Trib. Lagonegro, sentenza 16/07/2024, n. 495
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Testo completo
R . G . n . 1 6 5 0 / 2 0 1 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1650 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
CH DI (C.F. [...]), nata a [...] il [...];
IA GI (C.F. [...]), nata a [...] il
18.04.1959, entrambe rappresentate e difese in virtù di mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. SE Sabella ed elettivamente domiciliate presso lo studio associato Cioffi in
Lagonegro (PZ), alla via Tribunale n. 5
ATTRICI
CONTRO
LO PE (C.F. [...]), nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Vincenzo Bonafine e SE Cosentino ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Viggianello (PZ) alla via Gallizzi n. 51
CONVENUTO
NONCHE'
RR PE (C.F. [...]), nato a [...] il
24.02.1971, rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Norina Scorza ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Praia a
Mare (CS) alla via C. Colombo n. 4 CONVENUTO
Oggetto: querela di falso, azione di simulazione, risoluzione e restituzione somme.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.04.2024. Il PM ha concluso il 9.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, HI EG e HI PP evocavano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, TI SE e AL SE ed esponevano: di aver acquistato con scrittura privata del 9.02.2001, in Latronico (PZ), da
TI SE, il “capannone industriale con annesso corpo uffici, ricadente in zona D2 del
P.F., ubicato in agro di Latronico (PZ) alla contrada Torre, individuato in catasto alla partita
7877, fog. 60, p.lla 339 sub 1, della superficie lorda mq 260”;
che il corrispettivo della vendita veniva concordato in 220.000.000 lire, da versarsi nei modi e termini di cui all'art. 3 della scrittura privata e, specificatamente, in più rate a decorrere dalla stipula della scrittura privata, avvenuta il 9.02.2001, sino al 31.12.2005;
che il pagamento veniva effettuato a mezzo di titoli cambiari e denaro contante come analiticamente indicato nel corpo dell'atto di citazione;
che con missiva a.r. del 26.10.2004, recapitata il 27.10.2004 a TI SE, rappresentavano che il capannone oggetto di vendita risultava ancora intestato alla GE.PI.
s.n.c. di UA SA e TI SE e, pertanto, chiedevano al TI il “documento comprovante la sua proprietà”;
che in data 15.04.2009 e 15.05.2009, consegnavano a TI
SE due assegni postali, rispettivamente di euro 850,00 e di euro 2.000,00, per consentirgli la sistemazione della proprietà dell'immobile e, conseguentemente, procedere alla stipula dell'atto pubblico di vendita in loro favore;
che di fatto TI SE effettuava il passaggio di proprietà;
che a seguito di visura ipocatastale apprendevano tuttavia che con atto per notar PP Di Novella dell'1.03.2010, n. 374 rep, n. 293 racc, l'immobile era stato venduto a AL SE per l'importo di euro 40.000,00;
che in data 28.10.2010 sporgevano denuncia innanzi alla Guardia di Finanza di Lauria con conseguente procedimento penale n. 910/2012 R.G. Trib e n. 1491/2010 R.G.N.R. Mod. 21, per i reati p. e p. dagli artt.
110, 483 e 640 c.p.;
che entrambe si costituivano parti civili;
che con sentenza n. 353/2017 gli imputati TI SE e AL SE venivano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste;
che veniva formulata proposta di impugnazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
che anche il procedimento di mediazione non sortiva effetti positivi. Indi, proponevano via principale, querela di falso in relazione a quanto dichiarato da TI SE e AL SE all'art. 3 dell'atto pubblico di compravendita per notar PP Di Novella del 1.03.2010, n. 374 rep, n. 293 racc., ossia: “ il tutto come è posseduto dalla parte alienante, che assume le garanzie di legge per i vizi e
l'evizione e garantisce di averne la piena e libera disponibilità e che quanto compravenduto è immune da ipoteche, vincoli, privilegi, oneri e trascrizioni pregiudizievoli”, poiché TI
SE, pur consapevole di non avere la disponibilità del bene, si dichiarava possessore e proprietario del bene, mentre AL SE era a conoscenza che il bene compravenduto non era nella disponibilità di TI SE, poiché concesso in comodato
d'uso gratuito dalle HI alla Ceramiche Alessandra s.r.l. con cui intratteneva dei rapporti commerciali.
