Trib. Bologna, sentenza 29/11/2024, n. 1595

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 29/11/2024, n. 1595
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1595
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FAGGIOLI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURRU MARIA Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MURRU MARIA GABRIELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.12.2023 evocava in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento di tutte le ritenute previdenziali di cui alle differenze retributive di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 555/17, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Affermava che: 1) con sentenza del Tribunale di Bologna n. 715/17 aveva ottenuto l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato e la condanna del resistente CP_1 al pagamento a suo favore delle relative differenze retributive;
2) la sentenza era passata in giudicato ma non era stata interamente ottemperata dal resistente;
3) in particolare, il CP_1 le aveva pagato la somma di €. 1.358,96, al netto delle ritenute Controparte_1 previdenziali, ma illegittimamente poiché il pagamento doveva essere compiuto al lordo delle ritenute previdenziali, per €. 2.009,18, e non al netto di esse, come invece aveva fatto il
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Comune resistente, poiché ex art. 23 L. n. 218/52 il pagamento in ritardo della somma faceva sì che la parte relativa ai contributi previdenziali spettante al lavoratore restasse a carico del datore di lavoro. Di qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) l'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 non si applicava agli enti locali, e dunque al Comune;
2) per il datore di lavoro pubblico l'obbligo di versare i contributi previdenziali sorgeva solo al momento del pagamento della retribuzione, cosicché era a tale momento che occorreva avere riguardo per valutare la sussistenza o meno di un ritardo nel pagamento dei contributi, sanzionabile ai sensi del citato art. 23. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 26.11.2024 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta. L'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 recita: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”. Afferma il resistente che tale norma non si applica ai dipendenti degli Enti CP_1
Locali, cui si applicherebbe - invece - la disciplina di cui alla L. n. 379/55 che espressamente colloca le ipotesi al di fuori dell'area della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. La difesa è infondata. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale: “… è da tempo intervenuta sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio sez. Il - Roma, 03/11/2021, n. 11288, pronuncia ove era parte in causa il per il pagamento di differenze retributive dovute a CP_2 insegnanti) sia quella di SS (Cass. n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici dell'Università). In particolare proprio Cass.n. 18897 del 15 luglio 2019 ha
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