Trib. Brindisi, sentenza 07/06/2024, n. 951
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Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa M F, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 7.06.2024, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Di Parte 1
Cagno
Opponente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. T. D' Oronzo CP 1
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 44/22
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2022, Parte 1 Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2022 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di CP 1 della somma di € 2978,62 corrispondente alle differenze retributive spettanti in forza dell'adeguamento contrattuale contemplato dal nuovo Org_1 sottoscritto in data
8.10.2020.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
l'inapplicabilità del CCNL del 8.10.2020 non essendo mai stata iscritta all'Org_1 e
l'irrilevanza del fatto che la Parte 1 avesse "per libera scelta...retribuito il proprio
Org_1 stipulato in data personale secondo i parametri retributivi previsti da un
22.03.2012";
la carenza di prova scritta a sostegno del credito vantato.
, Orga [... Formulata istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della CP 2 e dell'
Pt 2 atteso che "né la CP 2 né la Org 3 (proprietaria del Centro di riabilitazione gestito dalla hanno provveduto all'erogazione delle somme reiteratamente promesse, Parte 1 così impedendo alla di corrispondere ai propri dipendenti le differenze Parte 1
retributive rivenienti dal nuovo Org_1 ", concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP 1 che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso. Si costituiva
Con provvedimento reso all'udienza del 7.10.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e rigettata la chiamata in causa del terzo.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle
conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Sulle questioni prospettate dall'opponente si è recentemente pronunciato il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 358/2024, la cui motivazione può essere richiamata in questa sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto pienamente condivisibile:
"In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni ex artt. 633 e 634 cpc, essendo il credito oggetto della domanda monitoria fondato su prova scritta (buste paga e ccnl Org_1 2020). In ogni caso, poi, si osserva come per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dal creditore anche nella presente sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Ciò detto, nella specie oggetto del contendere è il diritto del lavoratore al pagamento degli arretrati contrattuali derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo Org_1 del 01.07.2020 che ha previsto nuovi minimi tabellari. Più precisamente,