Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 883

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 883
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 883
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1940 /2024
Oggi 19/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse di dall'avv. D'ANGELO nonché della Parte_1
omessa costituzione del Controparte_1
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non
costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da
sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1940/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Giuseppe D'Angelo ( e Alessandro Fundarò Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti e carta docenti
* * *
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e
difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione
professionale docenti;

2) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale
2
docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine nell'arco di ciascun anno di servizio
con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, per la
somma di € 1.206,68 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni
scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

4) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
alla corresponsione in favore della predetta della c.d. carta Controparte_3
docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

5) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dei procuratori
dichiaratasi antistatari in € 1.030,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria classe concorsuale A-12,
premesso di aver presto servizio dal 4.10.2019 al 10.6.2020 per complessivi 130 giorni e dal

5.10.2020 al 30.8.2021 per complessivi 251 giorni in virtù di plurimi contratti a tempo
determinato, lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato,
dell'erogazione della Retribuzione Professionale Docente (RDP) così come prevista dall'art.
7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti che hanno ricoperto
delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno, ciò in aperto spregio del principio
di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro
ordinamento dall'art. 6 del D. Lgs n. 368 del 2001, chiedendo quindi, di condannare le
amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 1.280,44.
Lamenta ancora di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato negli
aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1,
comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la
3
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado);
ha
esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l.
n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a
tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo
determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli
artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del
D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le
amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme mediante assegnazione della
“Carta elettronica” accreditando sulla detta carta l'importo nominale di € 1.000,00.
Il ha omesso di costituirsi ed è dichiarato contumace. Controparte_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
In ordine alla retribuzione professionale docenti si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la
sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 149/2021.
La questione proposta verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per
supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui
all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
Tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della
funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 del
Ccnl del 15 marzo 2001 per il personale del Comparto scuola, in favore di tutto il personale
docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni
fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Tale art. 7 del Ccnl ha, difatti,
istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, “con l'obiettivo
della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in
tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
4 analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva (e non, invece, al fine
dell'individuazione dei destinatari del compenso in esame, come erroneamente mostra di
ritenere il ) la norma in commento richiama, quindi, l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 CP_1
che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al
comma 4 che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere
a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed
al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale chiaro quadro normativo è stato oggetto di interpretazione da parte della Suprema
Corte che, con orientamento ormai costante ( già assolutamente dominante anche nella
giurisprudenza di merito), ha stabilito :“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto
scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione
anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. ordinanza n. 20015 del
27 luglio 2018;
in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. ordinanza
n. 6293 del 5 marzo 2020).
Vale richiamare, a sostegno della tesi della ricorrente, alcuni passi della motivazione con cui
si è espressa la Suprema Corte: “

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha

inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella
base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
5 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);

4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai

sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive»;

5. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto

questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.

7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi