni civili ed ogni ulteriore accessorio di legge inerente all'obbligazione contributiva previdenziale, del rapporto di lavoro de quo e quindi al pagamento dell'importo che verrà quantificato si opus sit per admittenda CTU. In subordine, Voglia condannare il convenuto al pagamento di quella diversa, CP_1
maggior o minor somma, che risulterà dovuta ad istruttoria esperita previa, se del caso,
CTU. [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
L'udienza del 23/1/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. G G D B, a seguito dell'udienza del 23/1/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4848/2021 R.G.L., avente a oggetto: “differenze retributive”;
PROMOSSA DA
TROVATO CONCETTA, con l'Avv. A P;
- Ricorrente -
CONTRO
(adesso Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, e
[...] [...]
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati, ex art. 417 bis c.p.c., prof.ssa
A D F e dott. V F;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_4
tempore, con gli Avv.ti Antonio Cimmino, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.7.2021, l'odierna ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...1 accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute, ciascuna come dovuto per legge, al pagamento in favore della ricorrente delle somme ad ella spettanti, a titolo di retribuzione, 13° mensilità e T.F.R. (per frazione dovuta), per il servizio di
1 docente svolto nell'anno scolastico 2016/2017, nella classe di concorso A026, presso
l' , per n. 4 ore Controparte_3 aggiuntive istituzionali all'orario di cattedra, in forza del contratto individuale di lavoro per ore aggiuntive prot. n. 09778 del 18/11/2016, con decorrenza dal 14.09.2016 al
31.08.2017, con liquidazione anche a mezzo di C.T.U. contabile, ove ritenuta utile e necessaria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;con conseguente condanna altresì al versamento della relativa contribuzione di legge per il medesimo detto periodo e per n.4 ore aggiuntive istituzionali all'orario di cattedra, con quantificazione di essa anche a mezzo di C.T.U. contabile, ove ritenuta utile e necessaria.
2 condannare le amministrazioni convenute, ciascuna come dovuto per legge, al pagamento di spese e compensi tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente ha dedotto che ha prestato servizio nell'a.s. 2016/2017 presso l' di Catania in Organizzazione_1
qualità di docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A026 (ex A047 –
Matematica);che nel periodo dal 14.9.2016 al 31.8.2017, in forza di contratto individuale di lavoro del 18.11.2016 sottoscritto con la predetta istituzione scolastica, ella ha espletato il proprio servizio per 22 ore settimanali, prestando dunque n. 4 ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario di cattedra;che il predetto contratto è stato trasmesso alla competente
;che ella ha regolarmente svolto la propria Organizzazione_2 attività didattica per le 22 ore settimanali negoziate con l'istituzione scolastica, ricevendo tuttavia il pagamento corrispondente soltanto a 18 ore settimanali di insegnamento e, dunque, non ricevendo il pagamento per le restanti 4 ore di servizio settimanali aggiuntive all'orario di cattedra;che sono rimaste senza esito le richieste formali formulate all'amministrazione scolastica;che ella ha pertanto diritta alla corresponsione delle conseguenti somme spettanti a titolo di retribuzione, tredicesima mensilità e TFR per le ore aggiuntive di lavoro espletate nell'anno scolastico 2016/2017.
Ritualmente instaurato il contraddittorio (cfr. ricorso notificato depositato in data
20.12.2021), con memorie difensive depositate in data 21-26.1.2022 si è tardivamente costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica convenuta, formulando le seguenti conclusioni: “...- Accogliere la richiesta di rinvio ad altra udienza, tenendo salvi i diritti della prima udienza di comparizione delle parti ai fini conciliativi, -Ordinando a parte ricorrente a provvedere alla notifica dell'atto introduttivo della domanda nei confronti dell' Controparte_5
[...] e nei confronti della , visto che questa
[...] Organizzazione_2
ha provveduto alla stipula del contratto in favore del Organizzazione_3
dipendente, non avendo le funzioni calcolo e di erogazione che sono disposte dall'organico amministrativo ad altro Ufficio competente;-Disporre nei confronti dell' Controparte_5
e nei confronti della , ciascuno per le
[...] Organizzazione_2
proprie competenze di provvedere al deposito in atti del riepilogo contributivo e della liquidazione delle differenze retributive aggiuntive dovute al docente istante per
l'espletamento dell'esercizio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”.
Con ordinanza del 21.1.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei
CP_ confronti dell'
Con memoria difensiva depositata in data 14.4.2022, si è tempestivamente costituito in
CP_ giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “...perché l'Onorevole Giudice del
Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ove nel corso del giudizio risultasse provato quanto dedotto dalla ricorrente relativamente al rapporto lavorativo intercorso tra la medesimo e il in persona del legale Rappresentante pro CP_6 tempore, alla sua durata ed all'inquadramento rivendicato, Voglia condannare il convenuto in persona del legale Rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione CP_6
contributiva, con relative sanzioni civili ed ogni ulteriore accessorio di legge inerente all'obbligazione contributiva previdenziale, del rapporto di lavoro de quo e quindi al pagamento dell'importo che verrà quantificato si opus sit per admittenda CTU. In subordine, Voglia condannare il convenuto al pagamento di quella diversa, CP_1
maggior o minor somma, che risulterà dovuta ad istruttoria esperita previa, se del caso,
CTU. [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
L'udienza del 23/1/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
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