Trib. Trani, sentenza 15/05/2024, n. 861

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 15/05/2024, n. 861
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 861
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 5095/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5095/2020 promossa da:
TATO' PARIDE S.p.a., (C.F. e P. I.V.A. 00855760724) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Liantonio giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso telematicamente ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- ATTRICE
Contro
A.G. S.R.L., (C.F. e P.IVA 07406060728) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Filippo Castellaneta, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- CONVENUTA -
Oggetto: azione di risoluzione per inadempimento e domanda di risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
- Attrice (come da udienza di precisazione delle conclusioni del 14.3.2024):
“In via preliminare, 1) rigettare l'eccezione di incompetenza per materia e territorio del
Tribunale di Trani in favore della sezione specializzata in materia di imprese di Bari e dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Trani;
1.1) dichiarare inammissibile

l'avversa domanda riconvenzionale risarcitoria per carenza della domanda di accertamento della condotta inadempiente e/o illegittima;
Nel merito: 2) accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti in atti, la risoluzione del contratto di cooperazione commerciale del
22.4.2020, comunicata a mezzo pec del 28.7.2020;
2.1) per l'effetto, condannare la A.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a TA DE S.p.a. l'importo di

Euro 250.000,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa dovuta a titolo di risarcimento del danno per cessazione anticipata del contratto, oltre interessi legali dal 28.7.2020;
3) rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale proposta dalla A.G. s.r.l., in quanto infondata;
4) condannare la A.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.”.

- Convenuta:
“1. in rito ed in via preliminare: Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del
Tribunale di Trani in favore del Tribunale Ordinario di Bari – sezione specializzata in materia di imprese.

2. In via principale e nel merito Per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova.

3. In via riconvenzionale accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla AG S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, in conseguenza della vicenda in atti, condannare Tato' DE SP in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. EO TA, al pagamento in favore di AG SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro

200.000,00(euroduecentomila//00) o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;

4. Il tutto comunque con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la TA DE SP ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la A.G. S.r.l. per ivi sentir accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cooperazione commerciale intercorso tra le parti in data 22.4.2020, in forza dell'inadempimento della convenuta e dell'operatività della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, con conseguente condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno, pari all'ammontare della clausola penale pattuita, oltre al danno da mancato guadagno per la durata contrattuale prevista, per la complessiva somma di euro 250.000,00-
Ha dotto, in sintesi, l'attrice, a sostegno della propria domanda: i) di aver stipulato con la convenuta in data 22.4.2020, in qualità di “Master Franchisee” di Coop Alleanza 3.0, un contratto di cooperazione commerciale della durata minima di tre anni;
ii) che nel predetto contratto era prevista una prima fase, sino al 31.12.2020, nella quale tra le parti sarebbe intercorso un mero rapporto di somministrazione merci, con impegno della A.G. ad acquistare almeno il 50% delle merci mensili vendute dall'affiliante;
ed una seconda fase, dal 1.1.2021 con gli effetti tipici dell'affiliazione commerciale e l'obbligo di acquistare almeno il 70% delle merci dall'affiliante;
iii) che la A.G., tuttavia, si era resa inadempiente agli obblighi contrattuali, non procedendo nei primi due mesi ad acquistare merce dall'affiliante, nonostante la diffida ad adempiere inviatagli dall'attrice in data 11-6-
2020;
iv) che, pertanto, con missiva del 28.7.2020 l'attrice aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 26 del contratto;
v) che, quindi, in virtù dell'inadempimento e dell'operatività del meccanismo risolutorio, spetterebbe in favore dell'attrice il risarcimento del danno patito, pari alla “penale” determinata ai sensi dell'art. 23 del contratto, nella misura del 3% degli incassi realizzati negli ultimi dodici mesi precedenti alla cessazione del contratto – per la somma di euro 82.429,81 – oltre al maggior danno, rinvenibile nel mancato guadagno correlabile al contratto, quantificabile nel triplo della predetta penale.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1.1) accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti in atti, la risoluzione del contratto di cooperazione commerciale del 22.4.2020, comunicata a mezzo pec del 28.7.2020;
1.2) per l'effetto, condannare la A.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a TA DE S.p.a. l'importo di Euro 250.000,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa dovuta a titolo di risarcimento del danno per cessazione anticipata del contratto, oltre interessi legali dal 28.7.2020. 2) condannare la A.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge
”.
Con comparsa del 26.1.2021 si è costituita in giudizio la A.G. S.rl., eccependo preliminarmente
l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale Ordinario di Bari – sezione specializzata in materia di imprese e invocando, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, deducendo, in sintesi: i) che nel contratto non era stato previsto un termine essenziale entro il quale
l'affiliata, quanto meno nella vigenza della prima fase, avrebbe dovuto acquistare il 50 % delle merci dall'Affiliante, dovendosi verificare tale adempimento alla scadenza del 31.12.2020;
ii) che nella medesima fase il rapporto riguardava unicamente la somministrazione di merci e non trovavano applicazione le clausole relative all'affiliazione commerciale, ivi incluso l'obbligo di fedeltà;
iii) che,
pertanto, sarebbero insussistenti i presupposti di operatività della clausola risolutiva espressa, non essendosi verificato alcun inadempimento della convenuta;
iv) l'eccessività e il difetto di prova dei danni subiti, con conseguente contestazione del quantum debeatur.
Ha altresì formulato domanda riconvenzionale risarcitoria in relazione ai danni subiti per effetto della mancata esecuzione del contratto di cooperazione, in ragione dell'illegittima risoluzione contrattuale richiesta dalla Tato' DE spa, quantificato secondo i medesimi parametri contrattuali richiamati dalla controparte nella somma di e. 250.000,00.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:


1. in rito ed in via preliminare: Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di

Trani in favore del Tribunale Ordinario di Bari – sezione specializzata in materia di imprese.

2. In via principale e nel merito Per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova.

3. In via riconvenzionale accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi da A.G. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Carlone

GI, in conseguenza della vicenda in atti, condannare Tato' DE SP in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. EO TA, al pagamento in favore di A.G. S.R.L.. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Carlone GI, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 250.000,00
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