Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2024, n. 4055

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2024, n. 4055
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 4055
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 6230 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 cui è riunita la controversia iscritta al numero
6245 generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
OV SRL, elettivamente rappresentata e difesa come in atti;

- OPPONENTE -
E

BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA MEDIOCREDITO CENTRALE elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;

- OPPOSTA -

NONCHÉ
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti;

-OPPOSTI-
OGGETTO: Opposizione a cartella. CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 16 giugno 2022
OV SRL impugnava la cartella di pagamento n. 02820210018237069000
e, per il complessivo importo di € 341.458,33. I motivi di opposizione si articolano essenzialmente in tre punti. Con il primo motivo OV RL eccepisce la inesistenza della notifica della cartella di pagamento n.
02820210018237069000. La notifica in esame è stata effettuata dall'agente della riscossione per mezzo dell'indirizzo pec non risultate nei pubblici registri. Con il secondo motivo deduce la natura privatistica del credito azionato con conseguente impossibilità di valersi della procedura di iscrizione a ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo. Al riguardo richiama l'art. 21 del D.lgs.
46/1999
il quale dispone che «salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono i scritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva » Il terzo motivo di opposizione concerne la violazione del divieto di cui all'art.168 LF. OV RL è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo condizione preclusiva di azioni esecutive individuali.
Si sono costituiti gli opposti ed hanno chiesto il rigetto della opposizione.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del
28.05.2024 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione concedendo il termine di cui all'art.190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica..
3. Una premessa in fatto si impone. Con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 24 novembre 2016, sono stati concessi, in via definitiva,
alla società opponente, per la realizzazione di un programma di ricerca e sviluppo precompetitivo, individuato con il numero n. E01/0806/00/X17, i seguenti benefici: finanziamento agevolato per l'importo di € 370.745,80;
un contributo alla spesa per l'importo di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi