Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 1213
TRIB Lucca
Sentenza
3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 1989 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1989 / 2020
promossa da:
Parte_1
(Avv. Iliana Michela Ildegarda Bartoli)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. Michela Lencioni)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 4 L. 898/1970 ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra
[...]
i medesimi, celebrato in data 09.05.1992 in Camaiore (LU), alle condizioni da intendersi qui integralmente riportate.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva che, in data 09/05/1992, aveva contratto matrimonio concordatario in Camaiore con atto trascritto al registro di detto Controparte_1
comune Anno 1992 atto n 24 p 2 s. A, in regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio nascevano i figli , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...];
Per_1 R_
che non svolgeva alcuna attività lavorativa, dedicandosi a tempo pieno ai figli, con particolare attenzione al figlio maggiorenne , il quale è affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, per Per_1
cui gli è stata riconosciuta invalidità civile del 100% e necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
che era assistente capo della Polizia di Controparte_1
Stato e percepiva un reddito netto annuo di circa € 27.600,00;
che su ricorso congiunto, iscritto al RG
956/2019, in forza del quale il Presidente del Tribunale di Lucca fissava la comparizione personale
dei coniugi il giorno 13.03.2019, veniva omologato in data 17.04.2019 il verbale di separazione,
previo parere positivo del Pubblico Ministero;
che, nel ricorso per separazione, i coniugi chiedevano l'omologa della separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Viareggio Via della Gronda, 101/h alla Sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
affidamento dei figli ad entrambi i genitori congiuntamente,
con collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di tenerli con sé senza limitazione,
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli;
previsione a carico di
[...]
del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 ciascuno e di € CP_1
300,00 per la moglie, oltre al 100% delle spese straordinarie da intendersi come da protocollo;
che,
successivamente all'omologa, non era mai ripresa la convivenza, né vi era stata alcuna riconciliazione fra i coniugi e la separazione si era protratta ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno dell'avvenuta comparizione di fronte al Presidente del Tribunale di Lucca;
che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b, della L. 898/70 così come sostituito dall'art.5 della L. 74/87 e dall'art 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che si occupa a tempo pieno del figlio e, dunque, le è impedito di svolgere Per_1
qualsiasi attività lavorativa;
che era stata impiegata presso la di Brocchini fino al marzo CP_2
2005, quando era stata diagnosticata la patologia del figlio e, in comune accordo con il marito,
giunsero alla decisione condivisa che il figlio avrebbe beneficiato della presenza costante Per_1
della madre per l'assistenza alle proprie attività;
che da quel momento aveva rinunciato alla propria attività lavorativa ed alla propria personale realizzazione e si era sempre dedicata in maniera prevalente alla cura dei figli e di con particolare attenzione;
che di tale circostanza dovrà Per_1
essere tenuto conto per il diritto e la determinazione dell'assegno divorzile, anche alla luce dei nuovi profili perequativi-compensativi che valutano con particolare attenzione le scelte endofamiliari e la situazione oggettiva dell'avente diritto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto rispetto agli altri profili.
Rilevava, innanzitutto, che le proprie condizioni economiche erano mutate rispetto a quelle presenti al momento della pronuncia di separazione e, dunque, contestava la richiesta di parte ricorrente di conferma delle medesime.
In particolare, deduceva che le suddette condizioni non tenevano conto delle minor somme di cui attualmente godeva, sia per la riduzione del proprio stipendio ( dovuta alla diversa organizzazine delle sue mansioni pre effetto di provvedimentro del suo dirigente con la predita dell'indennità di uscita di circa euro 200 mensili ) sia per la rata mensile (euro 422,00) sostenuta per il mutuo necessario per l'acquisto di una casa in cui poter vivere e poter così espletare appieno il proprio ruolo genitoriale;
che continuava a guadagnare il medesimo stipendio percepito al momento della separazione, però
attualmente risultava “gravato” dai suddetti maggiori oneri e spese, tali da non consentirgli più di poter corrispondere gli stessi importi stabiliti al momento della separazione;
che doveva essere rivista la decisione assunta al momento della separazione di accantonare l'intera somma che il figlio Per_1
percepisce a titolo di pensione sociale di invalidità pari a circa € 1.000,00 mensili, in quanto non più
sostenibile a fronte delle ingenti spese straordinarie, poste a proprio carico in via esclusiva.
Quanto alle modalità di visita dei figli, deduceva che, nelle more della separazione, il figlio , R_
quattordicenne, aveva insistentemente manifestato la propria volontà di essere collocato presso di lui;
che tale proposta era stata dal figlio giustificata dalla esigenza di voler meglio esprime ed affermare la propria personalità e soprattutto di poter così condurre una vita più “spensierata” e consona alla propria età, autonomamente e senza il “condizionamento” dato dalla grave patologia del fratello, che spesso è soggetto a gravi crisi che finiscono per coinvolgere tutti i familiari;
che la patologia di
, con l'avanzare del tempo, lo aveva reso sempre più spesso protagonista di comportamenti Per_1
violenti ed aggressivi, tanto che, in data 23.12.2020, si era trovato assolutamente impreparato di fronte
all'aggressione verbale e fisica subita dal figlio;
che, a fronte di questo episodio, rivelatore di un inequivocabile ed evidente ulteriore aggravamento del disagio del figlio, doveva essere trovata per quest'ultimo una soluzione di vita più consona alla sua patologia, da individuarsi nella collocazione del medesimo in una struttura dedicata, dove possa essere seguito e dove soprattutto abbia la possibilità di meglio esprimere sé stesso ed il proprio potenziale, in termini di personalità e capacità
cognitive.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, in data 22.07.2021 venivano adottati provvedimenti in via urgente e provvisoria e successivamente la causa veniva istruita mediante CTU
medico-psicologica.
In data 13.12.2023 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti termini ex. Art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
In via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L.
898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di 6 mesi dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa – quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore
delle allegazioni delle parti – deve
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1989 / 2020
promossa da:
Parte_1
(Avv. Iliana Michela Ildegarda Bartoli)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. Michela Lencioni)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 4 L. 898/1970 ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra
[...]
i medesimi, celebrato in data 09.05.1992 in Camaiore (LU), alle condizioni da intendersi qui integralmente riportate.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva che, in data 09/05/1992, aveva contratto matrimonio concordatario in Camaiore con atto trascritto al registro di detto Controparte_1
comune Anno 1992 atto n 24 p 2 s. A, in regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio nascevano i figli , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...];
Per_1 R_
che non svolgeva alcuna attività lavorativa, dedicandosi a tempo pieno ai figli, con particolare attenzione al figlio maggiorenne , il quale è affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, per Per_1
cui gli è stata riconosciuta invalidità civile del 100% e necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
che era assistente capo della Polizia di Controparte_1
Stato e percepiva un reddito netto annuo di circa € 27.600,00;
che su ricorso congiunto, iscritto al RG
956/2019, in forza del quale il Presidente del Tribunale di Lucca fissava la comparizione personale
dei coniugi il giorno 13.03.2019, veniva omologato in data 17.04.2019 il verbale di separazione,
previo parere positivo del Pubblico Ministero;
che, nel ricorso per separazione, i coniugi chiedevano l'omologa della separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Viareggio Via della Gronda, 101/h alla Sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
affidamento dei figli ad entrambi i genitori congiuntamente,
con collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di tenerli con sé senza limitazione,
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli;
previsione a carico di
[...]
