Trib. Pisa, sentenza 06/12/2024, n. 752
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 316/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del pro P.IVA_1 CP_2
tempore, e (C.F.: Controparte_3
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_4 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliato presso il convenuto ambito territoriale;
resistente
OGGETTO: Ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive Conclusioni
Per la parte ricorrente “1. accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
ricorrente ad ottenere sin dalla sua immissione in ruolo il riconoscimento dell'integrale servizio di pre–ruolo nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4;2. per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell' “I.C." ” di CP_5
Pisa e parziale disapplicazione degli artt. 4, comma 13 DPR 399/1988 e 569 comma 1
Cont d.lgs. 297/94 per le motivazioni in atti, condannare il n persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale periodo di pre–ruolo svolto nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4 sin dal 1.9.2011;
3. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94 e per l'effetto;
4. condannare il convenuto al pagamento, a tale titolo, delle CP_1
differenze stipendiali maturate, oltre accessori come per legge;
5. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.03.2023, , in qualità di Parte_1
personale ATA (profilo assistente amministrativo), chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento integrale, sin dalla sua immissione in ruolo, del servizio preruolo svolto alle dipendenze del CP_1
Pag. 2 di 12
convenuto e per l'effetto – previa disapplicazione Controparte_1 del decreto di ricostruzione carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell'I.C. G. Gamerra di Pisa – condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento integrale del periodo preruolo e al pagamento delle relative differenze retributive.
2. In particolare, la ricorrente – attualmente dipendente con contratto a tempo
indeterminato – esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
resistente in forza di plurimi contratti a termine, nel periodo tra il 13.03.1995 e il
31.08.2011 e per un totale di anni 8, mesi 7 e giorni 4, prima di essere immessa in ruolo in data 01.09.2012. Lamentava che con la ricostruzione di carriera del
12.12.2013, a decorrere dall'immissione in ruolo, le veniva riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo inferiore rispetto a quella posseduta: il
le riconosceva, infatti, l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed CP_1
economici solo 7 anni e 22 giorni, decurtandone ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, riconosciuti ai soli fini economici, applicando l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'art. 569 citato in quanto contrasta con il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
n. 1999/70/CE, alla luce anche delle pronunce della Corte di Giustizia e dei giudici di legittimità. Ed invero, la ricostruzione dell'anzianità di servizio viene calcolata sulla base dell'effettiva durata del servizio prestato – compresi i periodi di legittima sospensione del rapporto di lavoro durante i quali viene maturato il diritto alla retribuzione – per il personale assunto a tempo indeterminato, così realizzando una discriminazione a carico del personale a termine, in assenza di “ragioni oggettive” giustificatrici. Riferiva, infine, che, con una corretta ricostruzione, sarebbe stata inquadrata nella prima posizione economica (da 0 ad 8 anni di servizio) e avrebbe raggiunto le posizioni economiche successive con un anticipo di ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, con evidente miglioramento della retribuzione.
Pag. 3 di 12 3. In data 28.09.2023 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, contestava la pretesa della ricorrente, rilevando di aver emesso il decreto di ricostruzione carriera prot. 2023 del 12.12.2013 applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010, e di aver così correttamente riconosciuto un'anzianità pari a 7 anni, 4 mesi e 22 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici ed economici. Precisava che l'anzianità di 1 anno 6 mesi e 12 giorni, riconosciuta in sede di ricostruzione carriera ai soli fini economici, verrà successivamente recuperata automaticamente dalla ricorrente al compimento del 20° anno di anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 399/1988 per effetto del c.d. “riallineamento della carriera” ma tenendo particolarmente conto dell'art. 9, comma 23, che dispone che gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, nonché del decreto interministeriale n. 3 del 14/01/2011, del
CCNL comparto scuola del 13/03/2013 per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali
e dei relativi incrementi economici;
dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R.
n.122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 316/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del pro P.IVA_1 CP_2
tempore, e (C.F.: Controparte_3
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_4 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliato presso il convenuto ambito territoriale;
resistente
OGGETTO: Ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive Conclusioni
Per la parte ricorrente “1. accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
ricorrente ad ottenere sin dalla sua immissione in ruolo il riconoscimento dell'integrale servizio di pre–ruolo nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4;2. per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell' “I.C." ” di CP_5
Pisa e parziale disapplicazione degli artt. 4, comma 13 DPR 399/1988 e 569 comma 1
Cont d.lgs. 297/94 per le motivazioni in atti, condannare il n persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale periodo di pre–ruolo svolto nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4 sin dal 1.9.2011;
3. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94 e per l'effetto;
4. condannare il convenuto al pagamento, a tale titolo, delle CP_1
differenze stipendiali maturate, oltre accessori come per legge;
5. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.03.2023, , in qualità di Parte_1
personale ATA (profilo assistente amministrativo), chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento integrale, sin dalla sua immissione in ruolo, del servizio preruolo svolto alle dipendenze del CP_1
Pag. 2 di 12
convenuto e per l'effetto – previa disapplicazione Controparte_1 del decreto di ricostruzione carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell'I.C. G. Gamerra di Pisa – condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento integrale del periodo preruolo e al pagamento delle relative differenze retributive.
2. In particolare, la ricorrente – attualmente dipendente con contratto a tempo
indeterminato – esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
resistente in forza di plurimi contratti a termine, nel periodo tra il 13.03.1995 e il
31.08.2011 e per un totale di anni 8, mesi 7 e giorni 4, prima di essere immessa in ruolo in data 01.09.2012. Lamentava che con la ricostruzione di carriera del
12.12.2013, a decorrere dall'immissione in ruolo, le veniva riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo inferiore rispetto a quella posseduta: il
le riconosceva, infatti, l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed CP_1
economici solo 7 anni e 22 giorni, decurtandone ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, riconosciuti ai soli fini economici, applicando l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'art. 569 citato in quanto contrasta con il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
n. 1999/70/CE, alla luce anche delle pronunce della Corte di Giustizia e dei giudici di legittimità. Ed invero, la ricostruzione dell'anzianità di servizio viene calcolata sulla base dell'effettiva durata del servizio prestato – compresi i periodi di legittima sospensione del rapporto di lavoro durante i quali viene maturato il diritto alla retribuzione – per il personale assunto a tempo indeterminato, così realizzando una discriminazione a carico del personale a termine, in assenza di “ragioni oggettive” giustificatrici. Riferiva, infine, che, con una corretta ricostruzione, sarebbe stata inquadrata nella prima posizione economica (da 0 ad 8 anni di servizio) e avrebbe raggiunto le posizioni economiche successive con un anticipo di ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, con evidente miglioramento della retribuzione.
Pag. 3 di 12 3. In data 28.09.2023 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, contestava la pretesa della ricorrente, rilevando di aver emesso il decreto di ricostruzione carriera prot. 2023 del 12.12.2013 applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010, e di aver così correttamente riconosciuto un'anzianità pari a 7 anni, 4 mesi e 22 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici ed economici. Precisava che l'anzianità di 1 anno 6 mesi e 12 giorni, riconosciuta in sede di ricostruzione carriera ai soli fini economici, verrà successivamente recuperata automaticamente dalla ricorrente al compimento del 20° anno di anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 399/1988 per effetto del c.d. “riallineamento della carriera” ma tenendo particolarmente conto dell'art. 9, comma 23, che dispone che gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, nonché del decreto interministeriale n. 3 del 14/01/2011, del
CCNL comparto scuola del 13/03/2013 per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali
e dei relativi incrementi economici;
dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R.
n.122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi