Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1172

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1172
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1172
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 21856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21856 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
AN RR, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv.
Caterina Ameno, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;

OPPONENTE
contro pagina 1 di 23 US SÌ, domiciliato a Londra (UK), elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio degli avv.ti SE Carteni e Rossella Fusco, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente NO RO: Voglia il Tribunale,
nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n.
6375/2022, e conseguentemente revocarlo, in quanto emesso senza che ricorressero i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., e comunque per i motivi esposti in atti;

- accertare e dichiarare che tutte le somme versate dal dott. SE ES al dott. NO RO erano destinate alla costituzione della società semplice HA e all'acquisto in favore del dott. SE
ES, a titolo fiduciario, di una partecipazione al capitale sociale di tale società nella misura del 50% e,
per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun importo deve essere restituito dal dott. NO RO nei confronti del dott. SE ES per i titoli in esame e meglio descritti in atti;

in via riconvenzionale: accertata l'esistenza di un negozio fiduciario tra le parti,
a) condannare il dott. SE ES a pagare a favore del dott. NO RO l'importo di €
250.000,00, a titolo di restituzione della quota del 50% dei due prestiti concessi da ID Fiduciaria
S.r.l. e alla stessa rimborsati per le ragioni meglio esposte in atti, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c., sino all'effettivo soddisfo;

b) condannare il dott. SE ES a pagare a favore del dott. NO RO l'importo di €
260.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a pagina 2 di 23
titolo di compenso per l'attività svolta dal dott. NO RO quale fiduciario del dott. SE ES,
oltre al rimborso delle spese sostenute;

in ogni caso: condannare il dott. SE ES alla rifusione di competenze e spese di lite (compreso l'importo versato a titolo di contributo unificato), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ex lege prevista, CPA e IVA;

in via istruttoria: nel caso di eventuale riproposizione della richiesta di prova testimoniale da parte dell'opposto e di sua denegata ammissione, autorizzare parte opponente a prova contraria diretta con il teste Paolo Favilla.
Nell'interesse dell'opposto SE ES: Voglia il Tribunale,
In via preliminare: si richiede che il Tribunale voglia disporre a carico di parte opponente l'onere di rinnovo del deposito dei seguenti documenti: 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Per l'effetto, si richiede di voler concedere all'esponente breve termine per loro disamina ed eventuale replica/indicazione di prova contraria.
In via principale e nel merito: respingere l'opposizione, unitamente alle domande riconvenzionali ivi svolte, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, stanti la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato in sede monitoria, confermare il decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n. 6375/2022, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione XV specializzata in materia di impresa in data 2 marzo 2022, nella parte in cui ha condannato il Dott. NO RO a pagare immediatamente in favore del Dott. SE
ES la somma di euro 660.000,00, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ex art. 3 del D.lgs.
9 ottobre 2002 n. 231
dal dovuto sino al saldo, ed alle spese legali di ingiunzione.
In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n. 6375/2022,
emesso dal Tribunale di Milano, Sezione XV specializzata in materia di impresa in data 2 marzo 2022,
pagina 3 di 23
venga per qualsivoglia ragione revocato, accertare i medesimi fatti posti a base del ricorso per l'emissione di detto decreto e di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e, per l'effetto, condannare comunque per le causali esposte, il Dott. NO RO al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 660.000,00, oltre interessi, dal dovuto al saldo effettivo, e, in ogni caso,
per tutti i motivi indicati in atti.
In via riconvenzionale: dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., risolto per inadempimento l'accordo alla base del versamento di euro 40.000,00 effettuato dall'opposto in favore dell'opponente, a titolo di finanziamento personale con riserva di trasformazione in acquisizione di
quote sociali, e, per l'effetto, condannare il Dott. NO RO, a pagare in favore del Dott. SE
ES anche l'ulteriore somma di euro 40.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi ex art. 3 del
D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal dovuto sino al saldo.
E comunque: condannare l'attore opponente, Dott. NO RO alla rifusione, in favore del convenuto opposto Dott. SE ES delle spese, anche generali, e dei compensi relativi al presente giudizio di opposizione, oltre ad I.V.A. e C.P.A., laddove dovuti, come per legge ed oltre alle ulteriori spese successive ed occorrende.
In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate nel secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c.

MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1 giugno 2022, NO RO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 02 marzo 2022 con cui era stato condannato a pagare a favore di SE ES la somma di complessivi € 660.000, pretesa a titolo di restituzione del prestito personale ricevuto mediante bonifici in conto corrente della somma di pagina 4 di 23
€ 500.000, il 22 dicembre 2016, di € 100.000, il 20 settembre 2017, e di € 60.000, il 21 novembre 2017,
tutti eseguiti con la causale “finanziamento personale”.
L'opponente contestava, in estrema sintesi, la qualificazione come finanziamento del versamento delle somme in questione sostenendo che gli sarebbero state date dal ES a titolo di investimento nell'ambito di un'operazione concordata volta all'acquisizione di una partecipazione nella AL
Lighting s.p.a., attraverso la società veicolo HA società semplice, formalmente partecipata, per la quota del 2%, dalla moglie TA SI e per la quota del 98% da lui, che la deteneva, però, nei limiti del 50% del capitale sociale come fiduciario dell'opposto.
Le somme oggetto di causa gli sarebbero state versate, quindi, dal ES per l'acquisizione fiduciaria della metà del capitale sociale della società veicolo che avevano sempre gestito insieme come soci e che aveva, poi, investito i loro soldi nell'acquisto della partecipazione sociale nella AL.
Con la pretesa di ottenerne la restituzione a titolo di finanziamento personale, l'opposto aveva inteso pretestuosamente svincolarsi dalle conseguenze di un investimento che non aveva dato gli esiti sperati.
Ricostruiti analiticamente, sulla base della corrispondenza intrattenuta all'epoca, i rapporti intercorsi con l'opposto, sempre finalizzati alla realizzazione del loro comune investimento nell'acquisto delle azioni della AL attraverso la costituzione della società veicolo HA, l'opponente evidenziava le circostanze gravi, precise e concordanti, da cui desumere la partecipazione mediante negozio fiduciario del ES al capitale sociale della HA, quali:
(i) la contestualità tra i versamenti oggetto di causa e la costituzione, prima, di HA e la sottoscrizione, poi, da parte sua degli aumenti di capitale deliberati nella AL all'epoca in cui il
RO era componente del suo consiglio di amministrazione;

pagina 5 di 23
(ii) l'impossibilità per il ES di figurare come soggetto coinvolto in proprio nell'acquisto delle azioni della AL, in ragione del veto posto dal socio azionista di maggioranza all'ingresso nella compagine sociale di soggetti operanti nel settore finanziario estranei al proprio management;
iii) il puntuale aggiornamento tra loro della ripartizione delle quote di HA a valle della sottoscrizione di ciascun aumento di capitale di AL e le informative inviate a ES nel corso di un quinquennio sull'andamento dell'investimento;
(iv) l'espressa esclusione nella corrispondenza del fatto che i versamenti del ES fossero effettivamente stati eseguiti a titolo di finanziamento personale, nonostante l'indicazione della causale nei bonifici;

v) i continui riferimenti espressi alla qualità di ES di “socio” della HA nella corrispondenza scambiata tra le parti e con i diversi professionisti coinvolti nella vicenda;

vi) il pagamento da parte del ES nella misura della metà del compenso dei consulenti che assistevano la HA sotto il profilo societario, finanziario e legale.
Sosteneva, quindi, che in forza degli accordi intervenuti con il ES, fin dalla costituzione della società
PH, la metà del capitale sociale doveva intendersi intestata fiduciariamente a lui, nell'esclusivo interesse del ES, tanto è vero che aveva, poi, ripetutamente ma inutilmente tentato di trasferirgli formalmente la titolarità del 50% delle quote di HA.
Riferiva, poi, che in esecuzione del mandato fiduciario, nel corso dell'operazione di investimento, la
HA ss aveva sottoscritto l'aumento di capitale deliberato il 27 ottobre 2017 dalla AL Lighting
s.p.a. ricorrendo a due finanziamenti di complessivi € 500.000, che, per espresso accordo fra le parti,
gravavano su entrambi nella misura della metà ciascuno, concessi da ID con l'intermediazione pagina 6 di 23
dello stesso ES.
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