Trib. Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 4565
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Testo completo
R.G. n. 8402/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
C G Presidente relatrice
F R Gdice
A M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8402/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata ad Artogne Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. F M, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da verbale dell'udienza del 26.1.2024)
Per parte ricorrente: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
-confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti di mantenimento, stabilendo che abbiano efficacia retroattiva sin dal deposito della presente domanda;
-disporre la collocazione dei figli presso l'abitazione della madre, ivi trasferendone la residenza, disponendo un affidamento condiviso dei figli solo qualora il padre collabori in modo responsabile con la moglie alla loro gestione, disponendo in ogni caso a carico del padre un mantenimento indiretto con l'erogazione di almeno € 400,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche, specialistiche e scolastiche;
Tale somma dovrà essere versata alla moglie entro il 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale, con inizio dal I° giorno del mese dell'anno successivo l'udienza presidenziale di comparizione coniugi, in base all'indice ISTAT del costo della vita.
-disporre il diritto della moglie a percepire direttamente in busta paga l'assegno unico universale in favore dei figli, (come già attualmente percepito).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio civile ad Artogne (BS) il 30.6.2012, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il 28.3.2007) e (il Per_1 Per_2
12.10.2013), e che la casa coniugale, di proprietà del era sita ad Artogne (BS), in via CP_1
Marochello n. 14.
La ricorrente rappresentava di lavorare part-time come operaia in un autolavaggio con un reddito mensile netto di circa € 750,00, mentre il marito aveva un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con un reddito medio di circa € 2.500,00 -2.800,00, di percepire in via integrale l'assegno unico per i figli, e chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato del giorno 8.11.2023 non CP_1 compariva e, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli
minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni per il padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e veniva posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
C G Presidente relatrice
F R Gdice
A M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8402/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata ad Artogne Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. F M, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da verbale dell'udienza del 26.1.2024)
Per parte ricorrente: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
-confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti di mantenimento, stabilendo che abbiano efficacia retroattiva sin dal deposito della presente domanda;
-disporre la collocazione dei figli presso l'abitazione della madre, ivi trasferendone la residenza, disponendo un affidamento condiviso dei figli solo qualora il padre collabori in modo responsabile con la moglie alla loro gestione, disponendo in ogni caso a carico del padre un mantenimento indiretto con l'erogazione di almeno € 400,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche, specialistiche e scolastiche;
Tale somma dovrà essere versata alla moglie entro il 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale, con inizio dal I° giorno del mese dell'anno successivo l'udienza presidenziale di comparizione coniugi, in base all'indice ISTAT del costo della vita.
-disporre il diritto della moglie a percepire direttamente in busta paga l'assegno unico universale in favore dei figli, (come già attualmente percepito).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio civile ad Artogne (BS) il 30.6.2012, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il 28.3.2007) e (il Per_1 Per_2
12.10.2013), e che la casa coniugale, di proprietà del era sita ad Artogne (BS), in via CP_1
Marochello n. 14.
La ricorrente rappresentava di lavorare part-time come operaia in un autolavaggio con un reddito mensile netto di circa € 750,00, mentre il marito aveva un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con un reddito medio di circa € 2.500,00 -2.800,00, di percepire in via integrale l'assegno unico per i figli, e chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato del giorno 8.11.2023 non CP_1 compariva e, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli
minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni per il padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e veniva posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento
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