Trib. Padova, sentenza 12/02/2025, n. 264

TRIB Padova
Sentenza
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Padova
Sentenza
12 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 12/02/2025, n. 264
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 264
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 7321 /2023
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa N.R.G.7321/2023 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 22/12/2023 da
, con l'avv. Ferro Serena, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Scarparo Silvia, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi nell'ambito di essa, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 20.09.2014 in Agna (PD) e trascritto presso il Comune di
Agna (PD) il 22.09.2014 (atto n.

8 - P. II Serie A) alle condizioni medesime stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emandanda sentenza”.
Condizioni concordate per la separazione: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
1


2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa prevalente presso la casa familiare di Agna (PD), Via Pelaloco n.
15/C, che viene assegnata alla madre con gli arredi e corredi esistenti ad eccezione dei beni personali del Sig. con l'intesa che in un secondo momento egli potrà prelevare i Pt_1
complementi di arredo oggetto di separato accordo.
3) Entrambi i genitori manifestano il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano per il minore nonché al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. Essi confermano inoltre la scelta della religione cattolica e l'assenso all'insegnamento del catechismo e alla somministrazione dei sacramenti della religione cattolica.
4) Il tempo che il figlio trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, salvo diversi accordi, viene così regolato: - fine settimana: i week end, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 20.30, saranno alternati;
- infrasettimanalmente: Per_1 trascorrerà con il papà il giorno del mercoledì sera dall'uscita da scuola fino al mattino dopo, riaccompagnandolo il padre a scuola e nella settimana in cui il week end sarà di pertinenza della madre trascorrerà il giorno del martedì ed il giorno del giovedì Per_1 sempre dall'uscita da scuola fino al mattino dopo, riaccompagnandolo il padre a scuola.
Nel tempo in cui ha il minore con sé, ciascun genitore lo accompagnerà alle attività sportive o ludiche;
- vacanze di Natale: ad anni alterni il minore starà con un genitore dal 24 al 30 dicembre (alternando il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale di modo che il minore possa festeggiare con entrambi i genitori) e con l'altro dal 31 dicembre (Capodanno compreso) al 6 gennaio. La consegna del figlio sarà concordata di volta in volta;
per questo anno 2023-24 le parti si sono già accordate;
- vacanze di carnevale e di Pasqua: ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore le vacanze di carnevale e con l'altro quelle di
Pasqua, salvo diversi accordi e tenendo conto gli impegni lavorativi e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi