Trib. Bergamo, sentenza 06/05/2024, n. 456
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. R L, all'esito dell'udienza del
07.03.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
1099/2021
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati
[...] Parte_4
e difesi come in atti dall'avv. M T
ricorrente
E
con sede a Bergamo, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. T C con sede a Bergamo, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. T C;con sede a Milano, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
A T convenuti
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data i ricorrenti Parte_1 [...]
e Pt_2 Parte_3 Parte_4 agivano in giudizio, innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
in qualità di successive datrici di lavoro, per ivi sentirle
[...]
condannare, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con CP_3
, al pagamento di somme a titolo di differenze retributive
[...]
(maggior livello, per ore di lavoro ordinario e straordinario, elementi differiti, scatti di anzianità e aumenti ex CCNL, lavoro notturno, indennità di malattia e infortunio, TFR).
I ricorrenti, tutti addetti alla movimentazione merci (carico e scarico e smistamento merci) presso il magazzino di CP_3
Biandrate, utilizzavano carrelli elettrici, cd. bicicletta e cd. paperino e osservavano gli orari di lavoro ivi indicati;ritenevano di aver diritto all'inquadramento al V livello ab origine (solo Per_1
chiedeva il IV livello CCNL di settore o, in subordine il IVJ).
Tutti i ricorrenti hanno lavorato fino al 30.04.2017 per CP_1
e a partire dal 01.05.2017 per ex art. 2112
[...] CP_2
c.c. conservando le condizioni contrattuali precedenti.
Rassegnavano le conclusioni sopra sintenticamente rimesse.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda. Controparte_2
Entrambe le società, dopo aver preliminarmente negato lo svolgimento di mansioni superiori come pure lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, affermavano la corretta quantificazione delle retribuzioni erogate, anche alla luce delle delibere approvate dall'assemblea dei soci, eccependo in ogni caso la prescrizione, quanto meno parziale, delle pretese. Concludevano per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio eccependo la decadenza Controparte_3
ex art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003 e contestando nel merito la
fondatezza della domanda, anche per prescrizione, proponendo domanda di manleva nei confronti delle società cooperative, in caso di condanna al pagamento di somme a vario titolo.
Il Giudice, tentata invano la conciliazione, disponeva l'escussione dei testi ed ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. , al quale veniva posto il seguente quesito: Persona_2
“Quantifichi il Ctu, esaminati gli atti e compiuto ogni altro atto che reputi opportuno per l'espletamento dell'incarico, le eventuali differenze retributive spettanti ai ricorrenti in relazione al rapporto di lavoro svolto per cui è causa. Si elaborino i conteggi sulla base del V livello CCNL Logistica, Trasporto, e Org_1
Spedizione, sezione cooperative. Applichi il CCNL come rinnovato
l'1.8.13 e il 3.12.17. Quanto agli orari, utilizzi il c.t.u. il dato risultante dalle timbrature in entrata ed in uscita e non quello esposto come “tot lav”. Effettui il c.t.u. il calcolo su base oraria e non mensilizzata, fatto salvo il monte ore lavorabile nel mese ovvero, qualora le ore lavorate nel mese risultino inferiori al minimo contrattuale, riporti il compenso minimo mensile da
In caso di malattia, verifichi il c.t.u. se il trattamento Org_2 erogato sia conforme al disposto dell'art. 63 CCNL. Non computi ai fini del calcolo del TFR nè l'indennità di lavoro notturno né quella per lavoro straordinario. Non computi ai fini di 13ma, 14, ferie, la maggiorazione per lavoro notturno, ore festive, né le somme erogate a titolo di indennità di trasferta o di indennità di disponibilità, attenendosi scrupolosamente alle previsioni degli artt. 18 e 19 ccnl. Quanto alla non applicazione di aumenti contrattuali o di istituti contrattuali, nonché alle rinunce risultanti dalle delibere delle cooperative, quantifichi il c.t.u. solo quelle effettuate a decorrere dal triennio a ritroso dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, oltre a quelle relative al periodo dal maggio 2017 al 23 ottobre 2017. Quantifichi inoltre il
c.t.u. le spettanze relative ad una pausa non retribuita pari a 15 minuti di retribuzione ovvero aggiungendo, per ogni giorno lavorato, 15 minuti di lavoro retribuito. Verifichi se ex festività, permessi, festività, EDR, 13ma e 14ma mensilità siano stati calcolati correttamente ed in caso contrario indichi le differenze, verificando se queste, erogate attraverso la voce Ist. Contrattuali, siano state quantificate secondo i criteri fissati dalla parte generale del CCNL e tenuto conto che in base al CCNL possono essere anticipate mensilmente mediante una maggiorazione della paga oraria, ma l'importo dovrà corrispondere a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla parte generale del CCNL.
Verifichi se sia stata corrisposta l'una tantum di cui agli accordi dell'8.5.2017 e del 3.12.2017 ed in caso contrario calcoli le relative differenze. Calcoli le differenze retributive conseguenti agli scatti di anzianità solo per il periodo maggio 2017 al 23 ottobre 2017 ed entro il triennio a ritroso dal deposito del ricorso, conteggiando però l'intera anzianità di servizio dalla data di assunzione in Si elaborino due conteggi per le differenze CP_1
dovute per e Dal conteggio elaborato CP_1 CP_2
seguendo i suindicati criteri detragga il c.t.u. tutti gli importi percepiti in busta paga dalla parte ricorrente, ivi compresi quelli erogati a titolo di indennità di trasferta o indennità di disponibilità, previa loro lordizzazione”.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo limitatamente però alla posizione del lavoratore Persona_1
, pertanto, il Giudice dichiarava in udienza l'estinzione del
[...]
giudizio in parte qua e la prosecuzione per gli altri lavoratori nominando CTU ut supra (v. verbale del 21.06.2022).
La domanda degli altri ricorrenti va accolta per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati (in adesione a quanto già affermato da questo Tribunale con le sentenze 463/2023 e 464/2023 riprese in alcuni passaggi dalla presente trattazione).
***
Tutti i ricorrenti sono stati assunti dalla in Controparte_1
diversi periodi, e sono poi transitati ex art. 2112 c.c. alla
[...]
a decorrere dal 01.05.2017 e tutti sono stati Controparte_4
addetti appalto logistico di presso il magazzino di Controparte_3
Biandrate.
Analizzando preliminarmente la domanda relativa alle mansioni, dall'istruttoria testimoniale è emerso chiaramente che tutti i ricorrenti hanno sempre operato usando il paperino la bicicletta e il carrello elettrico.
Tutti i ricorrenti sono stati sin dall'inizio inquadrati al VI° livello ed al VIJ livello CCNL logistica (taluni solo in corso di rapporto acquisiscono il livello V), e richiedono l'inquadramento al livello
V ab origine, considerate le mansioni da sempre espletate.
Analizzando preliminarmente la domanda relativa alle mansioni, dall'istruttoria testimoniale è emerso che tutti i ricorrenti hanno sempre operato usando il cd. paperino ed il carrello elettrico ovvero il mezzo che viene guidato dall'uomo a terra (v. deposizioni in atti).
Secondo il CCNL applicato al rapporto, appartengono al VIJ livello junior “i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al VI livello dopo 24 mesi;i non apprendisti saranno invece inquadrati al VI livello dopo 30 mesi”.
Appartengono, invece, al V livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono
normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano
“attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” (v. ccnl in atti).
Appartengono infine al VI livello quei “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” (v. ccnl in atti).
Tenuto conto delle mansioni emerse dall'istruttoria, deve ritenersi che i ricorrenti avessero diritto all'inquadramento al V livello sin dall'inizio del rapporto, avendo sempre svolto le medesime mansioni, implicanti l'uso di mezzi di sollevamento elettrici di non particolare complessità.
Quanto all'orario lavorativo, si osserva che:
a) l'istruttoria testimoniale ha confermato la coincidenza tra il dato delle timbratrici, quello dei fogli presenza e l'effettiva presenza sul posto di lavoro dei ricorrenti;
b) tale lasso temporale, in mancanza di specifiche allegazioni delle società convenute su porzioni di tempo non eterodirette dal datore di lavoro tra il momento dell'ingresso e l'inizio della effettiva prestazione, va considerato come orario lavorativo ex art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs. 66/2003;
c) l'orario lavorativo svolto dai ricorrenti risulta pertanto accertabile facendo uso delle timbrature in entrata e in uscita, prodotte dalle cooperative datrici di lavoro (e così è stato correttamente posto dal CTU alla base dei conteggi effettuati);
d) vanno aggiunti 15 minuti di pausa retribuita, tenuto conto della prova solo parziale dell'effettivo riconoscimento del periodo di
30 minuti garantito dall'art. 9 CCNL.
Quanto all'applicazione delle previsioni retributive dei CCNL applicabili al rapporto, si osserva che i CCNL di categoria, rinnovati l'1 agosto 2013 e il 3 dicembre 2017, sono efficaci nei confronti delle cooperative convenute dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'associazione datoriale di appartenenza
(rispettivamente maggio 2015 e maggio 2019, come correttamente posto dal CTU alla base dei conteggi effettuati).
Le delibere del 30 ottobre 2015, 28 giugno 2016 e 22 dicembre
2016 (v. docc. 9 e ss. , dichiarative dello “stato di crisi”, CP_1
non sono state impugnate nei termini ex artt. 2377 e 2379 e 2519
c.c. e risultano pertanto efficaci nei confronti dei ricorrenti.
Nel periodo 1 maggio 2017 (data di assunzione dei ricorrenti alle dipendenze di sino al 23 ottobre 2017 (data Controparte_5 della delibera dichiarativa dello “stato di crisi”), il ricorrente risulta associato in una diversa cooperativa e solo tale specifico rapporto associativo consente l'adozione di delibere incidenti sul trattamento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva;il precedente rapporto sociale, che dava causa a tale minore trattamento nel rapporto lavorativo, è ormai estinto e non più produttivo di effetti.
La delibera del 23 ottobre 2017 (cfr. doc. 8 , CP_2 dichiarativa dello “stato di crisi”, non è stata impugnata nei termini ex artt. 2377 e 2379 e 2519 c.c. e risultano pertanto efficace nei confronti dei ricorrenti.
In relazione alle successive delibere del 27 luglio 2018, 28 maggio
2019 e 5 luglio 2019 (cfr. docc. 10 e ss. , è ben vero che CP_2
l'assemblea, ai sensi nell'art. 6 c. 1 l. 142/2001 e nell'art. 9 del regolamento interno, può deliberare, in situazioni di crisi aziendale,
“forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico”, tuttavia la cooperativa è onerata – per determinare tale eccezione alla generale l'inderogabilità del trattamento economico, della
dimostrazione dell'effettività ello stato di crisi, della temporaneità dello stesso e del nesso tra crisi e misura adottata per fronteggiarla: nel caso in esame, le delibere richiamate risultano del tutto generiche e apodittiche nell'indicare lo stato di crisi (e non è allegato in giudizio alcun dato economico, finanziario, patrimoniale e contabile a sostegno) e la funzionalità delle misure a darvi soluzione (tanto è vero che lo stato di crisi risulta una condizione permanente della società);ne consegue che, in mancanza degli stringenti presupposti, la deroga ai minimi contrattuali risulta contraria a norme imperative e le delibera nulle per illiceità dell'oggetto (il periodo temporale dei tre anni dal deposito del ricorso, posto a base del quesito, va in questa sede confermato, tenuto dell'antieconomicità in questa sede di un supplemento peritale per i mesi di maggio e giugno 2018, peraltro sul punto non specificamente richiesto dal . CP_2
Nessuna somma va portata a detrazione in base alla eccepita responsabilità dei soci, tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni sull'an delle perdite e sul quantum della ripartizione.
Il CTU, in accordo con i CTP, ha correttamente calcolato le somme dovute a titolo di istituti differiti (ferie, ROL ed ex festività, XIII e
XIV mensilità, TFR) facendo applicazione dell'art. 61 parte speciale, sez. I, CCNL applicato (con l'elencazione delle previste componenti della “retribuzione globale mensile”, aventi tutte carattere fisso e retributivo);in tale operazione ha già verificato, sempre in accordo con i CTP, anche quanto dovuto a titolo di EDR
(applicabile ex art. 60 CCNL, non derogato da alcuna norma della parte speciale), e di scatti di anzianità;
Quanto all'una tantum, la somma di € 300,00, corrisposta a titolo di “azione sociale rest.”, può essere portata in detrazione dall'importo spettante, come calcolato dal CTU, tenuto conto della coincidenza degli importi e della mancanza di specifica allegazione
sia del titolo di credito della somma percepita, che del titolo del pagamento da parte del datore di lavoro.
Quanto all'indennità di trasferta e di disponibilità, è pacifico che i ricorrenti non hanno mai effettuato trasferte;le società convenute, oltretutto, non hanno allegato né provato alcunché di specifico sulla concreta prestazione, idoneo a dar conto di una distinzione tra lavoro effettivo e semplice presenza in cantiere, non
(potenzialmente) eterodiretta;anzi, l'istruttoria testimoniale ha fornito elementi per sostenere, in positivo, la continuità della prestazione lavorativa dei ricorrenti nel periodo di permanenza in cantiere, con la conseguenza che le somme corrisposte a titolo di trasferta o disponibilità (prive della loro causa tipica e che le convenute danno esplicitamente atto di avere corrisposto per compensare l'orario lavorativo eccedente l'ordinario) vanno detratte dal credito per il lavoro effettivamente svolto.
Tutto ciò in applicazione di quanto statuito dalla Cassazione, secondo cui: “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali” (v., ex multis, Cass. 13164/2018), pertanto, dall'importo complessivo spettante vanno detratte le somme corrisposte a titolo di indennità, nella misura dell'effettivo versamento ai lavoratori.
Quanto all'integrazione dell'indennità malattia , si osserva CP_6
che:
a) secondo quanto previsto dal CCNL applicato, Parte speciale –
Sezione III Cooperazione, in relazione all'art. 63 (disciplinante, appunto, la malattia), “per quanto attiene il trattamento di
malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme del DPR
602/70 come modificato dal Dlgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza e assistenza”;
b) le disposizioni legislative sopra richiamate attengono alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dal datore di lavoro e non disciplinano affatto, in modo particolare rispetto alla parte generale del CCNL, la questione della misura del trattamento di malattia corrisposto al lavoratore;
c) va pertanto applicato il disposto dell'art. 63 co. 12 CCNL, con
l'integrazione prevista.
Quanto alla responsabilità della committente è Controparte_3
pacifico ed incontestato che il contratto di appalto di servizi con
è cessato il 30 aprile 2017, anche per effetto Controparte_1 dell'affitto di ramo di azienda da quest'ultima in favore CP_2
dal 1 maggio 2017 e comunicazione del subentro di
[...] quest'ultima nel contratto stesso (cfr. docc. 1-2 ;un CP_3
nuovo contratto di appalto tra e avente Controparte_3 CP_2
ad oggetto gli stessi servizi già appaltati alla cedente, è stato stipulato il 2 maggio 2017 (cfr. doc. 3 . CP_3
Deve, quindi, reputarsi maturata la decadenza dei ricorrenti ex art.
29 co. 2 d.lgs. 276/2003, atteso che gli stessi non hanno agito nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto con CP_1
Si rammenta, poi che sono comprese nell'alveo della solidarietà della committente anche le differenze a titolo di ROL, permessi, festività ed ex festività, EDR, una tantum, titoli che hanno tutti quali, pacificamente, natura (anche) retributiva (rientrando, pertanto, nel generale alveo dei “trattamenti retributivi” previsti dalla disciplina di legge);non ha invece natura retributiva
l'integrazione dell'indennità , tenuto conto che l'evento CP_6
“malattia” determina una vera e propria sospensione del rapporto
lavorativo e determina il venir meno del nesso di continuativa inerenza del rapporto lavorativo all'appalto;
Non opera, invece, il beneficio di preventiva escussione: periodi introdotti nell'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/2003 dall'art. 4 c. 31 l.
