Trib. Taranto, sentenza 12/11/2024, n. 2743

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 12/11/2024, n. 2743
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2743
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 7841/2019 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7841 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
– vertente tra
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Taranto alla Via Regina Margherita n.58 presso lo studio dell'Avv. Palma Varsavia, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attrice
e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Taranto alla Via Ciro Giovinazzi nr. 42 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni
Lombardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 20.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva accertarsi e dichiararsi dovuta da Parte_1
la corresponsione in suo favore della metà delle spese straordinarie sostenute per Controparte_1
le figlie , nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019 ( precisamente dal gennaio 2010 alla data di proposizione della domanda) e la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro
10.379,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.
lamentava che non aveva ottemperato a tale obbligo pur essendo lo Parte_1 Controparte_1
stesso previsto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2101 depositata il 17.06.2015 resa a definizione del giudizio di separazione giudiziale intercorso tra loro. Aggiungeva che era ancora pendente il giudizio di divorzio , ove in data 17.09.2019 era stata emessa sentenza parziale n.
2590/2019 sullo e dovevano essere ancora decise le questioni accessorie. Pt_2
Evidenziava che dopo la separazione si era trasferita unitamente alle tre figlie a Bollate (MI) ;
di aver sostenuto integralmente le spese mediche specialistiche occorrenti alla figlia , colpita all'età Per_1
di sedici anni da emorragia cerebrale e successivamente ristabilitasi, oltre alle spese universitarie della stessa e in generale ogni altro esborso di tale natura riguardante le figlie ;
di aver richiesto invano al , a partire dal 2010, il rimborso delle suddette spese, con le lettere racc. a/r inviate CP_1
in data 02.09.2010 e 03.10.2011 ( a riscontro della quale con lettera del 14.10.2011 egli prometteva di provvedervi – cfr all. 4,5 e 6 ) , nonché tramite il suo difensore con le missive in data 08.10.2012
e 10.10.2019 ( cfr. all. 7 – lettera racc. a/r dell'Avv. Salvatore Montemurro e all. 10 – lettera racc. a/r
Avv. Palma Varsavia).
Aggiungeva di aver invitato anche telefonicamente il a contribuire alle spese straordinarie CP_1
e che lo stesso tramite messaggi inviati alla figlia aveva riferito di non condividerle, non Pt_3
potendo fruire di alcuna detrazione fiscale e comunque di versare in condizioni economiche precarie, adducendo tale motivazione anche a seguito della richiesta della del 07.01.2019 di Pt_1
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