Trib. Palermo, sentenza 15/02/2024, n. 618

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 15/02/2024, n. 618
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 618
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
12/2/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la comparizione mediante il deposito di note
degli Avv.ti Christian Conti e Alessio Ardizzone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11309/2021, del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv.ti Christian Conti e Alessio Ardizzone) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(contumace) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ rigetta il ricorso.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 7/12/2021 la ricorrente esponeva di avere svolto, a
decorrere dal 2/11/2000, le mansioni di collaboratrice scolastica presso diversi
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
istituti quale socia della cooperativa a r.l. “30 aprile”, in attuazione della
convenzione stipulate nel tempo tra il e la detta Controparte_1
cooperativa, e di avere svolto di fatto le medesime prestazioni lavorative dei
collaboratori scolastici di ruolo;
contestava che, al momento dell'immissione in
ruolo in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
, l'Amministrazione scolastica aveva rifiutato di valutare gli
anni di servizio espletati all'interno delle scuole in aderenza alle convenzioni con
la cooperativa “30 aprile”, qualificandolo come un servizio “non prestato in scuole
statali”;
richiamava invece il contenuto dell'art. 569 Dlgs. 297/1994 (“

1. Al

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato
nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di
tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di
due terzi, ai soli fini economici”) nonché quello dell'art. 4, comma 13, del D.P.R.
23 agosto 1999, n. 399 ("Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità
giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed
amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo,
comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura
prevista dall'art.3 del D.L. 19giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni
dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni
evidenziando che le due disposizioni, al fine della valutazione del servizio pre-
ruolo, si limitavano a richiedere che lo stesso fosse stato espletato presso “scuole e
istituzioni educative statali” e non necessariamente alle dipendenze delle
medesime;
asseriva che comunque, nonostante formalmente risultasse
dipendente della cooperativa, aveva svolto la propria prestazione alle dirette
dipendenze del , realizzandosi una illecita interposizione Controparte_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
di manodopera;
richiamava, ancora, la norma dell'art. 2126 c.c. evidenziandone il
ruolo di tutela del c.d lavoro di fatto,
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