Trib. Grosseto, ordinanza 10/02/2025

TRIB Grosseto
Ordinanza
10 febbraio 2025
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TRIB Grosseto
Ordinanza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, ordinanza 10/02/2025
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero :
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 2024/1342
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Giulio Bovicelli,
a scioglimento della riserva seguita alla celebrazione in via cartolare dell'udienza del
6.11. 2024 a definizione del procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1342/2024 promosso da:
TOSCO IMMOBILIARE S.A.S. DI EL ON & C. (C.F. 01076220530), rappresentato e difeso dall'Avv. SCOPETANI NICCOLO';
RICORRENTE/I contro
TRAMOTER S.R.L. (C.F. 00706390531), rappresentato e difeso dall'Avv.
PARENTINI ESMERALDA;

RESISTENTE/I
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la OS Immobiliare S.a.s. ha adito questo Tribunale per sentire:
In via principale, in tesi, ordinare con decreto emesso inaudita altera parte alla resistente di:
a) provvedere, a sua cura e spese, all'asporto dei macchinari di cui alla relazione del geol. Fabrizio Fanciulletti dall'area di Cava, entro e non oltre giorni 15 dalla data di comunicazione del provvedimento;

Pagina 1 b) autorizzare la ricorrente OS Immobiliare sas, in caso di mancata esecuzione, alla collocazione dei macchinari nell' area evidenziata nella citata relazione del geol.
Fabrizio Fanciulletti;

In ipotesi, sentite, le parti ed all'esito degli accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari, ordinare alla resistente di:
a) provvedere, a sua cura e spese, all'asporto dei macchinari di cui alla relazione del geol. Fabrizio Fanciulletti dall'area di Cava, entro e non oltre giorni 15 dalla data di comunicazione del provvedimento;

b) autorizzare la ricorrente OS Immobiliare sas, in caso di mancata esecuzione, alla collocazione dei macchinari nell' area evidenziata nella citata relazione del geol.
Fabrizio Fanciulletti;

Vinte le spese”.
A fondamento di dette pretese, la Società ricorrente esponeva essere proprietaria del sito estrattivo denominato “Cava di Poggio Pelato Settore Ovest”, nonché titolare dell'autorizzazione unica SUAP N. 359/2014 a seguito di subentro al Consorzio Cava
Poggio Pelato, giusta determina n. 1123 del 2 settembre 2021.
Precisava altresì che il volume complessivo estraibile autorizzato nel corso dell'attività estrattiva per il “settore OVEST” era stato determinato in 440.464 Mc, ovvero in 60.000
Mc/anno.
In considerazione dei volumi residui da scavare (circa 300.000 Mc) e della imminente scadenza dell'Autorizzazione Suap 359/2014 e Voltura 1123/2021, la ricorrente rappresentava di avere richiesto ed ottenuto con Determinazione Suap n. 906 del 8 agosto 2024 proroga per ulteriori 3 anni, ovvero fino al 08 maggio 2027; impegnandosi anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale a redigere un nuovo progetto di coltivazione secondo le direttive di cui alla L.R.T. 35/2015 ed al P.R.C.
Posto quanto sin qui detto, la OS Immobiliare lamentava l'omessa riconsegna del sito estrattivo e lo sgombero del cantiere da parte della Tramoter, aggiungendo che, avendo la Co.Edil. S.r.l. manifestato ad essa ricorrente il proprio interesse alla coltivazione diretta della cava, in data 22 agosto 2024 era stato tra tali società sottoscritto un
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contratto di affitto per concessione del diritto di godimento del citato terreno fini dello sfruttamento del giacimento di cava Poggio Pelato “settore OVEST”.
All'art. 5 del menzionato contratto, la conduttrice Co.Edil. s.r.l. prendeva atto che l'area estrattiva era allo stato occupata da mezzi, attrezzature e materiali di vario tipo ivi posti dalla società Tramoter s.r.l., precedente gestore della zona.
Dal che, proseguiva la ricorrente, “OS Immobiliare s.a.s. e Co.Edil. s.r.l. convenivano in sede contrattuale che la proprietaria (odierna ricorrente) avrebbe promosso ricorso d'urgenza per la liberazione dell'area, adempimento questo da eseguire entro il 31 ottobre 2024, termine questo che, sebbene non essenziale e prorogabile su accordo delle parti, giustifica la proposizione del presente ricorso
d'urgenza atteso che (lo si legge dal contratto di affitto) la mancata liberazione dell'area
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