Trib. Firenze, sentenza 22/07/2024, n. 787
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 1064/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, in data 20 luglio 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 1064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A S, L C e S S ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E Cont (d'ora in poi anche solo ), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su file separato e allegato alla medesima busta telematica, dall'avv. D C, nonché dagli avv.ti J M e N G ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli stessi, sito in Udine alla Via Vittorio
Veneto n. 28;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.5.2022 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare che tra le parti sussiste un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time II livello C.C.N.L. Multiservizi, previa declaratoria di nullità/illegittimità del contratto intermittente e del termine apposto al contratto e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate;
con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento verbale intimato in data 3.01.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta a reintegrare la ricorrente, oltre alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. - II livello C.C.N.L. Multiservizi e orario full time o il diverso orario ritenuto di giustizia - corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015;
ovvero, in ipotesi, a riammettere in servizio la ricorrente e alla corresponsione in favore del ricorrente ad un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (o il diverso importo e parametro di calcolo) ex art. 32, comma 5 l. n. 183/2010;
- in ipotesi, ove il Giudice ritenesse insussistente il licenziamento verbale, accertare la mancanza di un valido atto interruttivo del rapporto di lavoro, e, per l'effetto, dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è tutt'ora in essere un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time II livello C.C.N.L. o con il diverso orario di giustizia, e, per l'effetto, condannare la Parte_2
pagina 1 di 9
convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente e al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione del 3.01.2022 fino alla riammissione in servizio (o il diverso importo ritenuto di giustizia e/o con le diverse date ritenute di giustizia) commisurate all'inquadramento al II livello C.C.N.L. Multiservizi e all'orario full time (o al diverso orario e/o livello ritenuti di giustizia);
- in ulteriore subordine, ove il Giudice ritenesse legittimo il termine apposto, accertare, dichiarare in ogni caso la illegittimità/nullità del contratto intermittente, e previa declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità del recesso in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo, condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto commisurate al II livello C.C.N.L. Multiservizi e all'orario full time (o al diverso orario ritenuto di giustizia), o per il diverso periodo e/o risarcimento;
- in ipotesi, ove il contratto intermittente venga dichiarato legittimo, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del T.F.R. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur in quanto la convenuta ha omesso la consegna del relativo cedolino paga;
- con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via principale e nel merito, rigettarsi le domande svolte dalla ricorrente nei confronti di Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, ove si applichi il regime recato dall'art. 18 della l. 300/1970 nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento, detrarsi dall'indennità c.d. risarcitoria l'aliunde perceptum vel percipiendum, contenendo, quindi, l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla legge;
in ogni caso, spese di lite integralmente rifuse.
3. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, la lavoratrice ha dedotto quanto segue:
- la Regione Toscana ha appaltato i servizi di portineria, reception e di guardiania, da svolgere presso varie strutture pubbliche (ad esempio, Ospedale Santa Verdiana di Castelfiorentino, Casa della Salute a Certaldo, ASL di Santa Croce sull'Arno etc.), alla convenuta che per l'espletamento di detti servizi si è avvalsa dell'attività lavorativa della ricorrente;
- è stata assunta dalla convenuta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal Pt_1 29.06.2020 al 30.10.2020, poi prorogato fino al 31.03.2022, e con inquadramento iniziale al I livello del C.C.N.L. Multiservizi, per lo svolgimento della mansione di “addetto alla portineria e addetto alla rilevazione della temperatura corporea degli utenti”;
ad aprile 2021 la ricorrente è stata inquadrata al II livello del medesimo C.C.N.L. (docc. 1, 2, 3 fasc. ric.);
- il contratto de quo, in violazione delle disposizioni in materia, è privo dell'indicazione delle “forme e modalità con le quali il datore di lavoro è legittimato a chiedere l'esecuzione della prestazione” e delle
“eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista” (doc. 1 fasc. ric.);
- ha sottoscritto il contratto di assunzione presso gli uffici della convenuta siti in Firenze alla Pt_1 presenza della responsabile (doc. 4 fasc. ric.);
Tes_1
- il rapporto di lavoro è cessato anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto intermittente e cioè in data 3.01.2022, allorquando una responsabile della “ Controparte_1
”, , avvicinandosi il superamento del limite delle 400 giornate lavorate dalla
[...] CP_3 ricorrente nell'arco di tre anni solari (limite stabilito dall'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 81/15 e il cui mancato rispetto determina la nullità del contratto intermittente), ha chiamato la ricorrente al telefono e le ha detto: “fai tutto il giorno oggi e da domani stai a casa”, non consentendole più di prestare attività lavorativa;
- la ricorrente ha impugnato l'allontanamento verbale di cui sopra, la legittimità del contratto intermittente e la illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di assunzione (doc. 5 fasc. ric.), senza ricevere alcun riscontro;
- durante tutto il corso del rapporto di lavoro, infatti, non ha mai lavorato a chiamata ma ha Pt_1 sempre prestato attività lavorativa nel rispetto dei turni di lavoro settimanali predisposti dalla convenuta e comunicati oralmente da (la ricorrente non ricorda il cognome) e in Tes_1 CP_3 quanto referenti della ricorrente e cioè: dal lunedì' al venerdì' dalle ore 7,00 alle ore 13,00 o dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e due sabati al mese dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
pagina 2 di 9
- quando ha prestato attività lavorativa presso l'ASL di Santa Croce ha lavorato dal lunedì' al venerdì' dalle ore 7,00 alle ore 13,00 o dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- ogni 15 giorni la ricorrente doveva compilare dei modelli prestampati oppure dei brogliacci, indicando, per ogni giorno lavorato, la sede presso cui aveva prestato attività lavorativa e l'orario di entrata e di uscita (doc. 6 fasc. ric.) e successivamente la ricorrente inviava i moduli compilati all'indirizzo e-mail (doc. 7 fasc. ric.);
Email_1
- durante il corso del rapporto di lavoro ha prestato attività lavorativa presso La Casa della Salute Pt_1 a Certaldo dal 29.06.2020 ai primi di luglio 2020;
poi all'Ospedale di Castel Fiorentino dal luglio 2020 a settembre 2021;
all'ASL di Santa Croce da ottobre 2021 a gennaio 2022, salvo recarsi presso altre strutture pubbliche (ad esempio, presso la Casa della Salute a Cerreto Guidi, ASL di Fucecchio, Casa della Salute Gambassi) nel rispetto di quanto disposto dalle responsabili che potevano chiamarla anche il giorno prima per il giorno successivo per comunicargli una modifica di orario e/o luogo di lavoro;
- se era assente perché malata o aveva necessità di fruire di un permesso, doveva farne espressa richiesta alle responsabili e/o CP_3 Tes_1
- durante tutto il corso del rapporto di lavoro la ricorrente non ha mai fruito di ferie;
- ha sempre percepito quanto risultante dalle buste paga che scaricava dal sito della convenuta con l'utilizzo di credenziali personalizzate (doc. 2, doc. 8 fasc. ric.). 4. Viceversa, la società resistente ha dedotto che:
- veniva originariamente assunta alle dipendenze di in data 29.06.2020, con Parte_1 CP_4 contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per svolgere mansioni di personale di servizio, con inquadramento, dapprima al I Livello, e, successivamente, al II Livello del C.C.N.L. per
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, in data 20 luglio 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 1064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A S, L C e S S ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E Cont (d'ora in poi anche solo ), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su file separato e allegato alla medesima busta telematica, dall'avv. D C, nonché dagli avv.ti J M e N G ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli stessi, sito in Udine alla Via Vittorio
Veneto n. 28;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.5.2022 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare che tra le parti sussiste un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time II livello C.C.N.L. Multiservizi, previa declaratoria di nullità/illegittimità del contratto intermittente e del termine apposto al contratto e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate;
con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento verbale intimato in data 3.01.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta a reintegrare la ricorrente, oltre alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. - II livello C.C.N.L. Multiservizi e orario full time o il diverso orario ritenuto di giustizia - corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015;
ovvero, in ipotesi, a riammettere in servizio la ricorrente e alla corresponsione in favore del ricorrente ad un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (o il diverso importo e parametro di calcolo) ex art. 32, comma 5 l. n. 183/2010;
- in ipotesi, ove il Giudice ritenesse insussistente il licenziamento verbale, accertare la mancanza di un valido atto interruttivo del rapporto di lavoro, e, per l'effetto, dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è tutt'ora in essere un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time II livello C.C.N.L. o con il diverso orario di giustizia, e, per l'effetto, condannare la Parte_2
pagina 1 di 9
convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente e al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione del 3.01.2022 fino alla riammissione in servizio (o il diverso importo ritenuto di giustizia e/o con le diverse date ritenute di giustizia) commisurate all'inquadramento al II livello C.C.N.L. Multiservizi e all'orario full time (o al diverso orario e/o livello ritenuti di giustizia);
- in ulteriore subordine, ove il Giudice ritenesse legittimo il termine apposto, accertare, dichiarare in ogni caso la illegittimità/nullità del contratto intermittente, e previa declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità del recesso in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo, condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto commisurate al II livello C.C.N.L. Multiservizi e all'orario full time (o al diverso orario ritenuto di giustizia), o per il diverso periodo e/o risarcimento;
- in ipotesi, ove il contratto intermittente venga dichiarato legittimo, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del T.F.R. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur in quanto la convenuta ha omesso la consegna del relativo cedolino paga;
- con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via principale e nel merito, rigettarsi le domande svolte dalla ricorrente nei confronti di Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, ove si applichi il regime recato dall'art. 18 della l. 300/1970 nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento, detrarsi dall'indennità c.d. risarcitoria l'aliunde perceptum vel percipiendum, contenendo, quindi, l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla legge;
in ogni caso, spese di lite integralmente rifuse.
3. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, la lavoratrice ha dedotto quanto segue:
- la Regione Toscana ha appaltato i servizi di portineria, reception e di guardiania, da svolgere presso varie strutture pubbliche (ad esempio, Ospedale Santa Verdiana di Castelfiorentino, Casa della Salute a Certaldo, ASL di Santa Croce sull'Arno etc.), alla convenuta che per l'espletamento di detti servizi si è avvalsa dell'attività lavorativa della ricorrente;
- è stata assunta dalla convenuta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal Pt_1 29.06.2020 al 30.10.2020, poi prorogato fino al 31.03.2022, e con inquadramento iniziale al I livello del C.C.N.L. Multiservizi, per lo svolgimento della mansione di “addetto alla portineria e addetto alla rilevazione della temperatura corporea degli utenti”;
ad aprile 2021 la ricorrente è stata inquadrata al II livello del medesimo C.C.N.L. (docc. 1, 2, 3 fasc. ric.);
- il contratto de quo, in violazione delle disposizioni in materia, è privo dell'indicazione delle “forme e modalità con le quali il datore di lavoro è legittimato a chiedere l'esecuzione della prestazione” e delle
“eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista” (doc. 1 fasc. ric.);
- ha sottoscritto il contratto di assunzione presso gli uffici della convenuta siti in Firenze alla Pt_1 presenza della responsabile (doc. 4 fasc. ric.);
Tes_1
- il rapporto di lavoro è cessato anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto intermittente e cioè in data 3.01.2022, allorquando una responsabile della “ Controparte_1
”, , avvicinandosi il superamento del limite delle 400 giornate lavorate dalla
[...] CP_3 ricorrente nell'arco di tre anni solari (limite stabilito dall'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 81/15 e il cui mancato rispetto determina la nullità del contratto intermittente), ha chiamato la ricorrente al telefono e le ha detto: “fai tutto il giorno oggi e da domani stai a casa”, non consentendole più di prestare attività lavorativa;
- la ricorrente ha impugnato l'allontanamento verbale di cui sopra, la legittimità del contratto intermittente e la illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di assunzione (doc. 5 fasc. ric.), senza ricevere alcun riscontro;
- durante tutto il corso del rapporto di lavoro, infatti, non ha mai lavorato a chiamata ma ha Pt_1 sempre prestato attività lavorativa nel rispetto dei turni di lavoro settimanali predisposti dalla convenuta e comunicati oralmente da (la ricorrente non ricorda il cognome) e in Tes_1 CP_3 quanto referenti della ricorrente e cioè: dal lunedì' al venerdì' dalle ore 7,00 alle ore 13,00 o dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e due sabati al mese dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
pagina 2 di 9
- quando ha prestato attività lavorativa presso l'ASL di Santa Croce ha lavorato dal lunedì' al venerdì' dalle ore 7,00 alle ore 13,00 o dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- ogni 15 giorni la ricorrente doveva compilare dei modelli prestampati oppure dei brogliacci, indicando, per ogni giorno lavorato, la sede presso cui aveva prestato attività lavorativa e l'orario di entrata e di uscita (doc. 6 fasc. ric.) e successivamente la ricorrente inviava i moduli compilati all'indirizzo e-mail (doc. 7 fasc. ric.);
Email_1
- durante il corso del rapporto di lavoro ha prestato attività lavorativa presso La Casa della Salute Pt_1 a Certaldo dal 29.06.2020 ai primi di luglio 2020;
poi all'Ospedale di Castel Fiorentino dal luglio 2020 a settembre 2021;
all'ASL di Santa Croce da ottobre 2021 a gennaio 2022, salvo recarsi presso altre strutture pubbliche (ad esempio, presso la Casa della Salute a Cerreto Guidi, ASL di Fucecchio, Casa della Salute Gambassi) nel rispetto di quanto disposto dalle responsabili che potevano chiamarla anche il giorno prima per il giorno successivo per comunicargli una modifica di orario e/o luogo di lavoro;
- se era assente perché malata o aveva necessità di fruire di un permesso, doveva farne espressa richiesta alle responsabili e/o CP_3 Tes_1
- durante tutto il corso del rapporto di lavoro la ricorrente non ha mai fruito di ferie;
- ha sempre percepito quanto risultante dalle buste paga che scaricava dal sito della convenuta con l'utilizzo di credenziali personalizzate (doc. 2, doc. 8 fasc. ric.). 4. Viceversa, la società resistente ha dedotto che:
- veniva originariamente assunta alle dipendenze di in data 29.06.2020, con Parte_1 CP_4 contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per svolgere mansioni di personale di servizio, con inquadramento, dapprima al I Livello, e, successivamente, al II Livello del C.C.N.L. per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi