Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2024, n. 249

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2024, n. 249
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 249
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

RG Trib. 924/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 21/03/2024, ha definito la controversia con la seguente

SENTENZA nella causa promossa da:
COMUNE DI CALTANISSETTA (CF. 80001130857), in persona del Sindaco Arch. Roberto Gambino, rappresentato e difeso dall'Avv. SOLLIMA RITA DANIELA ([...];
PEC avvocatura@pec.comune.caltanissetta.it fax
0934/74233), in forza del decreto sindacale n.50 del 28.7.2021 e della determina dirigenziale n. 1204 del 28.7.2021, domiciliato presso l'Avvocatura Comunale a
Caltanissetta, Corso Umberto I, Palazzo di Città, come da procura in atti;

- ricorrente -

CONTRO
PI IU nata a [...] il [...], residente a [...] (CF: [...]), elettivamente domiciliata in
Caltanissetta nella via Istria n°4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Colombo dal quale
è rappresentata e difesa (CF: [...], PEC avv.colombog@pec.it, fax
0934 592538), giusto mandato in calce al presente atto,
- resistente-
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato per via telematica il 30/07/2021, il COMUNE DI CALTANISSETTA ha agito in giudizio contro la sig.ra PI IU, esponendo:
- che la vicenda controversa prende le mosse dall'ordinanza cautelare del GIP presso il Tribunale di Caltanissetta adottata nell'ambito di un procedimento penale che ha coinvolto 45 dipendenti dell'ente imputatati per <molteplici episodi di assenteismo e truffa>>;

- che, per i fatti riportati nella suddetta ordinanza, la sig. PI è stata dapprima sospesa in via cautelare dal servizio per 15 giorni e, successivamente, è stata avviata nei suoi confronti (così come per gli altri lavoratori interessati) un'azione disciplinare con lettera di contestazione n. 41951 del 24/07/2014, azione sospesa fino alla conclusione del giudizio penale;

1
- che la lavoratrice è stata rinviata a giudizio per le ipotesi di reato previste dagli artt. <61 n.9, 81 cpv, 110 e 640, comma 1 e 2 n. 1 c.p.;
artt. 61 n.9, 81 cpv, 110 e art.55 quinques D.Lvo n. 165/2001
>>;

- che il Tribunale penale, con sentenza n. 268/2019, ha condannato parte convenuta alla <pena di 1 anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione ed euro 550 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e della provvisionale in favore della parte civile di € 3000, ritenendola colpevole delle seguenti condotte alla medesima ascritte: Capo 58) e e 59)
La signora PI ha attestato falsamente la presenza in servizio della collega
NO NT (poi deceduta) adoperando il tesserino personale- o un duplicato del medesimo- rilasciato alla NO, nelle seguenti giornate: dal 14 al
18 gennaio 2013;
dal 29 al 31 gennaio 2013;
il 01 febbraio 2013;
dal 4 al 7 febbraio 2013;
l'11 febbraio 2013, il 13 febbraio 2013, il 15 febbraio 2013;
il 26 e il 27 febbraio

2013;

Capo 62)
La signora PI ha attestato falsamente la presenza in servizio della collega
LA Francesca, adoperando il tesserino personale, o un duplicato del medesimo- rilasciato alla LA , il giorno 8 febbraio 2013>> [doc. 7 Comune e pag. 3 ricorso
Comune];

- che la pronuncia di prime cure è stata interamente confermata in secondo grado
[doc. 8 Comune];

- che, una volta divenute irrevocabili le statuizioni d'appello, è stato riaperto il procedimento disciplinare, il quale si è poi concluso con l'irrogazione del licenziamento senza preavviso in data 30/03/2021;

- che, nei confronti del licenziamento, la lavoratrice ha proposto un ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc lamentandone il carattere ingiusto e sproporzionato;

- che il giudizio cautelare è stato definito con pronuncia favorevole alla sig.ra PI, di cui è stata ordinata la reintegra nel posto di lavoro e l'Amministrazione è stata condannata al pagamento in suo favore <di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione>>;

- che l'odierno giudizio di merito è volto ad ottenere l'accertamento della legittimità dell'atto di recesso ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione disciplinare;

- che la gravità degli addebiti è di palese evidenza, come chiaramente spiegato nel provvedimento espulsivo secondo cui i fatti oggetto del procedimento penale <a) ritraggono condotte ripetute, censurabili a livello sia oggettivo che psicologico, in quanto eseguite con meccanismi contrari ai principi di lealtà/trasparenza di un lavoratore subordinato b) denotano un deficit di collaborazione, dei mezzi di riscontro della presenza e delle ricadute sul sinallagma lavorativo in ipotesi d'inadempienza, la cui violazione tanto più sensibilmente incrina le aspettative datoriali;
c) sottendono un sistema di metodiche infrazioni nell'arco di alcuni mesi vieppiù lesive della fiducia riposta dalla p.a. circa la correttezza dei dati sull'orario di lavoro, e pericolose per

l'integrità della sua immagine, sia verso l'utenza che verso altri lavoratori dipendenti>>
[pag. 4 ricorso Comune];

- che, rispetto al movente della sig. PI la quale avrebbe posto in essere le condotte addebitategli con l'intento di aiutare una collega gravemente malata, poi deceduta, va osservato come gli episodi sanzionati abbiano coinvolto anche altra
2
dipendente e, in ogni caso, le ragioni addotte, pur compassionevoli, non elidono le molteplici infrazioni commesse, con coscienza e volontà;

- che la decisione risolutoria ha fatto corretta applicazione dell'art. 55-quater lett.
a) D.Lgs. 165/2001
(c.d. TUPI) nel testo vigente all'epoca dei fatti;
invero, anche prima delle modifiche del 2017, la norma citata considerava falsa attestazione anche quella compiuta a vantaggio di terzi, come peraltro riconosciuto dalla Corte di Cassazione:
<Tale norma ha introdotto nell'art. 55 quater il comma 1 bis che dispone "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta". E' certo innegabile che l'intervento additivo, sicuramente non qualificabile come fonte di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva;
è nondimeno indiscutibile la potestà del legislatore di produrre norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico (Cass. SSUU n. 18353/2014). Indipendentemente dall'intervento riformatore, la ricostruzione innanzi effettuata era, comunque, evincibile dal tenore letterale della disposizione (cfr. pp. 27-29 di questa sentenza), dal quale non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la condotta tipizzata fosse individuabile nei soli casi di alterazione/manomissione del sistema di rilevazione delle presenze (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-12-2016, n. 24574) e ha poi puntualizzato :

La disposizione è stata evidentemente introdotta dal legislatore a fini chiarificatori, per meglio esplicitare un precetto già desumibile dalla disciplina previgente, sicchè deve escludersi che la stessa abbia portata innovativa (Cassazione civile sez. lav. -
11/09/2018, n. 22075)>>;

- che, sotto altro profilo, l'art. 3, c. 8 lett. c) n. 2 CCNL 11/04/2008 ha previsto il licenziamento senza preavviso nel caso di condanna passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio, per cui, ove non fosse applicabile l'art. 55-quater lett. a TUPI, la sanzione comminata troverebbe comunque copertura nel disposto contrattual-collettivo;

- che, in via subordinata, nel caso fosse riscontrata la violazione del principio di proporzionalità, l'organo
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