Trib. Palermo, sentenza 07/03/2024, n. 1409
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 10793 dell'anno 2023 vertente tra
LL IA RI, nata a Milano in data [...], in [...] e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore CA AN, nato a
Palermo in data 01/04/2018 (Avv. Impiduglia Giuseppe);
–ricorrente–
CONTRO
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;
-resistente contumace-
Conclusioni: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
12/02/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., depositato in data 30/08/2023, la ricorrente LL IA RI, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CA AN, nato a Palermo in [...]
01/04/2018, ha chiesto a questo Giudice di accertare nei confronti del Comune di
Palermo, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 67/2006, come modificato dall'art. 28. D.lgs. n.
150/2011, il comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti del figlio, attraverso la mancata attuazione in favore dello stesso minore disabile dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato ex art. 14 L. n. 328/2000, approvato in
data 11/07/2023 (cfr. all. n. 1 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rappresentato che il figlio è disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 (cfr. all. n. 2 al ricorso introduttivo), in quanto affetto da disturbo dello spettro autistico di grado elevato, e che il Piano Personalizzato, redatto ai sensi della
Legge n. 328/2000, pur approvato, non era stato attuato.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il suddetto Piano ha quale obiettivo
“migliorare le qualità prestazionali adattative, con acquisizione di minimi patterns comunicativi e relazionali e/o motori e sviluppo e consolidamento autonomia personali e sociali”, prevedendo, a tal fine, l'assegnazione di un “educatore domiciliare, sia per attività interne che esterne, quattro ore a settimana”.
La ricorrente ha rilevato l'inottemperanza del Comune resistente, qualificando tale condotta discriminatoria e, per l'effetto, ha chiesto di ordinare già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, la cessazione della medesima condotta, mediante assegnazione al minore dei servizi assistenziali di cui al
Piano Educativo approvato, oltre al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno nel ritardo ex art. 614 bis c.p.c..
Con provvedimento dell'1/09/2023, il Giudice ha accolto l'istanza, ordinando al
Comune di Palermo l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere, mediante l'attivazione dei servizi assistenziali di cui al Piano Educativo approvato in data 11/07/2023.
Il decreto è stato ritualmente notificato al Comune di Palermo.
Con provvedimento del 16 novembre 2024, il suddetto decreto emesso inaudita altera parte è stato confermato.
Il Comune, regolamente citato, ha omesso di costituirsi nell'ambito del presente procedimento.
All'udienza cartolare del 12/02/2024 parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante la notifica del provvedimento, il Comune non ha dato attuazione al piano personalizzato in favore del minore.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che la
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 10793 dell'anno 2023 vertente tra
LL IA RI, nata a Milano in data [...], in [...] e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore CA AN, nato a
Palermo in data 01/04/2018 (Avv. Impiduglia Giuseppe);
–ricorrente–
CONTRO
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;
-resistente contumace-
Conclusioni: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
12/02/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., depositato in data 30/08/2023, la ricorrente LL IA RI, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CA AN, nato a Palermo in [...]
01/04/2018, ha chiesto a questo Giudice di accertare nei confronti del Comune di
Palermo, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 67/2006, come modificato dall'art. 28. D.lgs. n.
150/2011, il comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti del figlio, attraverso la mancata attuazione in favore dello stesso minore disabile dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato ex art. 14 L. n. 328/2000, approvato in
data 11/07/2023 (cfr. all. n. 1 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rappresentato che il figlio è disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 (cfr. all. n. 2 al ricorso introduttivo), in quanto affetto da disturbo dello spettro autistico di grado elevato, e che il Piano Personalizzato, redatto ai sensi della
Legge n. 328/2000, pur approvato, non era stato attuato.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il suddetto Piano ha quale obiettivo
“migliorare le qualità prestazionali adattative, con acquisizione di minimi patterns comunicativi e relazionali e/o motori e sviluppo e consolidamento autonomia personali e sociali”, prevedendo, a tal fine, l'assegnazione di un “educatore domiciliare, sia per attività interne che esterne, quattro ore a settimana”.
La ricorrente ha rilevato l'inottemperanza del Comune resistente, qualificando tale condotta discriminatoria e, per l'effetto, ha chiesto di ordinare già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, la cessazione della medesima condotta, mediante assegnazione al minore dei servizi assistenziali di cui al
Piano Educativo approvato, oltre al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno nel ritardo ex art. 614 bis c.p.c..
Con provvedimento dell'1/09/2023, il Giudice ha accolto l'istanza, ordinando al
Comune di Palermo l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere, mediante l'attivazione dei servizi assistenziali di cui al Piano Educativo approvato in data 11/07/2023.
Il decreto è stato ritualmente notificato al Comune di Palermo.
Con provvedimento del 16 novembre 2024, il suddetto decreto emesso inaudita altera parte è stato confermato.
Il Comune, regolamente citato, ha omesso di costituirsi nell'ambito del presente procedimento.
All'udienza cartolare del 12/02/2024 parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante la notifica del provvedimento, il Comune non ha dato attuazione al piano personalizzato in favore del minore.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi