Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2024, n. 1166
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
-dott. Eugenio Maria Turco - PRESIDENTE
-dott.ssa Francesca Capuzzi – GIUDICE
-dott. Paolo Bonofiglio - GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1063/2024, avente per oggetto: affido e mantenimento minori;
promossa da:
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta
( ) come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE contro
- ( , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Emanuele Salerno
( ) come da Email_2 procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
posta in decisione sulle conclusioni congiunte, come da verbale di udienza del 28/11/2024.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis e segg. cpc., Pt_1
ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli
[...]
nato il [...], e , nata il Persona_1 Per_2
16/10/2015, con collocazione prevalente presso la madre e permanenza presso di sé (in ipotesi del mancato rientro dei minori a Roma, in tesi concordato) come specificato nel ricorso stesso;
ha inoltre chiesto di stabilire il contributo di mantenimento a suo carico in euro 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Negando l'accordo sul trasferimento, ha CP_1 chiesto a sua volta l'affidamento condiviso e la collocazione dei minori presso di sé, domandando di regolare la visita paterna come da memoria di costituzione;
ha inoltre chiesto il contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre alla restituzione dell'assegno unico, indebitamente goduto da controparte negli anni 2020 e 2021.
Nella pendenza dei termini di rito, successivamente alla comunicazione al PM, è stata in via urgente autorizzata l'iscrizione scolastica della minore
in accoglimento della richiesta della Persona_3 convenuta.
Dopo il deposito delle memorie integrative, sono state sentite le parti ed è stata formulata la proposta conciliativa, successivamente modificata ed assentita dalle parti stesse, nei termini di seguito riportati: “a) trasferimento della madre con i minori
a Roma o zone limitrofe, entro l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026;
b) contributo fisso di euro
2
700,00 mensili per l'affitto di un'abitazione a Roma
o zone limitrofe (quale contributo la cui destinazione non è vincolante);
c) contributo per il mantenimento ordinario di euro 150,00 per figlio e così per euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, d)
Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
-dott. Eugenio Maria Turco - PRESIDENTE
-dott.ssa Francesca Capuzzi – GIUDICE
-dott. Paolo Bonofiglio - GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1063/2024, avente per oggetto: affido e mantenimento minori;
promossa da:
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta
( ) come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE contro
- ( , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Emanuele Salerno
( ) come da Email_2 procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
posta in decisione sulle conclusioni congiunte, come da verbale di udienza del 28/11/2024.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis e segg. cpc., Pt_1
ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli
[...]
nato il [...], e , nata il Persona_1 Per_2
16/10/2015, con collocazione prevalente presso la madre e permanenza presso di sé (in ipotesi del mancato rientro dei minori a Roma, in tesi concordato) come specificato nel ricorso stesso;
ha inoltre chiesto di stabilire il contributo di mantenimento a suo carico in euro 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Negando l'accordo sul trasferimento, ha CP_1 chiesto a sua volta l'affidamento condiviso e la collocazione dei minori presso di sé, domandando di regolare la visita paterna come da memoria di costituzione;
ha inoltre chiesto il contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre alla restituzione dell'assegno unico, indebitamente goduto da controparte negli anni 2020 e 2021.
Nella pendenza dei termini di rito, successivamente alla comunicazione al PM, è stata in via urgente autorizzata l'iscrizione scolastica della minore
in accoglimento della richiesta della Persona_3 convenuta.
Dopo il deposito delle memorie integrative, sono state sentite le parti ed è stata formulata la proposta conciliativa, successivamente modificata ed assentita dalle parti stesse, nei termini di seguito riportati: “a) trasferimento della madre con i minori
a Roma o zone limitrofe, entro l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026;
b) contributo fisso di euro
2
700,00 mensili per l'affitto di un'abitazione a Roma
o zone limitrofe (quale contributo la cui destinazione non è vincolante);
c) contributo per il mantenimento ordinario di euro 150,00 per figlio e così per euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, d)
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