Trib. Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 3523
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4401 del ruolo generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello, nella causa civile promossa da
TE MA FR, rappresentata e difesa dall'avv. Sansò Giuseppe;
- appellante - contro
Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Giurgola Paolo;
- appellato -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da TE MA
FR avverso la sentenza n. 5763/2020 del 18.12.2020 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio avente n. 5308/2020 R.G. Con la detta sentenza, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di accertamento n. SE 651/2020, elevato dalla Polizia Locale del comune di San Cesario, con il quale veniva contestata la violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, del
C.d.S., in quanto il conducente l'autoveicolo targato CK342TW, mentre procedeva in direzione Lecce, aveva proseguito la marcia in Via Tondo nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa. In particolare, l'appellante ha impugnato la decisione articolando 6 motivi di gravame, il primo di essi per non avere tenuto conto, il giudice di prime cure, che il semaforo proiettasse luce rossa solo con riguardo alla corsia canalizzata per la svolta a sinistra, e non per chi proseguisse dritto verso Lecce, il secondo per carenza di legittimazione della polizia locale, il terzo per inidoneità della strumentazione utilizzata, il quarto sulla illegittimità del procedimento sanzionatorio, il quinto per errata installazione dei segnali di preavviso della rilevazione elettronica delle infrazioni stradali
e infine per contrasto giurisprudenziale sul punto.
Il Comune di San Cesario di Lecce, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, per avere, il giudice di pace, correttamente argomentato sul capo impugnato.
All'odierna udienza la controversia è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento, nei termini e per i motivi che seguono.
Il primo motivo di gravame è fondato e determina l'accoglimento del ricorso e dell'opposizione spiegata.
Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che la sanzione opposta sia stata comminata con verbale SE 651/2020 all'odierna appellante per violazione dell'art. 41 co.
11 C.d.S., in relazione all'art. 146 co. 3 C.d.S. per avere il trasgressore proseguito la marcia nonostante la luce del semaforo “di corsia” per la svolta a sinistra proiettasse la luce rossa.
Il Comune di San Cesario insiste per la bontà di tale motivazione, richiamando precedenti di legittimità nel solco delle pronunce citate dal Giudice di Pace, per il quale la luce semaforica delle varie corsie di marcia si riferisce a tutti gli automobilisti incanalati nelle relative corsie, a prescindere dalla loro effettiva intenzione di svoltare o di proseguire dritti.
In punto di fatto va chiarito che la strada in esame, nel senso di marcia percorso dalla ricorrente, presenta una canalizzazione del traffico, in corrispondenza dell'incrocio, con due corsie: quella di sinistra, destinata a chi svolta a sinistra su Via Tondo, e quella di destra, destinata a chi prosegue dritto su Via Lecce. Il semaforo regola diversamente il transito verso le due direzioni e, infatti, nel momento in cui è stato compiuto
l'accertamento il semaforo proiettava luce rossa per coloro che intendessero svoltare a sinistra e luce verde per coloro che dovessero proseguire in avanti.
Come emerge dalla dialettica processuale, la ricorrente, nel caso di specie, ha attraversato l'incrocio andando dritto per Via Lecce, con il semaforo che proiettava luce verde per coloro che volessero proseguire su Via Lecce e luce rossa per chi intendeva svoltare su Via Tondo, pur trovandosi ad occupare la corsia destinata a chi intendeva svoltare a sinistra.
Il giudice di pace ritiene che, in virtù del posizionamento della TE sulla corsia di sinistra, ella si sarebbe dovuta attenere alla relativa indicazione semaforica e avrebbe dovuto attendere il verde e poi svoltare a sinistra. Dal momento che, invece, la ricorrente ha proseguito la marcia provenendo dalla corsia destinata alla svolta a sinistra, con semaforo rosso a impedire la svolta, avrebbe violato l'art. 41 comma 11 c.d.S. in relazione all'art. 146 co. 3 C.d.S.
Siffatta interpretazione è stata condivisa tanto dalla giurisprudenza di merito
(Tribunale di Mantova, 10 ottobre 2017, est. Bernardi, su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza,
18434 - pubb. 11/11/2017) quanto da quella di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. II,
27.04.2016 n. 8412 e 16.04.2018 n. 9276).
Nella prima pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che “Se una corsia, contrassegnata da frecce direzionali, è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio disciplina il passaggio dei veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla menzionata segnaletica orizzontale”;
“le lanterne semaforiche sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4401 del ruolo generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello, nella causa civile promossa da
TE MA FR, rappresentata e difesa dall'avv. Sansò Giuseppe;
- appellante - contro
Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Giurgola Paolo;
- appellato -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da TE MA
FR avverso la sentenza n. 5763/2020 del 18.12.2020 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio avente n. 5308/2020 R.G. Con la detta sentenza, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di accertamento n. SE 651/2020, elevato dalla Polizia Locale del comune di San Cesario, con il quale veniva contestata la violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, del
C.d.S., in quanto il conducente l'autoveicolo targato CK342TW, mentre procedeva in direzione Lecce, aveva proseguito la marcia in Via Tondo nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa. In particolare, l'appellante ha impugnato la decisione articolando 6 motivi di gravame, il primo di essi per non avere tenuto conto, il giudice di prime cure, che il semaforo proiettasse luce rossa solo con riguardo alla corsia canalizzata per la svolta a sinistra, e non per chi proseguisse dritto verso Lecce, il secondo per carenza di legittimazione della polizia locale, il terzo per inidoneità della strumentazione utilizzata, il quarto sulla illegittimità del procedimento sanzionatorio, il quinto per errata installazione dei segnali di preavviso della rilevazione elettronica delle infrazioni stradali
e infine per contrasto giurisprudenziale sul punto.
Il Comune di San Cesario di Lecce, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, per avere, il giudice di pace, correttamente argomentato sul capo impugnato.
All'odierna udienza la controversia è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento, nei termini e per i motivi che seguono.
Il primo motivo di gravame è fondato e determina l'accoglimento del ricorso e dell'opposizione spiegata.
Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che la sanzione opposta sia stata comminata con verbale SE 651/2020 all'odierna appellante per violazione dell'art. 41 co.
11 C.d.S., in relazione all'art. 146 co. 3 C.d.S. per avere il trasgressore proseguito la marcia nonostante la luce del semaforo “di corsia” per la svolta a sinistra proiettasse la luce rossa.
Il Comune di San Cesario insiste per la bontà di tale motivazione, richiamando precedenti di legittimità nel solco delle pronunce citate dal Giudice di Pace, per il quale la luce semaforica delle varie corsie di marcia si riferisce a tutti gli automobilisti incanalati nelle relative corsie, a prescindere dalla loro effettiva intenzione di svoltare o di proseguire dritti.
In punto di fatto va chiarito che la strada in esame, nel senso di marcia percorso dalla ricorrente, presenta una canalizzazione del traffico, in corrispondenza dell'incrocio, con due corsie: quella di sinistra, destinata a chi svolta a sinistra su Via Tondo, e quella di destra, destinata a chi prosegue dritto su Via Lecce. Il semaforo regola diversamente il transito verso le due direzioni e, infatti, nel momento in cui è stato compiuto
l'accertamento il semaforo proiettava luce rossa per coloro che intendessero svoltare a sinistra e luce verde per coloro che dovessero proseguire in avanti.
Come emerge dalla dialettica processuale, la ricorrente, nel caso di specie, ha attraversato l'incrocio andando dritto per Via Lecce, con il semaforo che proiettava luce verde per coloro che volessero proseguire su Via Lecce e luce rossa per chi intendeva svoltare su Via Tondo, pur trovandosi ad occupare la corsia destinata a chi intendeva svoltare a sinistra.
Il giudice di pace ritiene che, in virtù del posizionamento della TE sulla corsia di sinistra, ella si sarebbe dovuta attenere alla relativa indicazione semaforica e avrebbe dovuto attendere il verde e poi svoltare a sinistra. Dal momento che, invece, la ricorrente ha proseguito la marcia provenendo dalla corsia destinata alla svolta a sinistra, con semaforo rosso a impedire la svolta, avrebbe violato l'art. 41 comma 11 c.d.S. in relazione all'art. 146 co. 3 C.d.S.
Siffatta interpretazione è stata condivisa tanto dalla giurisprudenza di merito
(Tribunale di Mantova, 10 ottobre 2017, est. Bernardi, su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza,
18434 - pubb. 11/11/2017) quanto da quella di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. II,
27.04.2016 n. 8412 e 16.04.2018 n. 9276).
Nella prima pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che “Se una corsia, contrassegnata da frecce direzionali, è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio disciplina il passaggio dei veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla menzionata segnaletica orizzontale”;
“le lanterne semaforiche sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in
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