Inoltre le attrice deducevano in via gradata che l'atto di compravendita dell'1.03.2010 era comunque improduttivo di effetti trattandosi di atto simulato tra il venditore TI SE, il quale era consapevole di vendere per la seconda volta, e AL SE, a sua volta, consapevole che l'immobile non era nella disponibilità del venditore ma di HI EG
e PP, ovvero dei loro coniugi Al Ponte SA e Ferrara Donato, titolari della
Ceramiche Alessandra s.r.l., con cui intratteneva rapporti commerciali;
che gli elementi rilevatori della simulazione erano sia il prezzo complessivo della vendita pari a euro
40.000,00, di cui tracciabili soltanto euro 10.000,00, sia le dichiarazioni rese nell'ambito del processo penale dal Capitano della Guardia di Finanza di Lauria.
In estremo subordine le attrici chiedevano la risoluzione per grave inadempimento contrattuale da parte di TI SE della scrittura privata di compravendita e la restituzione della somma ricevuta a titolo di corrispettivo della compravendita pari a
220.000.000 lire (euro 113.620,51), oltre all'ulteriore somma di euro 2.850,00 consegnati a
TI SE per permettergli di sistemare la proprietà del bene, ancora intestato alla
GE.PI. snc di UA SA e TI SE.
Tanto premesso le attrici rassegnavano le seguenti conclusioni: “Previo esperimento dell'interpello di cui all'art.222 c.p.c., pronunciare la falsità dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio Avv. PP Di Novella, in data 1.3.2010, rep. n. 374 – racc. n. 293, tra i convenuti TI SE e AL SE, dichiarandone per
l'effetto l'inefficacia e/o invalidità e/o inesistenza, nei confronti delle attrici HI EG
e HI PP;
2) Ordinare al convenuto TI SE e/o al convenuto
AL SE, anche per l'effetto della scrittura privata stipulata in data 9.2.2001,
d'intervenire in atto pubblico, innanzi ad un designando Notaio, per ivi trasferire in favore di
HI EG e HI PP, il fabbricato sito in Latronico, alla località Torre
e precisamente locale artigianale al piano terra, con contiguo ufficio, articolato su due piani
(piani terra e primo) per una superficie catastale complessiva di mq. 257 (duecentocinquantasette), con annesse due piccole corti, della superficie complessiva di circa mq. 63, di cui una antistante e l'altra retrostante il locale, il tutto riportato in catasto fabbricati di detto Comune al foglio 60, p.lla 399 sub 1, contrada Torre snc, piano T-1, categoria c/3, classe 3, mq. 257, R.C. Euro 305,28;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di diniego dei convenuti, riconoscere comunque la piena validità ed efficacia della scrittura privata stipulata in data 9.2.2001, emettendo per l'effetto, sentenza di trasferimento della richiamata proprietà, sempre in favore di HI EG e HI PP, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza, Ufficio del Territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua personale responsabilità;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della principale domanda di falso, accertata la qualità di “venditore simulato” di TI SE e di “acquirente simulato” di
AL SE, in relazione all'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio Avv.
PP Di Novella, in data 1.3.2010, rep. n. 374 – racc. n. 293, dichiarandone per
l'effetto l'inesistenza e giuridica inefficacia, con ogni conseguente statuizione di legge;
5)
Ordinare al convenuto TI SE e/o al convenuto AL SE, per effetto della dichiarazione d'inefficacia dell'atto simulato, d'intervenire in atto pubblico, innanzi ad un designando Notaio, per ivi trasferire in favore di HI EG e HI
PP, il fabbricato sito in Latronico alla località Torre e precisamente locale artigianale al piano terra, con contiguo ufficio, articolato su due piani (piani terra e primo) per una superficie catastale complessiva di mq. 257 (duecentocinquantasette), con annesse due piccole corti, della superficie complessiva di circa mq. 63, di cui una antistante e l'altre retrostante il locale, il tutto riportato in catasto fabbricati di detto Comune al foglio 60, p.lla
399 sub 1, contrada Torre snc, piano T-1, categoria c/3, classe 3, mq. 257, R.C. Euro 305,28;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di diniego dei convenuti, sempre per l'effetto della dichiarazione d'inefficacia dell'atto simulato, attesa la piena validità ed efficacia della scrittura privata stipulata in data 9.2.2001, emettere sentenza di trasferimento della richiamata proprietà, sempre in favore di HI EG e HI PP, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza, Ufficio del Territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua personale responsabilità;
7)
Solo in estremo subordine, accertato il grave inadempimento contrattuale di TI SE, dichiarare la risoluzione della scrittura privata di compravendita stipulata in data 9.2.2001;
8) Condannare TI SE, alla restituzione in favore di HI EG e HI
PP, della somma ricevuta a titolo di corrispettivo della compravendita (220.000,00 delle vecchie lire, quindi €. 113.620,51), oltre agli ulteriori €. 2.850,00, ricevuti per la sistemazione in suo capo della proprietà del cespite, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di ricezione delle somme e fino all'effettivo soddisfo;
