Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 928

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 928
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 928
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6140/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto
depositato in data 24/10/2024
da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. PRAGLIOLA SARA
e:
(CF: ), Controparte_1 C.F._2
con gli avv. MAZZOCATO CHIARA e NOVELLA GALIZIA MARIA

- ricorrenti -

con l'intervento
del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la
pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel
ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate
in data 06/11/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che
non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda
sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non
presentino profili di illegittimità;

visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;

P.Q.M

.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Castelfranco Veneto Parte_1
(TV) il 26/11/1971) e , (n. a Castelfranco Veneto (TV) il 26/10/1972), Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 20/05/1995, atto trascritto al n. 37, parte II, Serie A, anno
1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV)
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;

2. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed avrà Persona_1
collocazione prevalente e residenza presso il padre, così come presso il padre attualmente manterranno
la residenza prevalente anche i due figli e , maggiorenni ma non ancora Persona_2 Persona_3
economicamente pienamente autosufficienti;

3. conseguentemente la casa familiare, di proprietà della famiglia di origine del OR Parte_1
ed a lui concessa in comodato d'uso, sita in Vedelago (TV), via Btg. S. Pomini n. 49 rimarrà nella
disponibilità del OR medesimo ed allo stesso assegnata con pertinenze e arredi che Parte_1
attualmente vi si trovano;

4. i coniugi danno atto che la SI ha trasferito temporaneamente la propria abitazione CP_1
in altro immobile;

2


5. inoltre, la SI si impegna a trasferire anche la propria residenza anagrafica altrove, CP_1
entro il 31.12.2024;

6. attesa le età del figlio (diciassette anni), lo stesso concorderà direttamente con i genitori
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