Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2024, n. 1779

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2024, n. 1779
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1779
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella
Cappiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile recante numero R.G. 1878/2021, assunta in decisione all'udienza del 4.3.2023 e vertente
TRA
LL CI, LL RE, LL OM, tutti rappresentati e difesi, giusta
procura a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Salvatore Polese e EN Polese,
unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Torre del Greco alla I^ Trav. Diego Colamarino n.
3 presso lo studio di questi ultimi Attori
NONCHÉ
IO NA, rappresenta e difesa, giusta procura su foglio a parte rispetto alla comparsa di
costituzione e risposta, dall'avvocato EN Palomba, unitamente al quale elettivamente
domicilia in Napoli alla Via SS. Apostoli n. 3 presso lo studio di quest'ultimo;

Convenuta
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: con note di trattazione scritta depositate in data 1.03.2024 in sostituzione dell'udienza
del 4.03.2024 gli attori si riportavano a tutti i propri scritti difensivi ed alle richieste di cui all'atto di
citazione chiedendo trattenersi la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190
c.p.c.

Con note di trattazione scritta depositate in data 4.03.2024 parte convenuta si riportava parimenti a
tutte le proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento delle osservazioni formulate avverso la
stima proposta dal C.T.U. e reiterando tutte le richieste anche istruttorie formulate in corso di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani LL premettevano che in data 24.4.2019
LL EN, nato a [...] il [...], decedeva ab intestato, lasciando quali eredi la moglie separata IO NA, nata a [...] il [...], la madre AD NN, nata a [...] il [...], la germana LL CI, nata a [...] l'[...], la germana LL RE, nata a [...] il [...] ed il germano LL
OM, nato a [...] il [...]. Precisavano che, con atto di compravendita
“prima casa” per notar IA CE D'DE del 22.3.2006, registrato a Napoli il 29.3.2006 al
n. 2222/1T e trascritto a Napoli 2 il 30.3.2006 ai nn. 21015/11295, LL EN e IO
NA avevano acquistato in comune l'unità abitativa sita nel Comune di Torre del Greco alla Via
Sopra ai Camaldoli n. 44, già Resina Nuova n. 44, strutturata su più livelli con forno e locale deposito in uno all'appezzamento di terreno circostante, confinante nell'insieme con strada vicinale, con via da cui ha accesso e con proprietà Costabile, individuata in Catasto Urbano al foglio 13, p.lle
724 sub. 1, 564, 726 sub. 1 e nel Catasto Terreni al foglio 13, p.lle 725, 178, 179, complesso immobiliare tutt'ora in possesso di IO NA. Gli attori aggiungevano, inoltre, che in data
16.9.2019 decedeva AD NN, madre degli istanti LL CI, LL RE e
LL OM, i quali subentravano nell'eredità, sempre secondo le norme sulla successione legittima. Stante la loro volontà di pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria, ed altresì
l'esito infruttuoso della mediazione ex D.lgs 28/2010 n. 199/2020 regolarmente esperita, adivano
l'Autorità Giudiziaria e citavano in giudizio IO NA, al fine di essere dichiarati eredi del defunto germano, LL EN, e titolari - in proprio e quali eredi della defunta madre
AD NN - in concorso con la convenuta, delle quote di spettanza sugli immobili caduti in successione secondo le regole della successione legittima;
procedersi – quindi - alla formazione delle rispettive quote, con attribuzione delle stesse, comprensive della quota materna, e con la condanna di IO NA al rilascio delle quote degli immobili di spettanza degli attori;
condannarsi la convenuta al pagamento in loro favore di una giusta indennità per l'uso esclusivo dei cespiti ereditari a far data dalla scomparsa del de cuius LL EN. Il tutto previa nomina di un C.T.U. di cui facevano espressa richiesta.
IO NA si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 24.6.2021, impugnando quanto ex adverso prodotto, richiesto e dedotto. Precisava, in merito all'unità abitativa in Torre del
Greco alla via Sopra ai Camaldoli n. 44 con annesso terreno, di aver acquistato con LL
EN non la proprietà, bensì il diritto all'utile dominio da LA AC, nata a [...] il
16.7.1935, che a sua volta aveva acquistato il diritto di utilista in data 23.5.1975 da LL
UN, nata a [...] il l'8.8.1924;
quest'ultima, poi, aveva a suo tempo acquistato l'utile dominio dell'intero bene a seguito di atto di divisione di beni del 3.6.1956 per notaio Amleto
Galluccio. Ferma tale ricostruzione, IO NA chiariva che la proprietà dell'immobile spettava quindi all'Orfanotrofio Santissima Trinità di Torre del Greco, trattandosi di TE canonica, il cui utile dominio era stato nel tempo trasferito sia per vendita che per successione.
Deduceva, inoltre, che per l'acquisto del diritto all'utile dominio sulla consistenza immobiliare menzionata, insieme a LL EN aveva contratto un mutuo con la Meliorbanca, cui nel tempo era subentrata la Bper, ancora in corso per euro 43.268,77, ed al cui pagamento chiedeva concorressero anche gli attori in proporzione alle rispettive quote. In merito ai rapporti con LL
EN specificava che, a seguito della separazione omologata dal Tribunale di Torre Annunziata nell'anno 2009, i coniugi si riconciliavano definitivamente fino poi alla morte del LL
EN, e che il successivo accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita del marzo 2018 doveva considerarsi simulato, avendo come fine esclusivamente quello di ridurre il carico fiscale.
Quanto all'abitazione dell'immobile sito in Torre del Greco alla via Sopra ai Camaldoli n. 44, la convenuta spiegava che, dopo la superata separazione, i coniugi LL – IO accolsero in casa
AD NN, che nessuno degli attori volle prendere in casa propria, e NT RI, interdetto, su cui AD NN esercitava la tutela, destinando loro una parte della casa. IO
NA puntualizzava, inoltre, che nell'immobile viveva anche sua madre, cui erano attribuite alcune stanze, e che AD NN aveva continuato a vivere nell'abitazione fino alla sua morte, avvenuta il 16.9.2019. Tanto dedotto, eccepiva di dover essere beneficiaria del diritto di abitazione sull'intero immobile nel quale aveva ininterrottamente abitato sin dalla data di acquisto, siccome costituente casa familiare dei coniugi, oramai riconciliatisi dopo la prima separazione, e sino al decesso del de cuius. Infine, in merito alla situazione urbanistica dell'unità abitativa, evidenziava che da LA AC erano state presentate istanze di concessione in sanatoria in data 30.4.1986 protocollo 044245 ed in data 17.2.1995 protocollo 011935, ed aggiungeva che ricadendo
l'immobile nel Parco del Vesuvio, zona altamente tutelata urbanisticamente, in ragione della irregolarità urbanistica, lo stesso non risultava divisibile. Ciò premesso, chiedeva di dichiarare aperta la successione del compianto LL EN, nato a [...] il [...] e deceduto a Livorno il 24.4.2019 e, sulla metà del bene spettante al de cuius, dichiarare suoi eredi
legittimi la convenuta IO NA in ragione di 2/3 e gli attori per la restante quota di un terzo;
dichiarare spettante alla convenuta IO NA il diritto di abitazione sull'intero bene, oggetto di successione per il 50%;
determinare il valore della quota del 50% dell'utile dominio del bene caduta in successione, tenendo conto del valore del diritto di abitazione spettante a IO NA;
determinare quindi il valore della singole quote spettanti alle parti;
determinare l'ammontare del residuo mutuo - debito ereditario - da porsi a carico degli attori;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, a carico della massa e/o delle controparti e riservandosi il diritto di chiedere l'assegnazione dell'intera quota del 50% del bene caduta in successione, e di corrispondere in danaro il valore delle quote degli attori, detraendo sempre dal dovuto gli importi di mutuo dovuti dai germani LL.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 19.7.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
In sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la parte attrice contestava il diritto di abitazione sull'intero immobile caduto in successione, come richiesto dalla parte convenuta, allegando che nell'accordo di negoziazione assistita per la separazione ai sensi dell'art. 6 del d. legge 12.9.2014 n. 132, stipulato e sottoscritto dai coniugi LL EN e IO NA il
27.3.2018, era espressamente indicato che l'abitazione era stata materialmente divisa ricavando due unità immobiliari distinte, abitabili in via autonoma, e che i medesimi coniugi, economicamente autosufficienti, avrebbero provveduto in autonomia al proprio mantenimento. All'uopo, evidenziavano gli attori, inoltre, che in una delle unità immobiliari rinvenienti da tale divisione si era trasferita AD NN e che nel medesimo accordo i coniugi fornivano il consenso ad incaricare un'agenzia immobiliare della vendita dell'immobile di comune proprietà affinché il ricavato fosse ripartito in parti uguali tra loro. La circostanza veniva contestata dalla convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., laddove ulteriormente si precisava che
l'accordo di separazione richiamato era stato sottoscritto per meri fini fiscali e che, ad ogni modo, la
IO doveva ritenersi beneficiaria del diritto di abitazione sull'intero immobile in quanto coniuge separato senza addebito, ai sensi degli artt. 540 e 548 c.c.
Dichiarata inammissibile la prova orale come articolata dalle parti, il Tribunale, ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio di un tecnico d'ufficio, conferiva incarico al C.T.U. arch. Antonio De Martino di formare la massa dei beni appartenuti al de cuius, verificando la sussistenza di eventuali debiti ereditari;
di predisporre un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro, tenuto conto altresì degli eventuali debiti del de cuius;
di fornire adeguata spiegazione dell'eventuale indivisibilità dei beni,
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