Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 132
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Testo completo
R.G. 8873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8873/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
DI PE ES (C.F. [...]), nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cesaro (C.F. [...]) e Carmine Cesaro
(C.F. [...]), domiciliato come in atti;
- ATTORE –
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t.;
-CONVENUTO CONTUMACE –
LABADIA S.R.L. (C.F. 07670321210), in persona del legale rappresentante p.t.;
-CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione iscritto il 12.10.2023 e notificato il 3.10.2023 ST Di EP ha introdotto la fase di merito dell'opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione mediante pignoramento presso terzi notificato il
13.3.2023 ai sensi dell'art. 72 bis d.p.r. 602/1973: tale pignoramento è stato effettuato presso il suo datore di lavoro, AD s.r.l., al quale il creditore ha imposto di vincolare alla procedura esecutiva tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, al debitore esecutato, fino a concorrenza dell'importo di €
1.744.539,73. Nell'ambito della fase sommaria del giudizio di opposizione, è stata accolta, con ordinanza del 3.7.2023, la richiesta di sospensione formulata dall'odierno attore ai sensi dell'art.
624 co.1 c.p.c.
Nell'odierno giudizio ha quindi convenuto Agenzia delle entrate – Riscossione, nonché AD
s.r.l., al fine di sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di Agenzia delle entrate – Riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in ragione della carenza di un valido titolo esecutivo. Per l'effetto, ha chiesto la restituzione dell'importo di € 1.750, quale somma oggetto di aggiudicazione nell'ambito di una procedura di espropriazione mobiliare intrapresa in suo danno.
Premette l'attore di essere stato, fino al 2018, legale rappresentante della O's s.r.l. e che quest'ultima, a seguito di una verifica fiscale tra gli anni 2014-2016, è risultata responsabile per emissione di fatture a propri fornitori per operazioni inesistenti. Sulla base di ciò l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato sia alla O's s.r.l. che a ST Di EP, quale coobbligato in solido, l'avviso di pagamento n. 2019/A/7074 del 31 maggio 2019.
Tale atto di accertamento è stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di
Caserta con autonomi ricorsi sia da O's che da Di EP, entrambi dichiarati inammissibili con sentenze del 18.11.2019 e del 13.5.2020. A seguito dell'appello proposto da O's, la
Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 14.3.2022, ha integralmente riformato la sentenza impugnata, riconoscendo espressamente l'estraneità della società appellante all'attività fraudolenta che aveva originato l'avviso di pagamento. Tale sentenza è stata a sua volta impugnata dall'Agenzia delle entrate – Riscossione innanzi alla Corte di Cassazione, con giudizio che ad oggi risulta ancora pendente.
Successivamente alla sentenza della Commissione tributaria regionale, Agenzia delle entrate –
Riscossione ha notificato all'odierno attore la cartella esattoriale n. 02820190049959916001,