Trib. Sassari, sentenza 18/01/2024, n. 20
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Testo completo
RG n. 1464/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/01/2024 nella causa n. 1464/2020 RGL, promossa da:
ER IA TA, [...], difeso dall'Avv.to PILO STEFANO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
IN , 80078750587 difeso dall'Avv.to CANU IA TA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente IA TA ER ha dedotto di essere stata licenziata in data 4/12/2019 e chiede l'erogazione della Naspi cui l'Inps non ha provveduto neanche in seguito all'impugnazione del silenzio rifiuto della domanda presentata il 10/12/19;
rappresenta di avere sottoscritto in data 17/9/20 contratto di lavoro a chiamata senza obbligo di disponibilità / risposta, con durata inferiore ai sei mesi (scadenza al 30.09.2020);
che l'importo dovuto, determinato ex art. 4 D. Lgs. n. 22/15, ammonta ad € 10.535,05;
che la datrice di lavoro l'aveva già licenziata in data 31/7/19 e che in forza della successiva revoca del licenziamento intervenuta il 1/10/19, dall'importo dovuto dall'Inps deve essere dedotto quello di € 1.666,98 percepito a titolo di Naspi per tale periodo;
− parte convenuta IN si è costituita eccependo l'improponibilità della domanda giudiziaria stante la mancata presentazione della domanda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/01/2024 nella causa n. 1464/2020 RGL, promossa da:
ER IA TA, [...], difeso dall'Avv.to PILO STEFANO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
IN , 80078750587 difeso dall'Avv.to CANU IA TA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente IA TA ER ha dedotto di essere stata licenziata in data 4/12/2019 e chiede l'erogazione della Naspi cui l'Inps non ha provveduto neanche in seguito all'impugnazione del silenzio rifiuto della domanda presentata il 10/12/19;
rappresenta di avere sottoscritto in data 17/9/20 contratto di lavoro a chiamata senza obbligo di disponibilità / risposta, con durata inferiore ai sei mesi (scadenza al 30.09.2020);
che l'importo dovuto, determinato ex art. 4 D. Lgs. n. 22/15, ammonta ad € 10.535,05;
che la datrice di lavoro l'aveva già licenziata in data 31/7/19 e che in forza della successiva revoca del licenziamento intervenuta il 1/10/19, dall'importo dovuto dall'Inps deve essere dedotto quello di € 1.666,98 percepito a titolo di Naspi per tale periodo;
− parte convenuta IN si è costituita eccependo l'improponibilità della domanda giudiziaria stante la mancata presentazione della domanda
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