Trib. Lanusei, sentenza 02/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.A.C.L. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 125/2024 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Nobile, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Obino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1
resistente- contumace
Oggetto: materia lavoro – riconoscimento bonus carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del diritto all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 e, quindi, la condanna del al pagamento in suo Controparte_1
favore della complessiva somma euro 2.000,00, oltre interessi sino al soddisfo.
La ricorrente ha assunto di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del , sottoscrivendo contratti di lavoro a tempo determinato di Controparte_1
durata annuale o fino al termine delle attività didattiche:
pagina 1 di 10
- per l'anno 2020/2021 dal 13/10/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Statale Comprensivo Statale
Torpè per ore settimanali 10/18 (6+4);
- per l'anno 2021/2022 dal 14/09/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto Statale Leonardo da Vinci di
Lanusei con orario 18/18;
- per l'anno 2022/2023 dal 14/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Statale Leonardo da Vinci di
Lanusei con orario 18/18;
- per l'anno 2023/2024 dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Statale Leonardo da Vinci
Lanusei con orario 18/18.
Ha dedotto di non avere mai percepito il bonus in questione (cd. carta elettronica del docente) in quanto dipendente a tempo determinato. Ha eccepito l'illegittima disparità di trattamento tra i docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, per effetto di una errata interpretazione dell'art. 1, comma 121 della L. 107/2015.
Ed infatti, l'interpretazione restrittiva data dal sarebbe contrastante con le previsioni degli artt. 63 CP_4
e 64 del CCNL Comparto Scuola, che prevedono l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di erogare detto beneficio a tutto il personale, senza distinzioni. Ha precisato, altresì, che la Corte di Giustizia
Europea aveva interpretato la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, di cui all'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP, rilevando un contrasto con la normativa nazionale che escludeva i docenti a tempo determinato dal riconoscimento del beneficio.
Ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna della convenuta al pagamento per come sopra indicato.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
Il ricorso merita accoglimento nei termini che di seguito si illustrano.
Sul diritto al beneficio economico.
Parte ricorrente ha contestato la condotta dell'Amministrazione scolastica, per non avere concesso il beneficio di cui alla L. 107/2015, cd. Carta elettronica del Docente, anche ai docenti a tempo determinato, lamentando la disparità di trattamento rispetto a quelli a tempo indeterminato, destinatari dello stesso.
La difesa è fondata.
La normativa di cui alla L. 107/2015, all'art. 1, commi 121 e ss., prevede l'introduzione della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle
pagina 2 di 10
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015) relativo alle “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, aveva stabilito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 22/2020 “
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.”.
Rispetto a dette previsioni, il ha adottato nel tempo una interpretazione letterale restrittiva, CP_1
escludendo dal beneficio i docenti a tempo determinato.
Diversamente, la giurisprudenza più recente, cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha adottato in maniera un'anime una interpretazione più favorevole ed estensiva in favore del personale a tempo indeterminato.
L'orientamento è stato avviato dal Consiglio di Stato, che, mutando il proprio precedente indirizzo, ha annullato taluni atti amministrativi nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta (Consiglio di Stato sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia UE (sezione VI, sentenza n. 450 del 18.5.2022) ha poco dopo affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pagina 3 di 10 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il bonus debba essere ricompreso tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro.
La pronuncia in questione recita espressamente “36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. CP_1
La Corte, con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 125/2024 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Nobile, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Obino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1
resistente- contumace
Oggetto: materia lavoro – riconoscimento bonus carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del diritto all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 e, quindi, la condanna del al pagamento in suo Controparte_1
favore della complessiva somma euro 2.000,00, oltre interessi sino al soddisfo.
La ricorrente ha assunto di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del , sottoscrivendo contratti di lavoro a tempo determinato di Controparte_1
durata annuale o fino al termine delle attività didattiche:
pagina 1 di 10
- per l'anno 2020/2021 dal 13/10/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Statale Comprensivo Statale
Torpè per ore settimanali 10/18 (6+4);
- per l'anno 2021/2022 dal 14/09/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto Statale Leonardo da Vinci di
Lanusei con orario 18/18;
- per l'anno 2022/2023 dal 14/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Statale Leonardo da Vinci di
Lanusei con orario 18/18;
- per l'anno 2023/2024 dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Statale Leonardo da Vinci
Lanusei con orario 18/18.
Ha dedotto di non avere mai percepito il bonus in questione (cd. carta elettronica del docente) in quanto dipendente a tempo determinato. Ha eccepito l'illegittima disparità di trattamento tra i docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, per effetto di una errata interpretazione dell'art. 1, comma 121 della L. 107/2015.
Ed infatti, l'interpretazione restrittiva data dal sarebbe contrastante con le previsioni degli artt. 63 CP_4
e 64 del CCNL Comparto Scuola, che prevedono l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di erogare detto beneficio a tutto il personale, senza distinzioni. Ha precisato, altresì, che la Corte di Giustizia
Europea aveva interpretato la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, di cui all'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP, rilevando un contrasto con la normativa nazionale che escludeva i docenti a tempo determinato dal riconoscimento del beneficio.
Ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna della convenuta al pagamento per come sopra indicato.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
Il ricorso merita accoglimento nei termini che di seguito si illustrano.
Sul diritto al beneficio economico.
Parte ricorrente ha contestato la condotta dell'Amministrazione scolastica, per non avere concesso il beneficio di cui alla L. 107/2015, cd. Carta elettronica del Docente, anche ai docenti a tempo determinato, lamentando la disparità di trattamento rispetto a quelli a tempo indeterminato, destinatari dello stesso.
La difesa è fondata.
La normativa di cui alla L. 107/2015, all'art. 1, commi 121 e ss., prevede l'introduzione della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle
pagina 2 di 10
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015) relativo alle “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, aveva stabilito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 22/2020 “
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.”.
Rispetto a dette previsioni, il ha adottato nel tempo una interpretazione letterale restrittiva, CP_1
escludendo dal beneficio i docenti a tempo determinato.
Diversamente, la giurisprudenza più recente, cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha adottato in maniera un'anime una interpretazione più favorevole ed estensiva in favore del personale a tempo indeterminato.
L'orientamento è stato avviato dal Consiglio di Stato, che, mutando il proprio precedente indirizzo, ha annullato taluni atti amministrativi nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta (Consiglio di Stato sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia UE (sezione VI, sentenza n. 450 del 18.5.2022) ha poco dopo affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pagina 3 di 10 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il bonus debba essere ricompreso tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro.
La pronuncia in questione recita espressamente “36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. CP_1
La Corte, con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi