Trib. Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 8549

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 8549
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 8549
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30681 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA MI AL (C.F. [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Simone (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Marino Turchi n. 34;
opponente
CONTRO
FINO 2 SECURITISATION S.r.l. (C.F. 09966400963), con sede legale in Milano al Viale Brenta n.
18/B, nella qualità di cessionaria della UNICREDIT S.p.A., e per essa la sua mandataria, in virtù di procura per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti, giusto atto del 20.07.2017 Rep. 60850 e Racc.
11358 per notar Anita Varsallona, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 21/07.2017, n. 40324,
Serie 1T) doValue S.p.A. (già doBank S.p.a.), (C.F. 00390840239 e P.IVA 02659940239), con sede legale in
Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dott. Giovanni
Castellaneta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, con riferimento alla sola procura rilasciata in calce all'atto di costituzione al legale esterno, dal Dott. Mirko Chiaramonte che interviene nella qualità di Quadro Direttivo di doValue S.p.A. munito di poteri di firma giusta procura ai rogiti notaio Carlo Pennazzi Catalani – distretto notarile di Roma, del 19.10.2022, registrato a Velletri il
19.10.2022, n. 2766, Serie 1/T, repertorio n. 77770, raccolta n. 29100, rappresentata e difesa, in forza di procura ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Antonio Actis (C.F. CTSNT68S27B963J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Viale A. Gramsci n. 17/b. opposta CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, appare opportuno operare una ricostruzione storica della vicenda sulla quale si fonda l'odierna controversia, evidenziando che con atto di precetto notificato in data 30.11.2020 la
Fino 2 Securitisation S.r.l., in qualità di cessionaria della creditrice originaria UniCredit S.p.A., intimava a
MI AL il pagamento della somma complessiva di euro 46.586,18 in forza della sentenza n.
7015/17, emessa dal Tribunale di Napoli il 16.06.2017.
Disatteso l'atto di precetto, successivamente in data 13.01.2021, la società opposta eseguiva il pignoramento immobiliare (RGE 87/2021), riunito poi alla procedura esecutiva n. RGE 551/2021, avente ad oggetto gli immobili, siti nel Comune di Ercolano e identificati al NCEU al foglio 8, p.lla 754 sub 8, cat.
A/2 cl.5 vani 2,5 R.C. 180,76 e al foglio 7, p.lla 2518, frutt. Cl 43 are 74 ca RD 2,90 R.A. 2,70.
In data 27.12.2022, il MI proponeva ai sensi degli artt. 615 e 617, II comma, c.p.c. opposizione alla esecuzione immobiliare in parola (RGE 87/2021). Parte opponente deduceva la improcedibilità dell'azione esecutiva per avere la società creditrice provveduto alla trascrizione del pignoramento dopo il deposito dell'istanza di vendita, argomentando che il perfezionamento del pignoramento si determina solo con la trascrizione dello stesso e che l'istanza di vendita è da compiersi necessariamente in momento successivo.
Eccependo, altresì, il tardivo deposito della nota di trascrizione e la nullità della procedura esecutiva per
l'errata individuazione del compendio pignorato, instava, preliminarmente, per la sospensione dell'esecuzione forzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c. e per la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo, con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La fase cautelare veniva definita con ordinanza del 27.09.2022, con cui il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e assegnava termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito
a cognizione piena.
Pertanto parte attrice ha introdotto il presente giudizio di merito e, reiterando i medesimi motivi di opposizione avanzati in sede cautelare, ha chiesto testualmente: “1) Accogliere l'opposizione proposta e, per
l'effetto, 2) nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo RGE 87/2021(a cui è stato riunito quello recante RGE 551/2021) per inefficacia dei pignoramenti per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c. e, per l'effetto, pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva;
3) in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per le motivazioni esposte al capo III) che precede con conseguente declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre IVA e CNAP come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario
.”
Con atto depositato in data 13.02.2023 si è ritualmente costituita la Fino 2 Securitisation S.r.l. eccependo
l'infondatezza degli assunti attorei, essendo stata la procedura esecutiva correttamente instaurata e proseguita senza che si sia incorsi in alcun vizio, né formale né sostanziale, e senza che alcuna prova parte opponente abbia fornito in ordine alle contestazioni mosse. La società convenuta precisando di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della UniCredit S.p.A. nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, operazione in forza della quale è subentrata al predetto Istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti del debitore esecutato, ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito e istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.07.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
Orbene, prima di entrare nel merito dei motivi di opposizione proposti, occorre osservare come l'esecutato con un unico atto abbia formulato un'istanza con cui ha sollecitato di dichiarare estinto, ai sensi dell'art.
630 c.p.c.
, il processo esecutivo in considerazione del fatto che la creditrice abbia provveduto alla trascrizione del pignoramento successivamente al deposito dell'istanza di vendita e abbia omesso il deposito della nota di trascrizione entro il termine previsto, a pena d'inefficacia dell'azione esecutiva, di quindici giorni dalla data della restituzione dell'atto di pignoramento, notificato da parte dell'ufficiale giudiziario;
e un'istanza tesa a chiedere la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione per l'erronea identificazione dell'oggetto dell'atto di pignoramento, essendo stato sottoposto a vincolo di indisponibilità un bene non più in regime di comunione legale tra il MI e la sig.ra NN SA, ma in regime di comunione ordinaria, attesa l'intervenuta separazione e il successivo divorzio tra gli stessi.
Tanto premesso, privo di pregio si appalesa il primo motivo di censura, con cui il MI si duole che la trascrizione del pignoramento sia stata eseguita dalla Fino 2 Securitisation S.r.l. solo in data 07.04.2021, dunque dopo il deposito dell'istanza di vendita avvenuto il 25.02.2021 nel procedimento recante n. RGE
87/2021. (cfr. all. nn. 9 e 13 dell'atto di citazione in
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