Trib. Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2399
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
M C, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6928/2022 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cervantes n. 55, presso lo studio dell'avv.
A M, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Elettivamente domiciliata in Napoli, alla salita Arenella n. 8, presso lo studio dell'avv.
O M, da cui è rappresentata e difesa
- resistenti–
NONCHÉ
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
- Altre resistenti –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in depositato in data 23/05/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1
[...]
, la e la
[...] Controparte_1 [...]
chiedendo “I – accertare e dichiarare che, nell'ambito dei Controparte_2
contratti di lavoro intercorsi alle formali dipendenze delle società resistenti, negli anni scolastici 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, il ricorrente ha svolto le mansioni lavorative indicate e descritte analiticamente nel presente ricorso e secondo quanto indicato nei conteggi riportati in atti, per ogni singolo anno scolastico;
II – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le somme come meglio precisate nei conteggi riportati nel presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sulla scorta del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria;
III – in via principale
- accertare e dichiarare che le società resistenti costituiscono un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e, come tali, esse rappresentano un datore di lavoro unico negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per
l'effetto condannare le società resistenti, Controparte_3
(P. Iva ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., (PIVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., e P.IVA_2 [...]
(PIVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad €. 23.503,26 o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e fino all'effettivo soddisfo;
V – in via subordinata:
a. accertare e dichiarare la società Controparte_3
(P. Iva ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t. tenuta al
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari a €. 10.599,22 per le causali di cui al presente atto, di cui €. 4.582,19 in relazione al contratto di lavoro formalmente intercorso con il ricorrente per l'anno scolastico 2017/2018 ed €.
6.017,03 per il contratto di lavoro formalmente intercorso con il ricorrente per l'anno
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scolastico 2018/2019 e per l'effetto condannare essa società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad €. 10.599,22 o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e fino all'effettivo soddisfo;
b. accertare e dichiarare la società Controparte_1
(PIVA , in persona del legale rappresentante p.t., tenuta al
[...] P.IVA_2 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad €. 1.853,73 per le causali di cui al presente atto, in relazione al contratto di lavoro formalmente intercorso tra le parti per l'anno scolastico 2018/2019 e, per l'effetto, condannare essa società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad €. 1.853,73 o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e fino all'effettivo soddisfo;
c. accertare e dichiarare la società
[...]
(P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante p.t. tenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari a €. 11.050,21 per le causali di cui al presente atto di cui €. 3.810,24 in relazione al contratto di lavoro formalmente intercorso tra le parti per l'anno scolastico 2019/2020 ed €. 7.239,97 in relazione al contratto di lavoro formalmente intercorso tra le parti per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, condannare essa società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad €. 11.050,21 o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e fino all'effettivo soddisfo”.
Nello specifico, il ricorrente ha allegato:
- Di aver lavorato per le tre scuole resistenti, da identificarsi come un unico centro di imputazione, e di non aver ricevuto tutto quanto spettante in forza dell'orario di lavoro prestato;
- In particolare, di aver lavorato a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in forza di contratti a tempo determinato fino all'anno scolastico 2020/2021;
- Che in relazione a tutto il periodo ha in realtà indifferentemente prestato la propria attività presso le tre scuole convenute;
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- Che a fronte dell'orario contrattualmente previsto ha in realtà lavorato per un numero di ore settimanali superiore;
- Di non aver ricevuto la corretta retribuzione a fronte del lavoro prestato.
Ritualmente citate in giudizio, si è costituita esclusivamente la
[...]
ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando l'insussistenza del Controparte_1 collegamento societario e l'infondatezza delle pretese retributive avanzate, spiegando anche domanda riconvenzionale. Le altre resistenti, invece, non si sono costituite e deve esserne dichiarata la contumacia.
Completata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione, con concessione di termine per il deposito di note, come richiesto dalle parti.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta, quindi, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, dunque, la causa è stata decisa con sentenza.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalle resistenti;al riguardo, infatti, è sufficiente osservare che nel ricorso introduttivo sono chiaramente indicate sia le domande proposte che le ragioni poste a fondamento delle stesse.
Venendo quindi al merito delle domande proposte, deve evidenziarsi che il ricorrente ha proposto due distinte domande: la prima relativa all'accertamento dell'unicità del centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e la seconda volta all'accertamento della spettanza di differenze retributive, con relativa condanna al pagamento delle stesse. Le due domande, quindi, devono essere trattate seguendo lo stesso ordine logico evidenziato nel ricorso.
Procedendo secondo tale ordine, dunque, la prima domanda è relativa all'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro intercorso.
Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che è pacifico tra le parti – e risultante dalla documentazione in atti – che il ricorrente ha stipulato un primo contratto di lavoro
a tempo determinato con la dal 11/09/2017 al Controparte_3
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30/06/2018 considerando la proroga intervenuta;un contratto con la
[...] ed uno con la per l'anno 2018/2019;un Controparte_3 Controparte_3 contratto con la per l'anno 2019/2020 e per il CP_3 Controparte_1
2020/2021.
Rispetto a tali risultanze documentali, tuttavia, il ricorrente asserisce che per tutto il periodo di lavoro il rapporto di lavoro si è sempre svolto indistintamente per tutte le convenute in giudizio.
Sul punto, quindi, occorre partire dai punti saldi fissati dalla giurisprudenza nel corso degli anni in relazione all'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Particolarmente efficace risulta la ricostruzione da ultimo effettuata dai giudici di legittimità con la sentenza n. 2014/2022 di cui si riporta un estratto: “è configurabile
l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31/07/2017, n.
19023;Cass. 31/05/2017, n. 13809, Cass. 20/12/2016, n. 26346;Cass. 12/02/2013, n.
3482);in particolare è stato chiarito che "Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese;tale collegamento, pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per
l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi
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sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso
l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito" (Cass. 06/04/2004, n.
6707);il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Cass. 31/07/2017, n.
19023, n. 26346/2016, cit., n. 3482/2016) e che "Ove il collegamento economico- funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro;ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente." (Cass. 28/03/2018, n. 7704 e quindi anche Cass. 09/01/2019 n.
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267). Infine, anche recentemente su un unico centro, Cass. n. 25/01/2021 n. 1507 ha ribadito che "La Corte di merito, in ordine alla individuazione degli elementi per ravvisare, tra due soggetti, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ha correttamente richiamato, attenendosi ad essa, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 19023 del 2017;Cass. n. 26346 del 2016) secondo cui tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) univocità della struttura organizzativa e produttiva;b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle single imprese verso uno scopo comune;d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. In adesione ai principi sopra richiamati e con una valutazione di merito a lei riservata, attraverso un esame completo ed approfondito del materiale probatorio (e quindi insindacabile in questa sede) la Corte territoriale ha constatato che la distinzione tra i due formali datori di lavoro, lungi dall'essere questi soggetti autonomi e distinti, era soltanto nominale, perché di fatto il datore di lavoro era stato unico.";