Trib. Catania, sentenza 11/11/2024, n. 5081

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 11/11/2024, n. 5081
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5081
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12941/2023 R.G.
promossa da
EN AGATA, nata a [...] il [...] e residente a [...], cod. fisc. [...], rappresentata e difesa, con mandato in
atti dall'Avvocato Francesco Verderame;



- ricorrente -


contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Livia Gaezza ;

-resistente-

Oggetto: Riconoscimento contributi figurativi
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 luglio 2024 dalle attività previste
dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate
nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva al
Tribunale quanto segue: << 1) accertare e/o dichiarare il diritto della prof.ssa AT
1
ZA al riconoscimento dei contributi figurativi inerenti al periodo 8 luglio 1991 - 31
luglio 1995, utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della
determinazione della misura della pensione stessa, nonché il diritto al riconoscimento dei
contributi figurativi riguardanti il periodo 1° agosto 1995 - 31 dicembre 1995, utili “ai soli
fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”. 2) per l'effetto,
condannare l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, ad accreditare, in favore di parte ricorrente, i contributi
figurativi maturati nel periodo indicato in parte espositiva, ordinando, contestualmente,
l'aggiornamento dell'estratto conto previdenziale;
3) in via gradata, condannare l'I.N.P.S.
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, ad accreditare, in favore di parte ricorrente, i contributi figurativi maturati per il
periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia, ordinando, anche in questo caso,
l'aggiornamento dell'estratto conto previdenziale>>
La Prof.ssa AT ZA evidenziava in fatto che la essa era stata impiegata in attività
di lavori socialmente utili presso la società cooperativa a responsabilità limitata “Don Bosco
2000”, Ente attuatore del Progetto di Utilità Collettiva n. 1186/1989, ai sensi dell'art. 23
della Legge 11 marzo 1988, n. 67
, nel periodo che andava dall'8 luglio 1991 al 31 dicembre
1995, percependo gli emolumenti dovuti e nel contempo, nella fase iniziale del periodo
sopra indicato, e precisamente dal 1° aprile 1991 al 30 aprile 1992, la prof.ssa ZA
aveva svolto, altresì, attività di insegnamento, per un totale di n. 44 settimane.
La ricorrente evidenziava in diritto che a norma del «combinato disposto» dell'art. 1, co. 9,
del D.L. n. 510/1996
, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 608/1996, e dell'art. 7, co.
9, della Legge n. 223/1991, “i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i
quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili
ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della
pensione stessa” (si veda, altresì, la circolare INPS n. 33 del 05/03/2010 - doc. 8). Inoltre , ai
sensi dell'art. 8, co. 19, del D.lgs. n. 468/1997 (Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili a norma dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), abrogato dalla lettera
d) del comma 1 dell'art. 34 del D.lgs. n. 150/2015
, a decorrere dal 1° agosto 1995 “per i
2 periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al
comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23
luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento”, e che in ogni caso, “è consentita la possibilità di riscatto dei periodi di
utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in
materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184(si
veda, sul punto, anche la circolare INPS n. 91 del 09/07/2010, p. 3.3 - doc. 9). Infine a
tenore dell'art. 26, co. 12, del citato D.lgs. n. 150/2015, “gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno
avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2”.
In virtù del quadro normativo sopra delineato, con raccomandata A/R del 27 novembre
2021 la Prof.ssa ZA ha chiesto sia il riconoscimento dei contributi figurativi inerenti
al periodo 8 luglio 1991 - 31 luglio 1995, utili ai fini del conseguimento del diritto a
pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa, sia il
riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo 1° agosto 1995 - 31 dicembre
1995, utili “ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”
La ricorrente evidenziava che sulla base del detto quadro normativo , con raccomandata
A/R del 27 novembre 2021 aveva chiesto sia il riconoscimento dei contributi figurativi
inerenti al periodo 8 luglio 1991 - 31 luglio 1995, utili ai fini del conseguimento del diritto a
pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa, sia il
riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo 1° agosto 1995 - 31 dicembre
1995, utili “ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”
ed inoltre aveva chiesto, altresì, di conoscere l'importo dell'onere di riscatto, al fine di
valutarne la convenienza, sia per il suddetto periodo 1° agosto 1995 - 31 dicembre 1995, sia
per l'analoga contribuzione presente nel proprio estratto conto previdenziale nell'arco
temporale 11 marzo 1996 - 8 ottobre 1998;
nessun riscontro aveva ricevuto da parte
dell'Ente Previdenziale.
Evidenziava, ancora la ricorrente che successivamente , aveva tentato, invano, di
presentare la domanda di accredito dei contributi in questione attraverso l'apposita
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piattaforma telematica predisposta dall'I.N.P.S. ma che ogni volta la procedura telematica
si arrestava nel punto in cui veniva richiesto l'inserimento del codice fiscale dell'Ente
utilizzatore e/o finanziatore, in quanto – nella fattispecie – la società cooperativa a
responsabilità limitata “Don Bosco 2000” era inattiva dal 1996 (cfr. visura camerale storica
del 12.12.2023 - doc. 11) e, quindi, non veniva riconosciuta dal sistema informatico. Infine
la ricorrente assumeva di avere , in data 17 ottobre 2023, inviato formale diffida ad
adempiere all'INPS (doc. 12), il quale aveva risposto che “… qualunque richiesta
riguardante la mancata attivazione della procedura tesa al riconoscimento di tali servizi va rivolta
all'ente presso il quale è stata prestata l'attività” (non considerando, però, che l'ente in
questione, ossia la società cooperativa a responsabilità limitata “Don Bosco 2000” è inattiva
da più di vent'anni), aggiungendo che “con riguardo ai periodi successivi al 1995, la
valorizzazione ai fini della misura della pensione può avvenire solo a seguito di apposta istanza
telematica di riscatto, che determinerà l'onere contributivo a carico dell'iscritta, la quale potrà
valutare se accettare o rinunciare al riscatto stesso nei termini previsti dal provvedimento”
La ricorrente, osservava che essa ha prestato attività di LSU – come documentato – e,
pertanto, aveva diritto al riconoscimento dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici,
secondo le norme e le stesse circolari INPS in precedenza citate . e che , il conseguimento,
da parte del prestatore di lavoro, di una corretta posizione contributiva è un vero e
proprio diritto soggettivo, tutelato dall'ordinamento giuridico dello Stato.
Al riguardo la ricorrente faceva
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