Trib. Siracusa, sentenza 14/05/2024, n. 422
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 239/2022 R.G. promossa da
IC DI, nata a [...] il [...], c.f.
[...];
LU AI AN, nata ad
AGRIGENTO il 30/01/1985, c.f. [...]; elettivamente domiciliate in VIALE SCALA GRECA n. 406, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIORGIA RINALDO (c.f. [...]), che le rappresenta e difende per procura in atti ricorrenti
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,
c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore;
elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede I.N.P.S. , rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. [...])
resistente
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FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
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termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con ricorso depositato in data 28.01.2022, le ricorrenti in epigrafe, assunte dall'ASP di Siracusa con contratti a tempo determinato e, successivamente stabilizzate, convenivano in giudizio l'INPS chiedendo la condanna dell'Istituto alla corresponsione del TFR maturato negli anni di contribuzione da dipendenti con contratti a tempo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo. Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria dell'8.11.2022, evidenziando che non era stato possibile per l'Ente procedere alla liquidazione del chiesto TFR in quanto l'Inps non disponeva di alcuna documentazione utile a determinare la base di calcolo della prestazione richiesta;
rilevando che di recente era, finalmente, giunta tale documentazione dall'amministrazione datrice di lavoro e che, quindi, era stato possibile quantificare gli importi maturati a titolo di TFR delle ricorrenti, precisando che << Si provvederà a questo punto al pagamento del dovuto >>.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 2120 cod. civ. (così come sostituito dall'art. 1 della legge 29.05.1982 n. 297) dispone che: "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5 ....".
L'art. 2, della legge 335/95 prevedeva che:
"1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
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2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti
a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3- ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1".
3 e 4 (......omissis)
5. "Per i lavori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3
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