Trib. Roma, sentenza 09/01/2024, n. 9503
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa P L in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 ottobre 2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 11229 / 2022
TRA
(con gli Avv.ti L e P C) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento della somma di Controparte_1 euro 4.570,42 a titolo di adeguamento retributivo come risultante dal conteggio allegato al ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida 1.115,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 26 ottobre 2023
Il Giudice
Dott.ssa P L
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente deduceva di aver svolto, durante il periodo di detenzione (iniziato il 16 luglio 2014 e con fine prevista per il 7 dicembre 2032) lavoro carcerario, retribuito dal , dal mese di Controparte_1 settembre 2014 sino al mese di settembre 2017 in vari istituti di pena tra i quali quello di Genova e Saluzzo (e anche oltre riservandosi di procedere con separato giudizio per crediti relativi ad altri eventuali periodi lavorativi non inclusi).
Segnatamente, rappresentava di aver svolto mansioni di scopino, addetto alle pulizie, rientranti tra gli addetti ai servizi di istituto regolati dal di settore. Org_1
Lamentava che la retribuzione ricevuta era inferiore al minimo – 2/3 di quella contrattuale di categoria – come garantito dall'art. 22 Legge 354 /75.
Faceva presente che i livelli retributivi erano rimasti fermi al 1993 e che erano stati adeguati parzialmente solo nel 2017.
Ciò premesso,
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