Trib. Firenze, sentenza 15/11/2024, n. 1184
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Testo completo
N. R.G. 1435/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A M B D ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1435/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT GIANLUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOIRIVANT GIANLUCA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 aprile 2024 e notificato il giorno 7 maggio 2024, citava in giudizio il , allegando di aver prestato Parte_1 Controparte_2
servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo CP_1
determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
La causa è stata decisa a seguito di udienza ex art 420 cpc svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato CP_1
e non costituitosi.
Quanto al merito si osserva che la Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di
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euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto
d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti