Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 42
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6348/2024 introdotta da
(ROMA, 01/12/1959), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. RUSSO GIANPAOLO;
e Controparte_1
(FILIPPINE, 24/01/1992), con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIANPAOLO;

Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato
in data 11/10/2024 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi
tanto da rendere non proseguibile la vita comune;

Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della
separazione:
2
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, con facoltà di fissare la
residenza ove riterranno più opportuno, mantenendo reciproco rispetto e
concedendo fin d'ora consenso al rilascio del passaporto e/o documenti validi
anche per l'espatrio, anche nei confronti dei figli minori;

2) la casa coniugale sita in Roma, Via Giovanni Bonelli n. 52, meglio distinta
come appartamento al primo piano di tre camere, cucina abitabile, bagno,
androne e tre terrazzi, di superficie totale di 144 mq, viene assegnata,
completa di arredi, in via esclusiva alla moglie, la quale la abiterà con i figli.
Essa provvederà al pagamento dei costi relativi all'utenza elettrica. Le altre
utenze resteranno a carico esclusivo del marito, il quale dovrà provvedere
all'asporto dei beni ed effetti personali entro e non oltre 20 giorni dall'udienza
del 28.11.2024;

3) i figli nato il [...], Persona_1 Persona_2
nato il [...] e nato il [...]
[...] Persona_3
vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente ed
in via condivisa la responsabilità genitoriale,
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