92/2012, sono stati “soppressi” dal d.l. 25/2017, convertito senza modificazioni con l. 49/2017 e l'originaria previsione, regolando
l'esperibilità dell'azione esecutiva, ha natura processuale e soggiace pertanto al principio tempus regit actum.
È altresì infondata, l'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246/2022, ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le considerazioni espresse dalla Cassazione a fondamento del riferito principio sono del tutto applicabili al rapporto di lavoro del socio di cooperativa, cui è applicabile l'art. 18 l. 300/1970
(modificato dalla l. 92/2012) nei casi di licenziamento senza esclusione da socio oppure la tutela generale per i licenziamenti illegittimi ex l. 604/1966 negli altri casi.
Ora, per determinare le somme spettanti ai lavoratori, alla luce di tutto quanto sopra rimesso, è necessario partire dai dati, indicati dal
CTU, del totale lordo spettante e del totale lordo percepito;dalla differenza lorda vanno portati in detrazione l'indennità di trasferta,
l'ammontare del TFR da cedolino paga e il contributo TRF dello
0,50%. Va ulteriormente precisato che l'imponibile fiscale sarà
calcolato sulle differenze lorde complessive, detratta la quota a carico del dipendente a titolo di contributo previdenziale.
Conclusivamente, tenuto conto dei conteggi effettuati dal CTU, le differenze retributive vanno accertate nella misura seguente:
1) Bakoyoko Inza: € 20.210,19 a carico di CP_1
, in solido ex art. 2112 c.c. con
[...] CP_2
(differenza lorda dovuta di € 32.234,23 - € 9.750,82 di indennità di trasferta - € 2.083,35 di TFR – 189,87 di contributo
TFR dello 0,50%) ed € 8.330,65 a carico di Controparte_5
in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con Controparte_3
(differenza lorda dovuta di € 13.107,09 - € 1.328,26 a titolo di trasferta - € 3.259,30 a titolo di TFR - € 189,08 di contributo
TFR dello 0,50%);
2) € 19.219,00 a carico di Parte_5 Parte_6
, in solido ex art. 2112 c.c. con
[...] Controparte_5
(differenza lorda dovuta di € 30.797,95 - € 9.524,67 di indennità di trasferta - € 1.877,70 di TFR – 176,58 di contributo
TFR dello 0,50%) ed € 18.356,52 a carico di Controparte_5
in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con Controparte_3
(differenza lorda dovuta di € 23.920,82 - € 1.998,32 a titolo di trasferta - € 3.361,16 a titolo di TFR - € 194,82 di contributo
TFR dello 0,50%);
3) € 9.213,17 a carico di Parte_3 CP_1
, in solido ex art. 2112 c.c. con
[...] CP_2
(differenza lorda dovuta di € 14.741,95 - € 4.495,71 di indennità di trasferta - € 946,34 di TFR – 86,73 di contributo
TFR dello 0,50%) ed € 19.386,40 a carico di Controparte_5
in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con Controparte_3
(differenza lorda dovuta di € 24.564,53 - € 2.810,78 a titolo di trasferta - € 2.168,30 a titolo di TFR - € 199,05 di contributo
TFR dello 0,50%);
4) non vi sono differenze retributive Parte_4 per il periodo in € 24.023,26 a carico di CP_1 CP_5
in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con
[...] Controparte_3
(differenza lorda dovuta di € 33.146,30 - € 6.424,22 a titolo di trasferta - € 2.438,86 a titolo di TFR - € 259,96 di contributo
TFR dello 0,50%);
Quanto alla posizione del lavoratore , la Persona_1
stessa è stata già definita per intervenuta conciliazione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Spese di CTU liquidate con separato decreto e poste a carico solidale di e CP_1 CP_2
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