Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18618
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Testo completo
N.R.G. 1146/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 13.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. , nata in [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Riccardo Corbetta e dell'avv.to Sara Dotti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Guidonia Montecelio (RM), Via Monte Venere n. 16;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
[...] adiva l'intestato Tribunale al fine di richiedere: lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé, la conferma della sentenza di separazione personale in punto di mantenimento per i figli.
Premetteva che: in data 14.07.11 in Steinkjer-Norvegia contraeva matrimonio civile, non trascritto in Italia, con modificando il proprio cognome da a Controparte_1 Per_1 Parte_1 dalla citata unione nascevano i figli (09.08.2010) e (19.09.2011);
con sentenza n. CP_1 Per_2
153/2018 pubblicata il 14.03.2018 - N.R.G. 2164/2016-, passata in giudicato il 16.10.2018, il
1
Tribunale di Imperia, pronunciava la separazione dei coniugi disponendo l'affido congiunto dei figli minori e con collocazione presso l'abitazione della madre e con diritto di visita del CP_1 Per_2 padre e ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei medesimi - mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 4.500,00, rivalutabile, oltre l'80% delle spese straordinarie – oltre all'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie – mediante versamento alla stessa di un assegno mensile di € 4.000,00.
rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2024 compariva solo parte ricorrente;
il G.D. dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo- sentenza n. 153/2018 pubblicata il
14.03.2018 - N.R.G. 2164/2016- passata in giudicato il 16.10.2018, del Tribunale di Imperia, con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra le parti, e che le stesse non si sono più riconciliate.
Pertanto, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, il Collegio non ha potuto che ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e, conseguentemente, dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, deve quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Milano in data
18.02.2008, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Sull'affidamento e sul mantenimento dei figli
In merito questo Collegio rileva quanto segue.
Con riferimento alla giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale (nella cui nozione sono ricompresi i diritti e doveri di cui è investito il genitore nei confronti dei figli minori
e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), la disciplina è dettata dall'art. 7 Reg. UE Bruxelles II-ter che attribuisce la competenza giurisdizionale all'autorità dello
Stato membro nel cui territorio "il minore risiede abitualmente" alla data di proposizione della domanda.
Sulla base dei sopra esposti principi, quindi, va declinata la giurisdizione italiana in favore di quella francese. Sul punto è opportuno anzitutto rilevare che la disciplina applicabile si ricava dalla lettura degli artt. 7, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento Bruxelles II ter.
In via preliminare, occorre constatare che il regolamento de quo non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale» del minore.
In assenza, in detto regolamento, di una definizione della nozione di «residenza abituale» del minore o di un rinvio al diritto degli Stati membri al riguardo, la Corte ha più volte dichiarato che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che dev'essere interpretata alla luce del contesto
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