Trib. Bari, sentenza 11/11/2024, n. 4293
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. F D G
All'udienza dell'11 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. R.G. 1416/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziangela Parte_1
B, giusta procura in atti RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro in carica p.t., RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_1 docente precario, a tutt'oggi ancora in servizio, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta negli anni scolastici:
a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023
a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024
Deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, nonché
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precedenti di merito, concludeva chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022-2023 a.s. 2023-
2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_1 nominale di Euro 1.000,00.
Non si costituiva in giudizio il e all'udienza del 1.7.2024 veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito illustrati.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di
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formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo
a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-
450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di