Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 58

TRIB Latina
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB Latina
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 58
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 58
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
CA ID nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Sabino Brizzi, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Ludovisi n. 35, giusta procura in atti;
opponente
E
POP NP 2018 SRL in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via V.
Alfieri n. 1, (C.F. e P. Iva 04952350264) nella qualità di cessionaria dei crediti di Banca
OPolare di Fondi Soc. Coop., e per essa, quale mandataria, ED IT EM
SP, con sede in San Donato Milanese, in Via dell'Unione Europea 6A-6B, C.f. e P. iva
06374460969, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gratteri, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via della Giuliana n. 73, giusta procura in atti;
opposto
NONCHE'
AL AN nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Quadrino, elettivamente domiciliato nel suo studio in Fondi, Via Mantova n. 8, giusta procura in atti;
opposto
E
AR RA, nato a [...] il [...], codice fiscale [...], con studio professionale in Latina, in Via Armellini n. 30;
opposto contumace IU IN;

AVV. FRANCESCO DI CIOLLO;

DE.AL SRL;

MUSIC &
LI SRL;

DE TO E NN IN;

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
creditori intervenuti opposti contumaci

OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni di parte opponente CA DO: - Dichiarare la nullità/l'annullamento/l'inefficacia del decreto di trasferimento del lotto 5 (adibita a discoteca e posta su tre livelli) nei confronti del signor GO CA e quindi revocarlo, per tutti i motivi sopra articolati e di tutti gli eventuali atti successivi e conseguenti, nonché ordinare l'annotamento di cancellazione della trascrizione del
Decreto di Trasferimento sul lotto 5;

- Dichiarare la nullità della procedura esecutiva, previa sempre revoca del Decreto di
Trasferimento del lotto 5 nonché ordinarne la cancellazione della trascrizione, adottando ogni consequenziale provvedimento, per i motivi sopra articolati;
- Chiudere la procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. di c.p.c. e revocare il decreto di trasferimento del lotto 5 nonché ordinarne la cancellazione della trascrizione.
Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, previa revoca sulle statuizioni sulle spese e competenze della fase cautelare.”.
Conclusioni del creditore procedente opposto OP NP SR e per essa, quale mandataria, ED IT EM SP: “Respingere le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA del presente giudizio..
Conclusioni dell'opposto GO CA: A) rigettarsi la domanda di revoca, nullità e/o annullamento e/o inefficacia del decreto di trasferimento del Lotto 5;
B) rigettarsi la domanda di nullità della procedura esecutiva;
C) rigettarsi la domanda di
estinzione della procedura ex art. 164 disp. att. c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CA DO ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617, 2° comma c.p.c. da esso proposta avverso il decreto di trasferimento del lotto 5 emesso in data 19.11.2021 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 652/2013.
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 02.03.2022, comunicata l'8.03.2022, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed è stato concesso il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione spiegata, CA DO ha dedotto l'illegittimità,
l'inefficacia, la nullità e/o annullabilità del decreto di trasferimento del lotto 5, emesso in data 19.11.2021, sul presupposto che i vizi procedurali dell'esperimento di vendita del
30.03.2021 (quali l'omesso rispetto delle pubblicità prescritte nell'ordinanza di vendita,
l'incompletezza del verbale di aggiudicazione e la mancanza dell'attestato di prestazione energetica), si sono riflessi sul decreto stesso il quale, dunque, non avrebbe dovuto essere emesso e va, pertanto, revocato.
Ha ritenuto, inoltre, sussistenti i presupposti per disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. tenuto conto che l'immobile indicato come lotto 5, stimato in euro 4.130.748,20, è stato aggiudicato, dopo plurimi esperimenti di vendita, al prezzo di euro 174.462,70, vale a dire a circa il 5% del suo valore, prezzo quest'ultimo notevolmente inferiore a quello giusto, con conseguente violazione dell'art. 586 c.p.c.
Ha dedotto, infine, l'illegittimità del
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