Trib. Asti, sentenza 10/12/2024, n. 777

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 10/12/2024, n. 777
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 777
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 1513 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia P. E. Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1513/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da:
nata il [...] a [...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPELLO STEFANIA come da procura allegata;

-ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IULIO GIANLUCA come da procura allegata;

-resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disporre, in parziale modifica delle condizioni di gestione e mantenimento del minor di cui Persona_2 al decreto n. cron. 8817/2015 del 14/07/2015 (R.G. 654/2015) emesso dal Tribunale di Asti, quanto segue:
1 rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione PE prevalente presso la madre. Il minore trascorrerà con il padre, o in caso di impossibilità di questo,


con i nonni paterni:
• una giornata infrasettimanale e segnatamente il mercoledì, ogni settimana: nel periodo scolastico dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola a cura del padre o dei nonni paterni la mattina del giovedì e nei periodi di vacanza dal mercoledì mattina sino al giovedì mattina;

• un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita da scuola, con pernottamento nelle notti del venerdì, del sabato, sino alla domenica sera, indicativamente verso le ore 21.00. Le parti concordano che, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, e segnatamente nei mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre, rimarrà con il padre o i nonni paterni sino al mattino del PE lunedì';

• due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno, e comunque il prima possibile, con preferenza per i mesi di luglio ed agosto;

• una settimana durante l'anno, in aggiunta alla settimana estiva, in periodo da concordarsi sulla base delle esigenze della IG.r e della disponibilità del IG da determinarsi in ogni Per_1 CP_1 caso con congruo anticipo;

• restano invariate le modalità di visita relative a vacanze natalizie, pasquali, compleanno e festività.
In ogni caso, ferme restando le modalità sopra indicate, vista la prospettiva del IG. di CP_1 trascorrere lunghi periodi all'estero e/o comunque lontano da casa, lo stesso si impegna a prestare la massima collaborazione nella gestione e cura di suo figlio, garantendo la possibilità PE di trascorrere più tempo possibile insieme nei periodi in cui non sarà impegnato in trasferte di lavoro.

2. A titolo di concorso al mantenimento di il padre corrisponderà a mezzo bonifico PE bancario (IBAN: [...]), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile complessivo di Euro 350,00 (Euro
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