del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 ciascuno e di € CP_1
300,00 per la moglie, oltre al 100% delle spese straordinarie da intendersi come da protocollo;
che,
successivamente all'omologa, non era mai ripresa la convivenza, né vi era stata alcuna riconciliazione fra i coniugi e la separazione si era protratta ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno dell'avvenuta comparizione di fronte al Presidente del Tribunale di Lucca;
che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b, della L. 898/70 così come sostituito dall'art.5 della L. 74/87 e dall'art 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che si occupa a tempo pieno del figlio e, dunque, le è impedito di svolgere Per_1
qualsiasi attività lavorativa;
che era stata impiegata presso la di Brocchini fino al marzo CP_2
2005, quando era stata diagnosticata la patologia del figlio e, in comune accordo con il marito,
giunsero alla decisione condivisa che il figlio avrebbe beneficiato della presenza costante Per_1
della madre per l'assistenza alle proprie attività;
che da quel momento aveva rinunciato alla propria attività lavorativa ed alla propria personale realizzazione e si era sempre dedicata in maniera prevalente alla cura dei figli e di con particolare attenzione;
che di tale circostanza dovrà Per_1
essere tenuto conto per il diritto e la determinazione dell'assegno divorzile, anche alla luce dei nuovi profili perequativi-compensativi che valutano con particolare attenzione le scelte endofamiliari e la situazione oggettiva dell'avente diritto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto rispetto agli altri profili.
Rilevava, innanzitutto, che le proprie condizioni economiche erano mutate rispetto a quelle presenti al momento della pronuncia di separazione e, dunque, contestava la richiesta di parte ricorrente di conferma delle medesime.
In particolare, deduceva che le suddette condizioni non tenevano conto delle minor somme di cui attualmente godeva, sia per la riduzione del proprio stipendio ( dovuta alla diversa organizzazine delle sue mansioni pre effetto di provvedimentro del suo dirigente con la predita dell'indennità di uscita di circa euro 200 mensili ) sia per la rata mensile (euro 422,00) sostenuta per il mutuo necessario per l'acquisto di una casa in cui poter vivere e poter così espletare appieno il proprio ruolo genitoriale;
che continuava a guadagnare il medesimo stipendio percepito al momento della separazione, però
attualmente risultava “gravato” dai suddetti maggiori oneri e spese, tali da non consentirgli più di poter corrispondere gli stessi importi stabiliti al momento della separazione;
che doveva essere rivista la decisione assunta al momento della separazione di accantonare l'intera somma che il figlio Per_1
percepisce a titolo di pensione sociale di invalidità pari a circa € 1.000,00 mensili, in quanto non più
sostenibile a fronte delle ingenti spese straordinarie, poste a proprio carico in via esclusiva.
Quanto alle modalità di visita dei figli, deduceva che, nelle more della separazione, il figlio , R_
quattordicenne, aveva insistentemente manifestato la propria volontà di essere collocato presso di lui;
che tale proposta era stata dal figlio giustificata dalla esigenza di voler meglio esprime ed affermare la propria personalità e soprattutto di poter così condurre una vita più “spensierata” e consona alla propria età, autonomamente e senza il “condizionamento” dato dalla grave patologia del fratello, che spesso è soggetto a gravi crisi che finiscono per coinvolgere tutti i familiari;
che la patologia di
, con l'avanzare del tempo, lo aveva reso sempre più spesso protagonista di comportamenti Per_1
violenti ed aggressivi, tanto che, in data 23.12.2020, si era trovato assolutamente impreparato di fronte
all'aggressione verbale e fisica subita dal figlio;
che, a fronte di questo episodio, rivelatore di un inequivocabile ed evidente ulteriore aggravamento del disagio del figlio, doveva essere trovata per quest'ultimo una soluzione di vita più consona alla sua patologia, da individuarsi nella collocazione del medesimo in una struttura dedicata, dove possa essere seguito e dove soprattutto abbia la possibilità di meglio esprimere sé stesso ed il proprio potenziale, in termini di personalità e capacità
cognitive.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, in data 22.07.2021 venivano adottati provvedimenti in via urgente e provvisoria e successivamente la causa veniva istruita mediante CTU
medico-psicologica.
In data 13.12.2023 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti termini ex. Art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
In via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L.
898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di 6 mesi dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa – quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore
delle allegazioni delle parti – deve
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