9) Condannare TI SE e AL SE, ognuno per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1650 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
CH DI (C.F. [...]), nata a [...] il [...];
IA GI (C.F. [...]), nata a [...] il
18.04.1959, entrambe rappresentate e difese in virtù di mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. SE Sabella ed elettivamente domiciliate presso lo studio associato Cioffi in
Lagonegro (PZ), alla via Tribunale n. 5
ATTRICI
CONTRO
LO PE (C.F. [...]), nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Vincenzo Bonafine e SE Cosentino ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Viggianello (PZ) alla via Gallizzi n. 51
CONVENUTO
NONCHE'
RR PE (C.F. [...]), nato a [...] il
24.02.1971, rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Norina Scorza ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Praia a
Mare (CS) alla via C. Colombo n. 4 CONVENUTO
Oggetto: querela di falso, azione di simulazione, risoluzione e restituzione somme.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.04.2024. Il PM ha concluso il 9.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, HI EG e HI PP evocavano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, TI SE e AL SE ed esponevano: di aver acquistato con scrittura privata del 9.02.2001, in Latronico (PZ), da
TI SE, il “capannone industriale con annesso corpo uffici, ricadente in zona D2 del
P.F., ubicato in agro di Latronico (PZ) alla contrada Torre, individuato in catasto alla partita
7877, fog. 60, p.lla 339 sub 1, della superficie lorda mq 260”;
che il corrispettivo della vendita veniva concordato in 220.000.000 lire, da versarsi nei modi e termini di cui all'art. 3 della scrittura privata e, specificatamente, in più rate a decorrere dalla stipula della scrittura privata, avvenuta il 9.02.2001, sino al 31.12.2005;
che il pagamento veniva effettuato a mezzo di titoli cambiari e denaro contante come analiticamente indicato nel corpo dell'atto di citazione;
che con missiva a.r. del 26.10.2004, recapitata il 27.10.2004 a TI SE, rappresentavano che il capannone oggetto di vendita risultava ancora intestato alla GE.PI.
s.n.c. di UA SA e TI SE e, pertanto, chiedevano al TI il “documento comprovante la sua proprietà”;
che in data 15.04.2009 e 15.05.2009, consegnavano a TI
SE due assegni postali, rispettivamente di euro 850,00 e di euro 2.000,00, per consentirgli la sistemazione della proprietà dell'immobile e, conseguentemente, procedere alla stipula dell'atto pubblico di vendita in loro favore;
che di fatto TI SE effettuava il passaggio di proprietà;
che a seguito di visura ipocatastale apprendevano tuttavia che con atto per notar PP Di Novella dell'1.03.2010, n. 374 rep, n. 293 racc, l'immobile era stato venduto a AL SE per l'importo di euro 40.000,00;
che in data 28.10.2010 sporgevano denuncia innanzi alla Guardia di Finanza di Lauria con conseguente procedimento penale n. 910/2012 R.G. Trib e n. 1491/2010 R.G.N.R. Mod. 21, per i reati p. e p. dagli artt.
110, 483 e 640 c.p.;
che entrambe si costituivano parti civili;
che con sentenza n. 353/2017 gli imputati TI SE e AL SE venivano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste;
che veniva formulata proposta di impugnazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
che anche il procedimento di mediazione non sortiva effetti positivi. Indi, proponevano via principale, querela di falso in relazione a quanto dichiarato da TI SE e AL SE all'art. 3 dell'atto pubblico di compravendita per notar PP Di Novella del 1.03.2010, n. 374 rep, n. 293 racc., ossia: “ il tutto come è posseduto dalla parte alienante, che assume le garanzie di legge per i vizi e
l'evizione e garantisce di averne la piena e libera disponibilità e che quanto compravenduto è immune da ipoteche, vincoli, privilegi, oneri e trascrizioni pregiudizievoli”, poiché TI
SE, pur consapevole di non avere la disponibilità del bene, si dichiarava possessore e proprietario del bene, mentre AL SE era a conoscenza che il bene compravenduto non era nella disponibilità di TI SE, poiché concesso in comodato
d'uso gratuito dalle HI alla Ceramiche Alessandra s.r.l. con cui intratteneva dei rapporti commerciali.
Inoltre le attrice deducevano in via gradata che l'atto di compravendita dell'1.03.2010 era comunque improduttivo di effetti trattandosi di atto simulato tra il venditore TI SE, il quale era consapevole di vendere per la seconda volta, e AL SE, a sua volta, consapevole che l'immobile non era nella disponibilità del venditore ma di HI EG
e PP, ovvero dei loro coniugi Al Ponte SA e Ferrara Donato, titolari della
Ceramiche Alessandra s.r.l., con cui intratteneva rapporti commerciali;
che gli elementi rilevatori della simulazione erano sia il prezzo complessivo della vendita pari a euro
40.000,00, di cui tracciabili soltanto euro 10.000,00, sia le dichiarazioni rese nell'ambito del processo penale dal Capitano della Guardia di Finanza di Lauria.
In estremo subordine le attrici chiedevano la risoluzione per grave inadempimento contrattuale da parte di TI SE della scrittura privata di compravendita e la restituzione della somma ricevuta a titolo di corrispettivo della compravendita pari a
220.000.000 lire (euro 113.620,51), oltre all'ulteriore somma di euro 2.850,00 consegnati a
TI SE per permettergli di sistemare la proprietà del bene, ancora intestato alla
GE.PI. snc di UA SA e TI SE.
Tanto premesso le attrici rassegnavano le seguenti conclusioni: “Previo esperimento dell'interpello di cui all'art.222 c.p.c., pronunciare la falsità dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio Avv. PP Di Novella, in data 1.3.2010, rep. n. 374 – racc. n. 293, tra i convenuti TI SE e AL SE, dichiarandone per
l'effetto l'inefficacia e/o invalidità e/o inesistenza, nei confronti delle attrici HI EG
e HI PP;
2) Ordinare al convenuto TI SE e/o al convenuto
AL SE, anche per l'effetto della scrittura privata stipulata in data 9.2.2001,
d'intervenire in atto pubblico, innanzi ad un designando Notaio, per ivi trasferire in favore di
HI EG e HI PP, il fabbricato sito in Latronico, alla località Torre
e precisamente locale artigianale al piano terra, con contiguo ufficio, articolato su due piani
(piani terra e primo) per una superficie catastale complessiva di mq. 257 (duecentocinquantasette), con annesse due piccole corti, della superficie complessiva di circa mq. 63, di cui una antistante e l'altra retrostante il locale, il tutto riportato in catasto fabbricati di detto Comune al foglio 60, p.lla 399 sub 1, contrada Torre snc, piano T-1, categoria c/3, classe 3, mq. 257, R.C. Euro 305,28;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di diniego dei convenuti, riconoscere comunque la piena validità ed efficacia della scrittura privata stipulata in data 9.2.2001, emettendo per l'effetto, sentenza di trasferimento della richiamata proprietà, sempre in favore di HI EG e HI PP, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza, Ufficio del Territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua personale responsabilità;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della principale domanda di falso, accertata la qualità di “venditore simulato” di TI SE e di “acquirente simulato” di
AL SE, in relazione all'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio Avv.
PP Di Novella, in data 1.3.2010, rep. n. 374 – racc. n. 293, dichiarandone per
l'effetto l'inesistenza e giuridica inefficacia, con ogni conseguente statuizione di legge;
5)
Ordinare al convenuto TI SE e/o al convenuto AL SE, per effetto della dichiarazione d'inefficacia dell'atto simulato, d'intervenire in atto pubblico, innanzi ad un designando Notaio, per ivi trasferire in favore di HI EG e HI
PP, il fabbricato sito in Latronico alla località Torre e precisamente locale artigianale al piano terra, con contiguo ufficio, articolato su due piani (piani terra e primo) per una superficie catastale complessiva di mq. 257 (duecentocinquantasette), con annesse due piccole corti, della superficie complessiva di circa mq. 63, di cui una antistante e l'altre retrostante il locale, il tutto riportato in catasto fabbricati di detto Comune al foglio 60, p.lla
399 sub 1, contrada Torre snc, piano T-1, categoria c/3, classe 3, mq. 257, R.C. Euro 305,28;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di diniego dei convenuti, sempre per l'effetto della dichiarazione d'inefficacia dell'atto simulato, attesa la piena validità ed efficacia della scrittura privata stipulata in data 9.2.2001, emettere sentenza di trasferimento della richiamata proprietà, sempre in favore di HI EG e HI PP, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza, Ufficio del Territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua personale responsabilità;
7)
Solo in estremo subordine, accertato il grave inadempimento contrattuale di TI SE, dichiarare la risoluzione della scrittura privata di compravendita stipulata in data 9.2.2001;
8) Condannare TI SE, alla restituzione in favore di HI EG e HI
PP, della somma ricevuta a titolo di corrispettivo della compravendita (220.000,00 delle vecchie lire, quindi €. 113.620,51), oltre agli ulteriori €. 2.850,00, ricevuti per la sistemazione in suo capo della proprietà del cespite, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di ricezione delle somme e fino all'effettivo soddisfo;
9) Condannare TI SE e AL SE, ognuno per
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