Trib. Velletri, sentenza 12/11/2024, n. 2335
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Testo completo
N. R.G. 6951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. M V presidente dott. P P giudice dott. C B giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6951/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LONDEI SANDRA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LIBANORI CP_1 C.F._2
CLAUDIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da accordo raggiunto e di seguito trascritto: “Art. 1) Gli immobili in comproprietà tra e CP_1 Parte_1
verranno divisi nel seguente modo: A) la casa di Albano Laziale, Via Pratolungo 5X piano T int. 4 identificato al catasto urbano al foglio 8 particella 1267 sub 7 categoria A/2 classe 3 sarà attribuita in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirle il suo 50% di diritto CP_1 Parte_1
di proprietà B) il box sito in Albano Laziale (RM) Via Pratolungo 5X piano S identificato al catasto urbano al foglio 8 particella 1267 sub 36 categoria C/6 sarà attribuito in proprietà al 100% a CP_1
e si impegna a trasferirle il suo 50% di diritto di proprietà;
C) la casa di
[...] Parte_1
Albano Laziale, Via Pratolungo 7 sarà attribuita in proprietà al 100% a e Parte_1 CP_1
si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto di proprietà;
D) il box sito in Albano laziale via
[...]
Pratolungo, 7 identificato al foglio 8 particella 1346 sub 65 categoria C/6 classe 5 sarà attribuito in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto Parte_1 CP_1
di proprietà. E) la casa di Albano Laziale, Vicolo Olivella 19 sarà attribuita in proprietà al 100% a
e si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto di proprietà. Art. 2) Parte_1 CP_1
Le parti concordano che il trasferimento/permuta delle quote di proprietà come da progetto di divisione indicato al punto 1, non produrrà alcun conguaglio in sede di rogito notarile a favore dell'una e/o dell'altra avendo le parti stabilito, anche in ragione di reciproci crediti e debiti, di attribuire alle quote oggetto di scambio/trasferimento il medesimo valore;
Art. 3) Le parti si impegnano a stipulare l'atto di divisione per il trasferimento/permuta delle loro quote entro e non oltre 30 giorni dal verbale di conciliazione che verrà sottoscritto innanzi al Giudice assegnatario del procedimento di divorzio (rgn 6951/2024) la cui udienza si terrà il giorno 16.10.2024;
tale termine
è da considerarsi essenziale e le parti si impegnano a collaborare nella produzione di documenti e quant'altro necessario alla stipula. Il Notaio rogante sarà scelto di comune accordo tra le parti, in base a quello economicamente più vantaggioso. Art. 4) Le parti si impegnano a dividere al 50% le spese notarili relative all'atto di divisione. Art. 5) Ciascuna parte si farà carico di ogni altra spesa fosse necessaria per procedere alla redazione dell'atto pubblico ciascuna con riferimento e limitatamente ai beni immobili oggetto di assegnazione/attribuzione (a titolo meramente esemplificativo spese certificazione energetica, catastali oltre che d'altro ciascuno). Art. 6) Resta pacifico tra le parti che il posto auto dell'immobile sito in Albano Laziale Vicolo Olivella è di proprietà esclusiva di . Art. 7) Con riferimento al mutuo acceso sull'immobile in Parte_1
Albano Laziale di Via Pratolungo 7 presso l'istituto B.N.L. - (numero finanziamento