Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2024, n. 220
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Testo completo
N. 4151/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M C E C Presidente dott.ssa R M A C Giudice relatore dott.ssa A A Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 06/06/2022 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. S Parte_1 C.F._1
VERI, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
avv. M B e B C, come da procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 18 gennaio 2024;
Parte_1
per : come da verbale di udienza del 18 gennaio 2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agendo in qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale del figlio (doc. 1 attrice), ha citato in giudizio Persona_1
l'odierno convenuto, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che egli è padre del minore, concepito nel corso della relazione sentimentale intessuta con quest'ultimo.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor si è opposto alla domanda, eccependo CP_1
la genericità delle allegazioni attoree.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza ematologica volta ad accertare il rapporto di filiazione esistente tra il convenuto e il minore e l'acquisizione della legislazione vigente nello stato di nazionalità del figlio e delle parti, cittadini boliviani.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18 gennaio 2024, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati.
Tanto premesso, si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e consulenza tecnica, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Passando al merito, si rende necessario accertare anzitutto la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M C E C Presidente dott.ssa R M A C Giudice relatore dott.ssa A A Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 06/06/2022 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. S Parte_1 C.F._1
VERI, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
avv. M B e B C, come da procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 18 gennaio 2024;
Parte_1
per : come da verbale di udienza del 18 gennaio 2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agendo in qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale del figlio (doc. 1 attrice), ha citato in giudizio Persona_1
l'odierno convenuto, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che egli è padre del minore, concepito nel corso della relazione sentimentale intessuta con quest'ultimo.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor si è opposto alla domanda, eccependo CP_1
la genericità delle allegazioni attoree.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza ematologica volta ad accertare il rapporto di filiazione esistente tra il convenuto e il minore e l'acquisizione della legislazione vigente nello stato di nazionalità del figlio e delle parti, cittadini boliviani.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18 gennaio 2024, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati.
Tanto premesso, si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e consulenza tecnica, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Passando al merito, si rende necessario accertare anzitutto la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della
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