Trib. Catania, sentenza 13/06/2024, n. 2885
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Testo completo
n. 4514/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Intagliata
Sebastiana, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4514/2014 R.G., promossa da:
,nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1
Luisa Trovato, come da procura in atti;
-Opponente in riconvenzionale-
CONTRO
'nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1
Lucchesi, per procura in calce alla comparsa di costituzione del 14.03.2019.
-Opposta in riconvenzionale-
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi a tutto quanto dedotto negli atti e verbali di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.n.69/2009)
Parte 1Con atto di citazione del 21.03.2014, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2014, emesso dal Tribunale di Catania, il 09.01.2014, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €. 11.670,00, per Controparte_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore del figlio, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria per €. 650,00, oltre IVA e CPA.
L'opponente deduceva che le spese straordinarie rimborsabili, sostenute da uno dei genitori per il figlio, devono essere concordate tra i genitori, oppure devono rivestire il carattere della imprevedibilità, necessità ed urgenza. Non avendo le spese sostenute dalla CP 1 dette caratteristiche, non possono essere rimborsabili. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese e compensi del giudizio.
Si costituiva ritualmente, in data 04.07.2014, mediante deposito di comparsa di risposta in riconvenzionale, la quale, in via riconvenzionale, rappresentava che, nelleControparte_1
more, aveva maturato un ulteriore credito nei confronti dell'opponente per complessivi euro
831,52,03, (50% delle spese straordinarie sostenute), per tasse universitarie, dispense scolastiche, scontrini parcheggio e attività sportiva, e, contestando quanto dedotto dall'opposto, chiedeva la conferma del D.I. opposto, l'accoglimento della domanda riconvenzionale e, conseguentemente, la condanna del Pt 1 al pagamento di ulteriori €. 831,52, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e la condanna alle spese di lite.
Con ordinanza del 3 febbraio 2015 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnava i termini di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c., e invitava le parti alla conciliazione.
Il giudice, stante che le parti non raggiungevano un accordo transattivo, con ordinanza del 10 dicembre 2016, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle stesse, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Delegato questo got alla definizione del giudizio, trattenuta la causa in decisione, alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusive, essendo deceduto il difensore di parte opponente, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., il procedimento, riassunto dal nuovo difensore costituito, veniva rimesso su ruolo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.04.2023, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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È infondata l'eccezione sollevata dall'opponente, in memoria conclusionale, sulla inammissibilità di sollevare domanda riconvenzionale dall'opposto. La Cassazione, con sentenza n. 32933 dl
27.11.2023, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, affermando un