Trib. Como, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 281/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2021 promossa da:
LI ER (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. ER
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in MORBEGNO VIA NANI N 7 ATTORE/I contro
ER NN BI (C.F. [...]) e ND UE (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. FILOGRANA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 5, VARESE
CONVENUTO/I
KE TH AN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv MASSIMILIANO MAURI ed elettivamente domiciliato in GRAVEDONA ED UNITI, P.ZZA TRENTO N. 9,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così pronunciare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del terreno distinto al Catasto del Comune di Cremia F. 14 mappale 10648 (ex 8942B), come meglio specificato nella planimetria e nel frazionamento allegati, da considerarsi parti integranti del presente atto, a favore dell'attore, per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla conseguenziale trascrizione del suddetto bene immobile a favore del medesimo - respingere le domanda svolte dai convenuti e dal terzo chiamato. In punto spese: con vittoria delle spese di causa. In via istruttoria: si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma, chiedendo l'ammissione delle prove ivi dedotte.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria ed avversa domanda, difesa, istanza ed eccezione rigettata, previa ogni opportuna o necessaria declaratoria anche in rito, così giudicare: IN RITO:

1. quanto all'eccezione, sollevata dal terzo chiamato, di improcedibilità dell'azione per mancanza di preventiva procedura di mediazione, rigettarsi l'eccezione in esame, non avendo i convenuti proposto alcuna domanda nei confronti del terzo, al medesimo estendendo il contraddittorio in osservanza dell'art. 1485 c.c. e dunque dando corso a mera litis denuntiatio ed avendo i convenuti, in sede di mediazione, comunque chiesto di essere autorizzati ad estendere la procedura di mediazione al terzo, trovando sul punto opposizione da parte del OR Emilio GE (doc. 12 dei convenuti);
in subordine onerarsi l'attore di promuovere nuovamente la procedura di mediazione, a suo tempo non estesa al terzo a causa dell'ingiustificata opposizione dell'attore medesimo.

2. dichiararsi inammissibili per tardività e novità i temi difensivi di parte attrice di cui alla memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c., per cui: a) vigente la proprietà del OR LM, dante causa del terzo OR EX TH KE, l'attore gli avrebbe versato l'importo di lire 10.000, pari ad € 5,00, quale contributo spese per l'illuminazione della scala comune e non del giardino e che identico importo sarebbe stato versato al OR LM dal OR LM AN JO;
b) nella porzione di giardino de qua insisterebbe impianto di irrigazione, che l'attore assume essere al medesimo riconducibile;
c) il terzo OR EX TH KE mai avrebbe utilizzato l'immobile, avendo altra abitazione in Menaggio.

3. Dichiararsi l'inammissibilità/nullità della prova per testi, resa dal teste OR LA NO all'udienza del 14.06.2023, in quanto teste non indicato da parte attrice.

4. Dichiararsi l'incapacità a testimoniare del teste di parte attrice OR LA NO, nonché la nullità della prova testimoniale resa dal teste all'udienza del 14.06.2023. NEL MERITO in principalità ed in via riconvenzionale. Accertarsi e dichiararsi: - l'insussistenza di possesso alcuno esercitato dall'attore, tanto meno uti dominus, relativamente al bene oggetto di lite;
- in subordine l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge a connotazione e qualificazione del possesso, dedotto dall'attore ai fini dell'usucapione di cui il medesimo ha invocato declaratoria, rigettandosi conseguentemente ogni domanda di parte attrice.
Condannarsi, conseguentemente, anche in via riconvenzionale, l'attore al risarcimento del danno patito dai convenuti, ingiustamente dal medesimo attore provocato con la propria condotta preprocessuale, e rappresentato: - dai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale stragiudiziale, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi: € 1.890,00, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, ed anticipazioni di € 10,65 per un totale di € 2.768,38, - dai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale in mediazione, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi: € 420,00 (fase attivazione), oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale di € pagina 2 di 8
612,83, e dunque in ragione del complessivo importo di linea capitale di € 3.381,21, o comunque da quantificarsi in quei diversi, maggiori o minori importi, che saranno ritenuti di giustizia, anche in correlazione ad un diverso scaglione tariffario. Con vittoria delle spese giudiziali di lite, anch'esse da liquidarsi sulla scorta dello scaglione tariffario di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in esse dovendosi intendere ricomprese, in quanto spese di soccombenza gravanti sull'attore: le spese di resistenza dei convenuti, le spese correlate all'esercizio della domanda riconvenzionale, le spese per compensi correlati alla chiamata, operata dai convenuti, in giudizio del terzo, in quanto adempimento processuale dovuto e reso necessario dalla domanda proposta dall'attore, il cui costo va pertanto inteso come spesa di resistenza giudiziale necessariamente sostenuta dai convenuti, e come tale rientrante nelle spese di soccombenza da addebitarsi all'attore soccombente, le spese per la difesa e resistenza in giudizio del terzo chiamato, da intendersi rientranti nelle spese di soccombenza da addebitarsi all'attore soccombente. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone ai mezzi istruttori richiesti da parte attrice a mezzo dell'atto di citazione del 23.12.2020, da intendersi inammissibili per irrilevanza, genericità, valutatività, essendovi evidenza anche documentale dell'insussistenza di possesso e comunque di un possesso connotato dai requisiti di legge ai fini dell'usucapione. Ci si oppone fin d'ora all'ammissione di istanze di prova dell'attore che non risultino correlate a circostanze in fatto, dedotte o allegate nei suoi precedenti atti. Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze di cui ai capitoli di prova qui di seguito articolati, da intendersi preceduti dall'inciso “vero
o non vero che” in caso di prova per testi, e dall'inciso ”vero che” ai fini e nei casi dell'interpello dell'attore, per quali e quanti ad oggi non ammessi o rigettati: 1. “A partire dal mese di Dicembre dell'anno 2017 ho visto i IG GI TI occuparsi direttamente e personalmente della cura dell'area verde della loro proprietà e della porzione di essa delimitata da un lato dalla linea rossa di cui alla foto, che mi si rammostra, di cui al doc. 8bis, e dall'altro dalla scala ivi raffigurata, nonchè della cura, del taglio, della potatura, della pulitura delle piante ivi insistenti”. 2. “Ciò è avvenuto ogni anno a partire dal mese di Dicembre dell'anno 2017, con particolare intensità nel periodo dal mese di Aprile fino al mese di Ottobre”. 3. “Riconosco nel OR OE TI la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.1, che mi si rammostra, intento nel taglio della siepe a destra della scala, nel primo tratto curvilineo di essa, guardando la scala dal basso, lavoro di cui egli si occupa, con cadenza mensile nel periodo primavera/estate, dall'inizio dell'anno 2018”. 4. “Riconosco nel OR OE TI la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.2, che mi si rammostra, intento nel taglio dell'erba nella piazzola terrazzata, posta a destra della scala, guardando la scala dal basso: egli si occupa del taglio dell'erba del proprio giardino e di tutte le piazzole ivi insistenti, con cadenza mensile nel periodo primavera/estate, dall'inizio dell'anno 2018”. 5. “Riconosco nel OR OE TI la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.4, che mi si rammostra, intento nel trasporto di foglie tagliate dalle palme, che vedo raffigurate nella foto di cui al doc.

5.3 che mi si rammostra, poste a destra della scala, a partire dal punto in cui la scala inizia ad avere andamento curvilineo, guardando la scala dal basso, lavoro di cui egli si occupa con cadenza annuale dall'inizio dell'anno 2018”. 6. “Riconosco nel OR RE FR la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.5, che mi si rammostra, intento nel caricamento su auto di foglie tagliate dalle palme, che vedo raffigurate
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