Trib. Messina, sentenza 11/03/2024, n. 469
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa R B, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6408/2022
TRA
, c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, presso lo studio dell'avv. G P, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti.
OPPONENTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
C S, giusta procura in atti
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Augello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti.
(già , c.f. , in persona del legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'Avv.
A S, che la rappresentata e difende, giusta procura allegata in atti.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022, , in persona Parte_1
del rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
633/2022, emesso da Codesto Tribunale in data 4 ottobre 2022, notificatole il 21 ottobre 2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
3.542,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 225,00 oltre accessori come per legge.
Esponeva di avere condotto in affitto dalla società Commerciale n. 42 punti CP_2
vendita, dei quali n. 38 in proprietà e n. 4 in subaffitto, tutti ricompresi nella rete commerciale
giusta contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 11 maggio 2019, CP_2
avente durata biennale con scadenza al 18 giugno 2021.
Rilevava che in data 15 maggio 2019 la aveva depositato ricorso per ammissione CP_2
alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Messina, ottenendo dallo stesso
l'assegnazione del termine ex art. 161 L.F. per luglio 2019, successivamente prorogato sino a settembre 2019 per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, L.F. e che in data 20 settembre 2019 aveva depositato la proposta concordataria, chiedendo l'ammissione alla procedura con “continuità indiretta”
(atteso l'affitto della maggior parte della rete a ) e cessione dei rami di azienda e Parte_1
degli altri beni di proprietà.
Osservava che l'ammissione alla procedura concordataria (concordato preventivo n. 2/2019), era avvenuta con Decreto del Tribunale del 12 giugno 2020 e l'adunanza dei creditori era stata fissata per la data del 20 novembre 2020, che i Commissari Giudiziali nominati, con relazione del 6 ottobre 2020 avevano rilevato alcune criticità del piano concordatario, in riferimento alla stima degli immobili, alla concreta recuperabilità dei crediti commerciali, alla redditività dei punti vendita e alla convenienza della prosecuzione dell'attività aziendale, a cui era seguito il differimento, disposto con decreto del 10 novembre 2020, dell'adunanza dei creditori al 23 marzo 2021.
Rilevava che il Tribunale altresì, con il medesimo decreto, aveva assegnato un secondo termine alla per integrare la documentazione e rendere gli opportuni chiarimenti richiesti dagli CP_2
organi della procedura, eventualmente modificando il contenuto del piano concordatario e che, infine, con Decreto dell' 11 febbraio 2021 il Tribunale aveva accolto l'istanza avanzata dalla
ai sensi dell'art. 9, comma II, D.L. 23/2020 e le aveva assegnato un nuovo termine sino CP_2
al 10 maggio 2021 per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta concordataria.
Esponeva che essa società, stante la scadenza del contratto di affitto di azienda scaturita dalla disdetta di , aveva manifestato la propria disponibilità a prorogare il contratto di affitto di CP_2
azienda sino al 30 settembre 2021 al fine di consentire l'avvio e svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto ed, altresì, salvaguardare la continuità aziendale, che la procedura competitiva de qua, aveva visto come partecipanti essa società e la ed era terminata con l'aggiudicazione del fitto di azienda alla CP_5 Controparte_6
disposta con provvedimento del Tribunale del 15 settembre 2021 e che tuttavia, per
[...]
protratti dissidi tra la e la , il nuovo contratto era stato stipulato tra le società CP_2 CP_3
soltanto il 2 novembre 2021 e la concedente si era resa disponibile alla ripresa in CP_2
consegna dei punti vendita soltanto in concomitanza alla disponibilità della nuova affittuaria
, che era avvenuta nei mesi di novembre e dicembre 2021. CP_3
Eccepiva che il D.I. opposto non potesse essere emesso nei propri confronti, stante la cessazione definitiva del rapporto di affitto di azienda alla data del 30 settembre 2021 e la tempestività con cui essa stessa aveva proceduto alla retrocessione immediata dei rami d'azienda, ragione per cui obbligata al pagamento dei debiti prededucibili maturati in corso di procedura non poteva che essere la CP_2
Deduceva che, ove il Tribunale adito avesse ritenuto di confermare il D.I. opposto, essa stessa avrebbe avuto diritto di essere tenuta indenne e manlevata, nel caso di soccombenza, dalla
o dalla nuova affittuaria uniche responsabili dei ritardi CP_2 Controparte_4 nella retrocessione dell'azienda dopo il mese di settembre 2021.
Instava, preliminarmente, per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi Commerciale ed CP_2 Controparte_7
Nel merito chiedeva, che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo n. 633/2022 (RG n. 4008/2022) emesso dal Tribunale di Messina in data 4 ottobre 2022 e notificato in data 21 ottobre 2022 e che venisse accertato e dichiarato di non essere tenuta al pagamento della complessiva somma di € 3.542,01 oltre interessi e spese di procedura, essendo il contratto di affitto scaduto in data
30 settembre 2021 con conseguente retrocessione di ogni rapporto in capo alla Commerciale
CP_2
Chiedeva, altresì, che venisse accertato e dichiarato in capo a e/o Controparte_2
l'obbligo al pagamento delle somme ingiunte nel Decreto Ingiuntivo e, Controparte_6
in subordine, in ogni caso che venissero condannate la Commerciale e/o la CP_2 [...]
a manlevare e/o tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, di ogni Controparte_6
natura, conseguenti alla presente controversia e al decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione. Instava per le spese di lite.
costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 14 giugno 2023, Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in relazione al pagamento di ore lavorative non retribuite, come risultanti dalle buste paga, maturate nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la nei mesi di settembre e dicembre 2021. Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, disponendo la provvisoria esecuzione dello stesso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La Commerciale si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15 giugno CP_2
2023.
Deduceva la non rispondenza al vero della presunta proroga dell'affitto fino al 30 settembre
2021 ed affermava che invece il Tribunale aveva richiesto a e di concordare CP_2 Parte_1
la proroga per consentire lo svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto e salvaguardare la continuità aziendale e per non arrecare pregiudizio soprattutto ai lavoratori con conseguente nuova scadenza dipendente dalla stipula del nuovo contratto di affitto a seguito della gara competitiva.
Rilevava che i ritardi nella stipula del nuovo contratto di affitto con la e nella riconsegna CP_3
dei punti vendita erano dipesi, oltre che dai tempi