Trib. Larino, sentenza 22/04/2024, n. 202

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Larino, sentenza 22/04/2024, n. 202
Giurisdizione : Trib. Larino
Numero : 202
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 104/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 104 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
FF CC (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to
CC FF, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via XXIV
Maggio n. 50, giusta mandato in atti;

- APPELLANTE -
e
COMUNE DI PETACCIATO-COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (C.F.
82000290708);

- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 26.4.2022, AF CC proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Larino, avverso il verbale n. H000451 n.r.g. 969/2, redatto in data 8.11.2021
e notificatogli in data 1.4.2022, con cui il Comando di Polizia Municipale del Comune di
Petacciato gli contestava la violazione dell'art. 41 cod. strada, in correlazione all'art. 146 co. 3
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cod. strada, in quanto in data 3 ottobre 2021, alle ore 14.05, superava la linea di arresto sulla direttrice semaforizzata, proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa.
A fondamento dell'opposizione, il CC eccepiva, preliminarmente, la tardività della notifica del verbale, poiché intervenuta ben oltre il novantesimo giorno dall'avvenuta presunta violazione;
si doleva, altresì, della mancata contestazione immediata della trasgressione, oltre a vizi afferenti alla notifica del verbale, consegnato in copia non autenticata.

2. Si costituiva il Comune di Petacciato, il quale evidenziava, in ordine alla contestata tardività della notifica, che il primo tentativo di notifica del verbale, effettuato tramite servizio postale, veniva eseguito entro il termine di 90 giorni dalla commissione dell'infrazione;
osservava che, tuttavia, il plico tornava al mittente, in data 3.12.2021, in quanto risultava sconosciuto il destinatario e che successivamente, in data 18.3.2022, l'ufficio, con nota n. 2800, richiedeva all'ufficio messi notificatori di Campobasso di procedere alla notifica, anche ai sensi degli artt.
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o 140 c.p.c., di talché la notifica si perfezionava ex art. 140 c.p.c. in data 29.3.2022. Nel resto, contestava le avverse eccezioni, rimarcandone l'infondatezza.

3. Con sentenza n. 151/2022 emessa in data 20.12.2022, il Giudice di Pace di Larino respingeva l'opposizione, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale pronuncia il CC ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi: A) erronea valutazione in ordine alla ritenuta tempestività della notifica del verbale di contestazione;
B) erronea applicazione dell'art. 201 cod. strada;
C) motivazione carente e/o insufficiente.

5. Il Comune di Petacciato, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.

6. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione prodotta in atti.
*****
L'appello è fondato.

7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla ritenuta tempestività della notifica, capo nel quale si afferma che “Dalla documentazione prodotta dall'opposta amministrazione emerge infatti che, per la violazione
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