Trib. Siena, sentenza 11/11/2024, n. 777

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 11/11/2024, n. 777
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 777
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. 1047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1047/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Paola Foti e dall'Avv. Erica Aprile, presso il cui studio in Firenze, Piazza Cesare Beccaria n. 7, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Irene
Margherita Gonnelli e dall'Avv. Silvia Pellegrini, presso il cui studio in Siena, Via
Giuseppe Garibaldi n. 29, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
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genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024, per l'Avv. Paola Foti conclude come da memoria ex art. 473- Parte_1 bis.17 c.p.c.: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia: - Modificare quanto stabilito dal Tribunale di Siena con decreto del
04.12.2014 e, pertanto, prevedere che il padre trascorra con il figlio minorenne
i giorni di intrattenimento che erano stati attribuiti alla madre, signora Per_1
- Modificare quanto stabilito dalla Corte di Appello di Controparte_1
Firenze con decreto in sede di reclamo del 17.07.2019 circa l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra un contributo mensile di Pt_1 CP_1 mantenimento per i figli pari alla complessiva somma di € 600,00 e, per l'effetto: 1)
REVOCARE il mantenimento stabilito in favore dei figli e stante Per_1 Per_2
la permanenza prevalente di quest'ultimi non più presso la madre bensì presso il padre. 2) REVOCARE il mantenimento stabilito in favore del figlio stante la Per_3
permanenza quasi stabile presso la città di Pisa e la cessata convivenza con la madre
e, per l'effetto, disporre la corresponsione diretta del contributo di € 200,00 al figlio. -
Disporre che la signora corrisponda al signor un contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli ed in misura proporzionale al proprio Per_2 Per_1 reddito.”;
per l'Avv. Irene Margherita Gonnelli, anche in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. Silvia Pellegrini, conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “- IN TESI: -- DICHIARARE immediatamente l'improcedibilità del ricorso e
l'estinzione del presente giudizio;
- IN IPOTESI: -- DICHIARARE immediatamente, o in subordine con il provvedimento emesso a conclusione del presente procedimento,

l'inammissibilità della domanda del ricorrente relativa alla modifica delle frequentazioni con i genitori dei maggiorenni e Parte_2 Parte_3
e l'inammissibilità della domanda del ricorrente relativa alla revoca del versamento alla sig.ra del contributo al mantenimento a favore del Controparte_1
maggiorenne ed alla disposizione di versamento diretto del Parte_2
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contributo paterno al figlio maggiorenne con conseguente Parte_2
esclusione delle stesse, da considerarsi tamquam non essent, e delle relative argomentazioni e mezzi istruttori, contenuti nel ricorso e nell'istanza di anticipazione avversari, dal thema probandum e dal thema decidendum;
-- RIGETTARE integralmente le domande di parte ricorrente. Con vittoria di spese e compensi. Con condanna del sig. ai sensi dell'art. 96 commi 1 e/o 3 c.p.c., al Parte_1

versamento di una somma equitativamente determinata a favore della sig.ra
[...]
”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 28.5.2024, Parte_1
esponeva che la Corte di Appello di Firenze con decreto in data 17.07.2019, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Siena del 5.2.2018, aveva stabilito a suo carico
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minorenni (precedentemente fissato in € 450,00 mensili) nella maggior somma di 600,00 mensili (€ 200,00 a figlio), che egli aveva richiesto il ripristino delle condizioni precedenti ma il Tribunale di
Siena, con ulteriore decreto dell'1.12.2020, aveva rigettato la sua richiesta;
sosteneva che si erano verificati fatti nuovi perché 1) il figlio , di venti anni, Per_3
frequentava l'Università degli Studi di Pisa ed aveva stipulato un contratto di locazione di un appartamento a Pisa e faceva sporadico rientro presso la madre mentre
2) i figli ed , rispettivamente di anni diciotto e di anni sedici, Per_2 Per_1
avevano espresso la propria volontà di risiedere con il padre, scambiando i giorni del decreto con quelli assegnati alla madre, e vivevano ormai prevalentemente presso il padre, ed inoltre 3) la aveva trovato lavoro a tempo indeterminato presso il CP_1
Comune di Poggibonsi;
concludeva chiedendo la modifica dei giorni di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, la revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli e con l'attribuzione di tale assegno a carico Per_1 Per_2
della e la corresponsione diretta del mantenimento al figlio , con CP_2 Per_3
vittoria di spese.
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Con successiva istanza depositata il 5.7.2024, lo chiedeva l'anticipazione Pt_1 dell'udienza in quanto la lo aveva denunciato per violazione del decreto CP_1
del giudice civile citato supra.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione
d'udienza e di quello di anticipazione di tale udienza, la resistente CP_1
si costituiva in giudizio;
eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della
[...]
domanda e l'estinzione del giudizio per la tardiva notifica del ricorso in violazione del termine di cui all'art. 473-bis.14 comma 5° c.p.c. e l'inammissibilità della domanda con riferimento alla frequentazione tra il padre ed i figli maggiorenni e Per_3
e con riferimento al versamento diretto del mantenimento al figlio Per_2
;
nel merito, dopo avere ricostruito i rapporti tra le parti ed i numerosi Per_3
provvedimenti giudiziari intervenuti tra le parti, contestava che la permanenza dei figli presso ciascun genitore fosse mutata ed evidenziava l'irrilevanza della propria situazione reddituale;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione art. 473-bis.19
c.p.c.
del 15.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Pt_1
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