Trib. Fermo, sentenza 10/12/2024, n. 221
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Testo completo
N. 4243/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.10.2024 da
1) Parte_1 nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Ripa del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Umberto I n. 453;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...];
con l'Avv. Antonella Ripa del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Umberto I n. 453;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare
(anno 2011 atto n. 7 parte II serie A)
-separati consensualmente con verbale in data 21.02.2019 omologato con decreto del Presidente del
Tribunale di Fermo n. 1932/2019 dell'08.04.2019
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con i seguenti figli: nata il [...] in [...], cittadinanza Parte_3 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data
18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM);
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte II, n. 7, serie A. Part
- Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre.
- Il padre la terrà con sé un week end alternato dalle 15.00 del sabato ove la prenderà a casa sino al lunedì allorquando l'accompagnerà a scuola.
Nel week-end in cui la minore resterà con il padre egli la terrà con sé nel giorno di mercoledì allorquando la prenderà nei luoghi in cui si trova (casa familiare, abitazione dei nonni materni o altro)
e la farà pernottare presso di sé per poi riportarla a scuola l'indomani. Nel week-end non assegnato al padre egli la terrà con sé il lunedì e il mercoledì con i medesimi criteri e modalità sopra indicate.
Resta sempre salvo un diverso accordo tra le parti che stabiliranno di volta in volta nel pieno rispetto delle personali esigenze e degli impegni e bisogni della minore.
Le festività Natalizie e Pasquali seguiranno la regola dell'alternanza di anno in anno: ovvero, il padre terrà con sé la bambina il giorno di Natale e /o Pasqua ed i seguenti giorni, mentre il Capodanno lo trascorrerà con la mamma e viceversa.
Anche in tale caso potranno prevalere diverse intese tra i genitori sempre nel pieno rispetto dei bisogni della figlia e della organizzazione personale