Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2025, n. 13

TRIB Tempio Pausania
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Tempio Pausania
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 13
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

R.P.U. 64/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Alessandro Di Giacomo Presidente rel.
- dott.ssa Federica Lunari Giudice rel.
- dott.ssa Antonia Palombella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della AD PAVING S.R.L. (C.F.
02317360903), con sede in LOCALITA' CANNIGIONE VIA PORTO VENERE ARZACHENA;

Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 26.11.2024 dai creditori DE AN, OR MI e OR IN tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Orecchioni ed elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Corso Matteotti n. 47, presso lo studio dell'avv.
Silvia Orecchioni esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 3.1.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass.
9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 12.2.2025;

ritenuto che

sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Arzachena (SS), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

ritenuto che

sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo ai ricorrenti, il cui credito, non contestato dalla società debitrice, risulta da decreti ingiuntivi fondati su crediti da lavoro dipendente (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone
necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013,
Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020,
Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass.
11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di produzione e vendita di conglomerati bituminosi;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019,
Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass.
9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass.
6835/2014); considerato inoltre che la debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali
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